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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36052/2022 del 09/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano ottenuto, in precedenti giudizi, il rigetto della domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico con inclusione dell'indennità di funzione/operativa percepita in servizio. Dopo l'inammissibilità del ricorso per revocazione proposto contro la sentenza d'appello della Corte dei conti, hanno proposto ricorso per cassazione qualificandolo come regolamento facoltativo di competenza, chiedendo di dichiarare che la controversia appartenesse alla giurisdizione del giudice amministrativo, in particolare del TAR Lazio. Hanno dedotto violazione delle norme sul riparto di giurisdizione nel pubblico impiego e sostenuto che le indennità richieste, pur corrisposte al termine del rapporto, avrebbero natura di trattamento collegato alla prestazione lavorativa e non pensionistica; hanno inoltre richiamato l'art. 63 del d.lgs. 165/2001 per affermare la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative alle indennità di fine rapporto comunque denominate. La Corte ha però rilevato che il ricorso, pur formalmente costruito come questione di competenza, mirava in realtà a rimettere in discussione per la prima volta la giurisdizione sulla controversia di merito già decisa dalla Corte dei conti, e non la sola giurisdizione sulla sentenza di revocazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, quando si impugna una sentenza della Corte dei conti resa su revocazione, la questione di giurisdizione può investire soltanto il potere giurisdizionale relativo alla decisione sulla revocazione, non anche la precedente decisione di merito. Nel caso concreto, i ricorrenti non avevano censurato la giurisdizione sulla revocazione, ma avevano cercato di riaprire il tema della giurisdizione sulla domanda pensionistica originaria, ormai coperto da giudicato implicito dopo le decisioni di merito. Conseguentemente sono stati condannati alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 202, comma 1, lett. d), c.g.c.

    La Corte dei conti aveva richiamato la norma sulla revocazione per escludere l'ammissibilità del ricorso, ritenendo non provata la scoperta del documento e la sua decisività.

  • art. 1 d.lgs. 174/2016 (c.g.c.)

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere un vizio di violazione delle norme sulla giurisdizione/competenza nel processo contabile.

  • art. 14 d.lgs. 174/2016 (c.g.c.)

    Richiamato dai ricorrenti per contestare il riparto di giurisdizione/competenza.

  • art. 63 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165

    Invocato dai ricorrenti per sostenere la giurisdizione del giudice del lavoro sulle controversie del pubblico impiego, incluse quelle sulle indennità di fine rapporto.

  • art. 43 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti nella richiesta di cassazione e di decisione sulla competenza per materia.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato dalla Corte per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro una sentenza della Corte dei conti resa su revocazione, la questione di giurisdizione è proponibile solo con riguardo al potere giurisdizionale relativo alla statuizione sulla revocazione, e non può essere utilizzata per rimettere in discussione la giurisdizione sulla decisione di merito già passata in giudicato implicito.
  • La qualificazione formale del mezzo di impugnazione non è निर्णinante: il giudice di legittimità guarda al contenuto sostanziale delle censure per verificare se la parte stia effettivamente deducendo una questione di giurisdizione o stia tentando di riaprire una questione coperta da giudicato.
  • Quando una sentenza di revocazione è impugnata al solo fine di contestare per la prima volta la giurisdizione sulla controversia originaria, il ricorso è inammissibile perché introduce un thema decidendum ormai precluso.
  • Il giudicato implicito sulla giurisdizione copre il riparto di giurisdizione definito dalle precedenti decisioni di merito, impedendo che tale profilo sia riproposto indirettamente attraverso l'impugnazione della successiva decisione sulla revocazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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