Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36054/2022 del 09/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Gli ex dipendenti, già pensionati, avevano chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico con inclusione dell'indennità di funzione o operativa percepita in servizio, sostenendo che tale emolumento non dovesse essere trattato come componente pensionistica e che, ratione temporis, la controversia rientrasse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo o, comunque, nella competenza del T.A.R. Lazio. La Corte dei conti aveva dichiarato inammissibile la revocazione proposta avverso la precedente decisione di merito, ritenendo il documento invocato non nuovo e non decisivo. Con il ricorso per cassazione qualificato come regolamento facoltativo di competenza, i ricorrenti hanno denunciato violazione degli artt. 1 e 14 del d.lgs. 174/2016 e dell'art. 63 del d.lgs. 165/2001, insistendo nel chiedere che la controversia fosse attribuita al giudice amministrativo e non alla Corte dei conti, sul presupposto che si trattasse di materia estranea al trattamento pensionistico in senso proprio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nonostante l'intitolazione come regolamento di competenza, la censura investiva in sostanza una questione di giurisdizione sulla controversia pensionistica originaria e non il potere giurisdizionale sulla sola decisione resa in sede di revocazione. Ha richiamato il principio secondo cui, impugnando una sentenza della Corte dei conti resa su revocazione, può porsi solo questione di giurisdizione in ordine alla statuizione sulla revocazione stessa, non già sulla precedente decisione di merito, ormai coperta da giudicato implicito. Poiché i ricorrenti pretendevano di rimettere in discussione per la prima volta la giurisdizione sulla domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne sono seguite la condanna alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 1, D.P.C.M. n. 8 del 21 novembre 1980

    La disposizione è richiamata come fonte dell'indennità di funzione o operativa percepita in servizio, oggetto della domanda di riliquidazione pensionistica.

  • art. 202, comma 1, lett. c), codice di giustizia contabile

    È richiamato dalla Corte dei conti quale base per la revocazione, con riferimento al documento asseritamente nuovo e decisivo.

  • artt. 1 e 14 d.lgs. 174/2016

    Sono invocati dai ricorrenti a sostegno della denuncia di violazione di norme sulla giurisdizione/competenza nel processo contabile.

  • art. 63 d.lgs. 165/2001

    È invocato dai ricorrenti per sostenere la giurisdizione del giudice ordinario o amministrativo sulle controversie relative al rapporto di lavoro pubblico e alle indennità di fine rapporto.

  • artt. 43 e ss. c.p.c.

    Sono richiamati dai ricorrenti nel formulare la richiesta di cassazione e di decisione sulla competenza/giurisdizione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È applicato per dare atto dell'obbligo dei ricorrenti di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro una sentenza della Corte dei conti pronunciata in sede di revocazione, la questione di giurisdizione può riguardare solo il potere giurisdizionale sulla decisione di revocazione, non anche la giurisdizione sulla sentenza di merito precedente, se ormai coperta da giudicato implicito.
  • La parte non può utilizzare l'impugnazione della decisione sulla revocazione per riaprire indirettamente il tema della giurisdizione sulla controversia originaria, quando tale questione non investe la statuizione resa sulla revocazione stessa.
  • La qualificazione formale del ricorso non è निर्णinante: occorre guardare al contenuto sostanziale delle censure, e se esse mirano a rimettere in discussione un profilo ormai coperto da giudicato, il ricorso è inammissibile.
  • Il giudicato implicito sulla giurisdizione preclude la riproposizione, in un successivo grado di impugnazione, della stessa questione riferita al merito già deciso.
  • Quando il ricorso è inammissibile, seguono la condanna alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.