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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36059/2022 del 09/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato alla contribuente tre avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2004-2006, con recuperi a tassazione per IVA, IRAP, IRPEF, addizionali comunali e regionali, oltre sanzioni e interessi. Gli avvisi erano stati impugnati davanti al giudice tributario di primo grado, che aveva accolto i ricorsi; in appello la decisione era stata confermata. La Corte regionale aveva ritenuto non provato lo svolgimento di un'attività economica da parte della contribuente, osservando che l'apertura della partita IVA e alcune spese sostenute non bastavano a dimostrare l'attività contestata e che quei costi sarebbero stati compatibili solo con un'attività agricola. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto motivazione apparente/violazione delle norme sulla motivazione delle sentenze, sostenendo che la CTR non avesse esplicitato il percorso logico sul mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ufficio; con il secondo ha denunciato violazione delle norme sull'accertamento induttivo e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, in caso di omessa dichiarazione, rileva l'esistenza di redditi non dichiarati e non il quomodo della loro produzione, sicché la CTR avrebbe errato nel valorizzare la non compatibilità dei costi con la sola attività di guida turistica, invece di considerare che la questione era se la contribuente avesse o meno prodotto reddito imponibile non dichiarato.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo la sentenza di merito sufficientemente motivata, perché la CTR aveva chiarito che i costi per personale dipendente e acquisto di terreni erano stati ritenuti riferibili, nell'ottica del giudice di merito, ad un'attività agricola non provata. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, nell'ipotesi di omessa dichiarazione, l'Ufficio può procedere ad accertamento induttivo anche mediante presunzioni supersemplici, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. La Corte ha precisato che, in tale contesto, conta l'an debeatur del reddito non dichiarato, non il quomodo della sua produzione. Poiché la CTR aveva escluso la legittimità dell'accertamento facendo leva sulla sola incompatibilità dei costi con l'attività di guida turistica, senza considerare che ciò non escludeva né l'esercizio di altra attività, né l'utilizzo di proventi non dichiarati, la decisione è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto rispettoso dei requisiti di specificità e di indicazione degli atti e dei fatti rilevanti, senza necessità di formule sacramentali.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure devono essere ricondotte con chiarezza a uno dei vizi tassativi deducibili in cassazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stato richiamato il procedimento camerale sulla proposta del relatore.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato come norma sulla motivazione della sentenza tributaria, ma la relativa censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza, senza che nella specie si configurasse motivazione apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale parametro della motivazione, non violato secondo la Corte.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 41 d.P.R. n. 600 del 1973

    In caso di omessa dichiarazione consente l'accertamento induttivo con ricorso a presunzioni supersemplici.

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato insieme all'art. 41 quale base normativa dell'accertamento induttivo.

  • art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato come base normativa dell'accertamento induttivo in materia IVA.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare elementi contrari all'accertamento induttivo grava sul contribuente una volta che l'Ufficio abbia fatto ricorso a presunzioni supersemplici.

Massime di principio

  • Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione fiscale, l'Ufficio può legittimamente fondare l'accertamento su presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con conseguente spostamento dell'onere della prova sul contribuente.
  • Ai fini dell'accertamento induttivo per omessa dichiarazione rileva la sussistenza di redditi non dichiarati, non le specifiche modalità con cui tali redditi sarebbero stati prodotti.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur graficamente esistente, non consenta di comprendere il ragionamento decisorio; non ricorre quando il giudice di merito esponga, anche sinteticamente, la ragione della decisione.
  • La compatibilità di determinati costi con una specifica attività dichiarata non esclude, di per sé, che il contribuente abbia svolto anche altre attività o abbia impiegato proventi non dichiarati per sostenerli.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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