Cassazione Civile, Ordinanza n. 36058/2022 del 09/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di un socio per l'anno d'imposta 2005, in relazione alla rideterminazione del suo reddito di partecipazione in una società a responsabilità limitata. Il contribuente aveva impugnato l'atto: in primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte, mentre in appello la decisione era stata riformata con annullamento integrale dell'avviso. La CTR aveva ritenuto che l'atto fosse funzionalmente collegato all'accertamento emesso nei confronti della società, il quale però era stato annullato in via definitiva dalla Cassazione perché notificato quando la società era già estinta. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità/illogicità della motivazione per contraddizione interna della CTR, che aveva prima affermato l'indipendenza tra giudizio societario e giudizio sul socio e poi valorizzato il nesso di dipendenza; (2) violazione delle norme sull'accertamento, sulla motivazione dell'atto e sull'onere della prova, sostenendo che l'annullamento dell'atto societario era dipeso da un vizio formale-processuale e non da ragioni di merito della pretesa tributaria, sicché non poteva travolgere l'accertamento verso il socio; (3) ulteriore violazione delle norme sull'accertamento e sull'onere probatorio, relativa alla conoscenza, da parte del socio, degli atti prodromici.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendoli fondati, e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione impugnata è stata cassata perché la CTR aveva erroneamente attribuito efficacia pregiudicante a un precedente annullamento dell'accertamento societario che, però, era stato determinato da un vizio procedurale-formale (estinzione della società e conseguente difetto di capacità processuale/legittimazione), non da una pronuncia di merito sulla fondatezza della pretesa fiscale.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge sostanziale e processuale.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È richiamato quale parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione contraddittoria o apparente.
La ricorrente lo invoca per denunciare la nullità della decisione per motivazione asseritamente illogica e contraddittoria.
È richiamato in relazione al contenuto della motivazione della sentenza tributaria.
art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
È invocato per censurare la legittimità dell'avviso di accertamento e il suo fondamento motivazionale.
È richiamato sotto il profilo dell'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.
È richiamato quanto alla ripartizione dell'onere della prova nella controversia tributaria.
È richiamato nel terzo motivo con riferimento ai profili della posizione del socio/amministratore rispetto alla conoscenza degli atti sociali.
Massime di principio
- In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'accertamento notificato al socio di una società a ristretta base partecipativa presuppone, in via logica e giuridica, la validità dell'avviso emesso nei confronti della società, quando la pretesa verso il socio si fondi sulla presunzione di attribuzione di utili extracontabili.
- Il precedente annullamento dell'avviso societario ha efficacia pregiudicante per l'accertamento emesso verso il socio solo se esso sia stato disposto con decisione passata in giudicato su questioni di merito relative alla pretesa tributaria; se invece l'annullamento dipende da vizi procedurali o formali, esso produce soltanto giudicato formale e non sostanziale.
- Un giudicato formatosi su vizi che colpiscono la notifica, l'intestazione dell'atto o comunque la regolarità del procedimento non mette in discussione l'esistenza o la fondatezza dell'accertamento fiscale, e quindi non può essere automaticamente utilizzato per travolgere l'accertamento emesso nei confronti del socio.
- Quando la società è già estinta al momento della notifica dell'avviso e dell'instaurazione del giudizio, la pronuncia di annullamento dell'atto societario è riconducibile al difetto di capacità processuale e di legittimazione del rappresentante, con conseguente assenza di efficacia sostanziale pregiudicante nei giudizi relativi ai soci.
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