Cassazione Civile, Ordinanza n. 20865/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un’associazione sportiva non riconosciuta aveva ricevuto un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2011, con rettifica del reddito imponibile e riprese a fini di imposte dirette e IVA, oltre sanzioni. In seguito alla definizione giudiziale del quantum dovuto, l’Agenzia notificava al presidente e rappresentante legale dell’ente un’intimazione di pagamento ex art. 29, comma 1, lett. a), D.L. n. 78/2010, chiedendogli il pagamento delle somme dovute dall’associazione in forza della sua responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. Il contribuente impugnava l’atto sostenendo: (i) la decadenza dell’Amministrazione dai termini di accertamento e riscossione; (ii) la nullità dell’intimazione perché non preceduta da un autonomo atto impositivo notificato personalmente al rappresentante; (iii) l’insussistenza della sua responsabilità personale e solidale per il solo fatto di aver rivestito la carica di presidente, in assenza di prova di concreta ingerenza gestionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, per le associazioni non riconosciute, la notifica al rappresentante legale dell’atto conseguente all’accertamento dell’ente è legittima anche senza previa notifica di un autonomo avviso personale al coobbligato, perché il diritto di difesa è comunque garantito dalla possibilità di impugnare l’atto notificato e quelli presupposti. Ha inoltre escluso che, in tale assetto, potesse invocarsi la disciplina dei termini di cui agli artt. 25 D.P.R. n. 602/1973 e 43 D.P.R. n. 600/1973 come vizio dell’intimazione. Quanto alla responsabilità ex art. 38 c.c., la Corte ha ribadito che il rappresentante legale risponde dei debiti tributari dell’associazione non riconosciuta salvo che dimostri di aver adempiuto agli obblighi fiscali; nel caso concreto il ricorrente non aveva contestato la qualità rivestita nel periodo d’imposta, con conseguente conferma della sua corresponsabilità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese; è stata invece respinta la domanda dell’Agenzia ex art. 96 c.p.c. per mancanza di adeguato supporto argomentativo e probatorio.
Norme richiamate
La responsabilità personale e solidale del rappresentante legale di associazione non riconosciuta per i debiti tributari si collega alla carica rivestita e alla gestione dell’ente; il soggetto può andare esente solo dimostrando il corretto adempimento degli obblighi fiscali.
art. 29, comma 1, lettera a), D.L. n. 78 del 2010
L’intimazione di pagamento è notificata anche nei casi in cui gli importi dovuti siano stati rideterminati in sede giudiziaria o l’atto di accertamento sia divenuto definitivo; ai fini della riscossione, i riferimenti al ruolo e alla cartella si intendono riferiti agli atti esecutivi previsti dalla norma.
art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973
Nel caso esaminato la disciplina dei termini di riscossione non è stata ritenuta decisiva, perché non era necessaria la previa notifica di un autonomo atto impositivo personale al rappresentante legale.
art. 43 D.P.R. n. 600 del 1973
La doglianza di decadenza dai termini di accertamento è stata disattesa per la medesima ragione: venuta meno la necessità di un atto impositivo personale, non opera il denunciato profilo di tardività.
art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell’impugnazione dell’atto consequenziale e dei presupposti; la Corte non lo reputa idoneo a fondare le censure proposte.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a base di entrambi i motivi di ricorso per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
La domanda di condanna per responsabilità aggravata è stata respinta perché priva di adeguato supporto argomentativo e probatorio.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per le associazioni non riconosciute, la notifica al rappresentante legale dell’atto di riscossione conseguente all’accertamento dell’ente è legittima anche senza previa notifica di un autonomo avviso personale, quando l’atto presupposto sia già stato conosciuto nella qualità rappresentativa.
- Il diritto di difesa del coobbligato è salvaguardato dalla possibilità di impugnare l’atto notificato e gli atti presupposti, anche se la loro notificazione personale sia mancata o irregolare.
- La responsabilità personale e solidale del rappresentante legale di un’associazione non riconosciuta per debiti tributari non richiede, di per sé, la prova di una concreta ingerenza gestionale, essendo sufficiente la qualità formalmente rivestita nel periodo d’imposta, salvo prova del puntuale adempimento degli obblighi fiscali.
- Quando l’intimazione di pagamento segue la rideterminazione giudiziale degli importi dovuti, i termini decadenziali evocati per accertamento e riscossione non possono essere utilizzati per pretendere un ulteriore atto impositivo personale, se la normativa speciale consente la riscossione diretta sulla base dell’avviso di accertamento esecutivo.
- La domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta in assenza di specifiche allegazioni e prova del danno o della mala fede/colpa grave della controparte.
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