Cassazione Civile, Ordinanza n. 28534/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite origina da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2013 con il quale l’amministrazione finanziaria ha determinato in via induttiva, mediante applicazione di una maggior percentuale di ricarico e tramite studi di settore, maggior reddito d’impresa ai fini IRPEF e maggior valore della produzione ai fini IRAP, valorizzando anche plurime violazioni dell’obbligo di emissione degli scontrini fiscali. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ma in appello la decisione è stata riformata e la pretesa fiscale è stata confermata. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con otto motivi: (1) violazione del contraddittorio endoprocedimentale e della Carta di Nizza, assumendo che l’accertamento riguardasse anche IVA, tributo armonizzato; (2) omesso esame del fatto decisivo relativo alla natura del tributo e alla necessità del contraddittorio; (3) omesso esame della nullità per difetto di motivazione dell’avviso, in particolare per l’asserita insufficienza della motivazione in materia di studi di settore; (4) violazione delle norme sull’accertamento analitico-induttivo e sugli studi di settore, per mancata considerazione delle contestazioni del contribuente; (5) violazione delle norme sugli studi di settore e sull’accertamento dei redditi d’impresa, sostenendo che l’attività di bar era svolta in un piccolo locale, senza dipendenti e con costi contenuti, circostanze che avrebbero giustificato i dati dichiarati; (6) omesso esame di documenti prodotti in giudizio che, secondo il ricorrente, dimostravano il trasferimento dell’attività in un locale più ampio dal 2014 e l’aumento dei costi di gestione, elementi che avrebbero spiegato la diversa percentuale di ricarico; (7) violazione degli oneri probatori e delle regole sulle presunzioni, per non aver considerato l’assenza di contraddittorio e la peculiarità degli studi di settore; (8) omesso esame del fatto decisivo costituito dall’entità dello scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi stimati, nonché dall’insufficiente specificazione delle violazioni formali sugli scontrini. L’Agenzia delle Entrate ha resistito eccependo, tra l’altro, l’inammissibilità per difetto di specificità e autosufficienza di più motivi e l’infondatezza delle censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi relativi al contraddittorio endoprocedimentale perché il ricorrente non si è confrontato con la ratio della sentenza impugnata, che aveva rilevato la mancata proposizione di appello incidentale sulla questione già respinta in primo grado; inoltre, quanto ai tributi armonizzati, il contribuente non aveva indicato quali difese concrete avrebbe potuto svolgere in sede procedimentale. Ha dichiarato inammissibili i motivi fondati sull’art. 360, n. 5, c.p.c. perché diretti non a fatti storici decisivi, ma a questioni giuridiche, valutazioni probatorie e rivalutazione del merito. Ha ritenuto inammissibile il motivo sull’onere dell’amministrazione di confutare le contestazioni del contribuente per difetto di specificità, poiché non erano indicati gli elementi asseritamente trascurati e la loro incidenza. Ha giudicato inammissibile anche la censura sull’applicazione degli studi di settore e dell’accertamento induttivo, sia perché mirante a una rivalutazione del fatto, sia perché sviluppata in modo generico. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.
Norme richiamate
art. 12 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale; la Corte non ne afferma una violazione nel caso concreto, ritenendo inammissibile la censura per mancato confronto con la ratio decidendi.
art. 41 Carta di Nizza
Invocato dal ricorrente a sostegno del diritto al contraddittorio; la Corte non ne accoglie l’applicazione nel caso concreto per le ragioni di inammissibilità esposte.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per dedurre violazioni di legge; la Corte rileva che alcune censure, pur formalmente ex n. 3, in realtà sollecitano una rivalutazione del merito o sono formulate in modo generico.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che il vizio riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico, materiale e decisivo, non questioni giuridiche, argomentazioni o valutazioni probatorie.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato per la motivazione dell’avviso di accertamento; la censura è dichiarata inammissibile perché non proposta in modo rituale e perché non si confronta con la decisione impugnata.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma sull’accertamento analitico-induttivo; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, ritenendo le censure volte a una rivalutazione dei fatti e generiche.
art. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427
Richiamato quale base normativa dell’accertamento fondato sugli studi di settore; il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità e perché tende a un riesame del merito.
art. 10, comma 1, L. 8 maggio 1998, n. 146
Richiamato in relazione agli studi di settore e al procedimento di accertamento; la Corte rileva l’inammissibilità della censura per genericità e richiesta di rivalutazione fattuale.
Invocato sul piano delle presunzioni; la Corte non accoglie la doglianza, ritenendola generica e non idonea a censurare la sentenza impugnata.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
Utilizzato dalla Corte per dichiarare inammissibili i motivi privi di specifica illustrazione e di chiara esposizione delle ragioni di censura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel dispositivo per il regime del contributo unificato, quale conseguenza processuale del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione di merito si fonda su una specifica ragione autonoma, il ricorrente deve attaccare proprio quella ragione, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La parte che in appello è soccombente su una questione pregiudiziale o preliminare già decisa contro di lei in primo grado deve proporre appello incidentale; la semplice riproposizione della doglianza non basta a devolvere la questione al giudice di secondo grado.
- In materia di tributi armonizzati, la deduzione della violazione del contraddittorio endoprocedimentale richiede anche l’indicazione concreta delle difese che il contribuente avrebbe potuto svolgere e della loro possibile incidenza sull’esito dell’accertamento.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto l’omesso esame di un fatto storico, preciso e decisivo, non la valutazione delle prove, le argomentazioni giuridiche, né la ricostruzione del merito.
- Le doglianze che contestano l’apprezzamento delle prove documentali o la misura dello scostamento tra dati dichiarati e dati stimati sono inammissibili in cassazione se, sotto la veste dell’omesso esame, mirano in realtà a una nuova valutazione del merito.
- Le censure di violazione di legge devono essere specifiche: occorre indicare quali elementi siano stati trascurati, in che modo la norma sia stata violata e quale concreta incidenza tali elementi avrebbero avuto sulla decisione; la formulazione generica determina inammissibilità.
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