Cassazione Civile, Ordinanza n. 28509/2024 del 06/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un decreto del giudice delegato, emesso nell'ambito del fallimento di una società proprietaria di terreni condotti in affitto agrario, con cui era stata ordinata la liberazione anticipata dei beni ai sensi dell'art. 560 c.p.c., ritenendo il canone pattuito nel contratto di affitto inferiore di oltre un terzo al giusto prezzo, richiamo compiuto in relazione all'art. 2923, comma 3, c.c. La società affittuaria aveva proposto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi contro il precetto notificato dal curatore; il tribunale e poi la corte d'appello avevano dichiarato inammissibile il rimedio, affermando che contro il provvedimento del giudice delegato il mezzo corretto era il reclamo ex art. 26 l. fall., da proporre nel termine di dieci giorni, e che comunque la società non sarebbe stata legittimata perché il contratto risultava stipulato dai soci e non dalla società. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 615 e 617 c.p.c. e dell'art. 26 l. fall., sostenendo che, non essendo ancora iniziata l'esecuzione, il reclamo fallimentare non fosse rimedio esclusivo e che restasse praticabile l'opposizione esecutiva; 2) e 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., sui motivi di appello relativi rispettivamente all'irregolarità della notifica e all'inesistenza dell'ordine di liberazione; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., perché la motivazione sarebbe stata sovrapponibile a quella di altra sentenza resa in un diverso giudizio della stessa procedura.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'ordine di liberazione previsto dall'art. 560 c.p.c. può essere adottato anche nell'esecuzione concorsuale tramite provvedimento del giudice delegato; tuttavia, proprio perché si tratta comunque di un decreto del giudice delegato emesso in sede fallimentare, il mezzo di impugnazione è il reclamo ex art. 26 l. fall., che sostituisce l'opposizione agli atti esecutivi prevista per l'esecuzione individuale. Ha quindi ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione. Ha inoltre escluso l'omessa pronuncia, osservando che la corte d'appello aveva comunque affrontato, sia pure implicitamente, le questioni sulla legittimità del provvedimento e sull'opponibilità del titolo, e ha respinto anche il motivo sulla motivazione apparente, rilevando che la sentenza impugnata conteneva una chiara spiegazione della ragione decisoria e che l'eventuale similitudine con altra pronuncia non ne infirmava la validità. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
ordine di liberazione anticipata dei terreni
l'ordine di liberazione può essere emesso anche nell'esecuzione concorsuale, tramite il giudice delegato, con funzione sommaria ed esecutiva finalizzata alla libera disponibilità del bene.
canone pattuito inferiore di un terzo al giusto prezzo
la locazione a canone vile stipulata prima del pignoramento è inopponibile all'aggiudicatario e, nel ragionamento della Corte, anche alla procedura e ai creditori che la promuovono.
reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato
nel fallimento il reclamo è il rimedio proprio e sostituisce l'opposizione esecutiva contro l'ordine di liberazione emesso dal giudice delegato.
opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
tali rimedi non sono utilizzabili contro il decreto del giudice delegato in sede concorsuale, essendo assorbiti dal reclamo fallimentare.
non vi è omessa pronuncia quando la decisione, anche implicitamente, affronta e respinge le questioni dedotte con l'appello.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
motivazione della sentenza
la motivazione è apparente solo se non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico della decisione; non è tale se la ragione del rigetto è chiara e coerente con le questioni trattate.
termine perentorio di dieci giorni
il reclamo deve essere proposto tempestivamente entro il termine previsto dalla disciplina fallimentare.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dà luogo all'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma introduttiva del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L'ordine di liberazione del bene è uno strumento che può operare anche nella procedura concorsuale, ma quando è emesso dal giudice delegato conserva la natura di provvedimento fallimentare e va impugnato con il reclamo endoconcorsuale, non con l'opposizione esecutiva.
- Nei procedimenti fallimentari, il rimedio tipico contro i provvedimenti del giudice delegato prevale sui mezzi di opposizione previsti per l'esecuzione individuale, anche se il contenuto materiale del provvedimento richiama istituti dell'espropriazione forzata.
- La nullità per omessa pronuncia non sussiste se il giudice d'appello, pur senza una trattazione autonoma e separata di ogni censura, fornisce una risposta complessiva che consente di comprendere il rigetto delle questioni dedotte.
- La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire il percorso argomentativo della decisione; non è sufficiente, per escluderla, la mera asserita sovrapposizione con motivazioni rese in altri giudizi, se nel caso concreto la ragione del decisum è intelligibile.
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