Cassazione Civile, Ordinanza n. 28507/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un'occupazione d'urgenza disposta nel 1997 per la realizzazione di opere viarie connesse a un raccordo stradale. Il proprietario dei terreni, dopo una precedente declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda risarcitoria, adiva la Corte d'appello chiedendo la determinazione dell'indennità di occupazione legittima per l'intera area interessata dal decreto prefettizio, assumendo che i terreni fossero edificabili e che l'occupazione avesse riguardato anche porzioni poi frazionate catastalmente. La Corte d'appello, all'esito di CTU, riconosceva solo una parte dell'indennità richiesta, quantificandola in misura inferiore e disponendo gli interessi legali dalla cessazione dell'occupazione. Il ricorrente per cassazione deduceva quattro censure: 1) violazione dell'art. 20 l. 865/1971 per avere la Corte territoriale attribuito un valore di mercato dell'area inferiore a quello emergente da una sentenza TAR richiamata in causa; 2) violazione della medesima norma per avere limitato l'indennità alle sole aree irreversibilmente trasformate, anziché a tutta la superficie oggetto dell'ordinanza di occupazione; 3) violazione dell'art. 20 l. 865/1971 per avere fatto decorrere gli interessi dalla cessazione dell'occupazione e non dalla scadenza delle singole annualità; 4) violazione dell'art. 1224, comma 2, c.c. per non avere riconosciuto il maggior danno da ritardo, ritenendo necessarie specifiche allegazioni sul punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il quarto motivo, ha rigettato il secondo e ha accolto il terzo. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata nei limiti del motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza sul valore dell'area perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata ed era diretta a sollecitare una rivalutazione del merito. Ha rigettato la censura sulla base imponibile dell'indennità perché, secondo un accertamento fattuale già compiuto nei giudizi amministrativi richiamati, solo una parte dei terreni era stata effettivamente appresa e sottratta alla disponibilità del proprietario. Ha invece accolto la censura sulla decorrenza degli interessi, affermando che essi maturano dalla scadenza di ciascuna annualità dell'indennità, non dalla cessazione dell'occupazione. Ha infine ritenuto inammissibile la doglianza sul maggior danno ex art. 1224 c.c. per carenza di specifiche allegazioni e per mancata confutazione della ratio decidendi della Corte territoriale.
Norme richiamate
Disciplina la determinazione dell'indennità di occupazione legittima e, secondo la Corte, gli interessi sull'indennità decorrono dalla scadenza di ciascuna annualità, con riferimento al momento in cui si produce la compressione del diritto dominicale; inoltre l'indennità presuppone l'effettiva indisponibilità del bene occupato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La doglianza per violazione di legge è inammissibile quando, sotto tale veste, mira in realtà a una rivalutazione del merito e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
Il maggior danno da ritardo va allegato e provato dal creditore; può essere presunto solo se il creditore deduce che il rendimento medio netto dei titoli di Stato a breve sia superiore al saggio legale.
Applicabile ratione temporis alla fattispecie, è richiamato per affermare che l'efficacia dell'occupazione richiede la materiale apprensione dell'area entro il termine previsto, altrimenti gli atti restano inefficaci per la parte non effettivamente occupata.
art. 22 bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
È menzionato come norma successivamente trasfusa rispetto alla disciplina previgente dell'occupazione d'urgenza.
Massime di principio
- L'indennità di occupazione legittima remunera il pregiudizio derivante dalla perdita temporanea della disponibilità del bene e della sua utilità economica; essa presuppone quindi un'effettiva apprensione o comunque una concreta sottrazione del bene alla disponibilità del proprietario.
- Quando il giudice di merito fonda la quantificazione dell'indennità su una CTU e su dati di mercato oggettivi, la censura in cassazione è inammissibile se non si confronta con la motivazione specifica e tende soltanto a ottenere una nuova valutazione del merito.
- Gli interessi sull'indennità di occupazione legittima decorrono dalla scadenza di ciascuna annualità, a partire dal momento in cui il decreto di occupazione produce l'immediata compressione del diritto dominicale, non dalla cessazione dell'occupazione.
- Il maggior danno da ritardo ex art. 1224, comma 2, c.c. non è riconoscibile in via automatica: il creditore deve allegare circostanze idonee a fondare la presunzione del danno, non essendo sufficiente il mero richiamo astratto a criteri di calcolo giurisprudenziali.
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