Cassazione Civile, Ordinanza n. 28506/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce dal fatto che, dopo la chiusura della procedura fallimentare, il tribunale aveva concesso al debitore fallito il beneficio dell’esdebitazione ai sensi della legge fallimentare. Su reclamo dell’agente della riscossione, la Corte d’appello ha revocato quel beneficio ritenendo non soddisfatto il requisito oggettivo, perché i creditori erano stati pagati solo in minima parte: soddisfacimento complessivo pari al 3,97% dei crediti, con una quota particolarmente bassa anche per i privilegiati e nessun pagamento del credito erariale. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando due censure: con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 26 l. fall. per omessa tempestiva notificazione del reclamo ad alcuni creditori insinuati e non integralmente soddisfatti, che avrebbero avuto natura di litisconsorti necessari; con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 142 e 143 l. fall. e dell’art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva negato l’esdebitazione sulla base di un mero calcolo percentuale, mentre sarebbe stata necessaria una valutazione complessiva e non meramente matematica della procedura e delle sue risultanze.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo infondata la doglianza sulla notifica del reclamo, perché in cause inscindibili la tempestiva notificazione dell’impugnazione ad almeno uno dei litisconsorti consente la valida instaurazione del giudizio e l’atto tardivo vale come integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il requisito oggettivo dell’esdebitazione non può essere valutato con un criterio puramente aritmetico, ma richiede un apprezzamento globale di tutte le risultanze della procedura, comprensivo di attivo acquisito, attivo liquidabile, numero dei creditori, costi prededucibili e altre peculiarità concrete. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, per il riesame della questione assorbita e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 26 l. fall.
richiamato solo per escludere la dedotta nullità del reclamo per omessa notifica ad alcuni creditori; la notifica tempestiva ad almeno uno dei litisconsorti in causa inscindibile introduce validamente il giudizio.
art. 142 l. fall.
il requisito oggettivo dell’esdebitazione sussiste quando i creditori concorsuali siano stati soddisfatti almeno in parte; il giudice deve compiere una valutazione globale e non ridursi a un mero calcolo percentuale, negando il beneficio solo se il soddisfacimento è totalmente inesistente o affatto irrisorio.
art. 143 l. fall.
norma richiamata per il provvedimento di esdebitazione successivo alla chiusura del fallimento, la cui revoca era stata disposta in appello.
art. 331 c.p.c.
nelle cause inscindibili, la notificazione tempestiva dell’impugnazione a uno solo dei litisconsorti è sufficiente a instaurare il giudizio; la notifica successiva integra il contraddittorio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto dal ricorrente con riguardo agli artt. 142 e 143 l. fall.
art. 142, comma 2, l.fall.
la Corte lo interpreta nel senso che il beneficio va negato solo se i creditori non siano stati soddisfatti neppure in parte, oppure in misura affatto irrisoria, valutata alla luce di tutte le circostanze della procedura.
art. 142, comma 1, l.fall.
indica il requisito soggettivo dell’esdebitazione, cioè l’assenza di condotte ostative del debitore, che resta preminente nella logica dell’istituto.
art. 280, comma 1, CCII
richiamato come disciplina successiva che conserva il requisito soggettivo ma elimina il requisito oggettivo dell’esdebitazione.
art. 20 direttiva (UE) 2019/1023
richiamata come indice di un favor europeo per l’accesso a una procedura di discharge of debts e per una eventuale condizionalità al pagamento parziale dei creditori, che deve essere proporzionata alla situazione patrimoniale del debitore.
art. 1, comma 6, lett. a), n. 13 legge n. 80/2005
richiamata come base legislativa del favor per l’istituto dell’esdebitazione.
Massime di principio
- Ai fini dell’esdebitazione, il requisito oggettivo del soddisfacimento parziale dei creditori non può essere verificato con un criterio puramente numerico o contabile, ma richiede una valutazione complessiva e comparativa di tutte le risultanze della procedura concorsuale.
- Il beneficio non può essere negato solo perché il soddisfacimento è molto basso: occorre accertare se esso sia davvero meramente simbolico o equivalga, in sostanza, a un totale difetto di soddisfazione.
- Nel giudizio sull’esdebitazione devono essere considerati anche attivo acquisito, attivo effettivamente liquidato, numero dei creditori e costi prededucibili, senza imputare al debitore le sole conseguenze della fisiologica scarsa redditività della liquidazione.
- La valutazione del giudice di merito deve essere orientata dal favor per l’esdebitazione e dal principio di proporzionalità, escludendo letture restrittive fondate su soglie quantitative non previste dalla legge.
- In cause inscindibili, la tempestiva notificazione dell’impugnazione ad almeno uno dei litisconsorti è sufficiente a instaurare il giudizio, mentre la notificazione successiva agli altri vale come integrazione del contraddittorio.
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