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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28520/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’esecuzione di lavori di ristrutturazione del reparto di Rianimazione di un ospedale pubblico. L’impresa sosteneva di avere concorso ai lavori sulla base di atti e note interne della ASL e, non essendo stata remunerata, agiva in via principale contro il direttore generale e il direttore amministrativo della ASL, assumendone la responsabilità diretta per avere dato causa ai lavori in assenza dei relativi atti amministrativi; in via subordinata, chiedeva la condanna della ASL al pagamento dell’importo dei lavori ai sensi dell’art. 2041 c.c. I giudici di merito rigettavano entrambe le domande. Con il ricorso per cassazione, l’impresa deduceva, con due motivi, violazione dell’art. 2041 c.c. e dell’art. 2697 c.c., oltre a omesso esame di documenti decisivi e vizio di motivazione. In sintesi, censurava la sentenza d’appello per avere ritenuto necessario provare il depauperamento dell’attrice anziché l’arricchimento della ASL; sosteneva inoltre che l’arricchimento dell’ente fosse provato documentalmente e testimonialmente, che non vi fosse alcuna ipotesi di arricchimento imposto, e che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere non dimostrato lo spostamento patrimoniale e nel valutare le prove. Nel secondo motivo affermava che, comunque, il depauperamento era provato mentre la controparte non aveva contestato o provato l’inefficacia del fatto costitutivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in primo luogo, che non rilevasse la mancanza del quesito di diritto ex art. 366-bis c.p.c., perché la norma era ormai abrogata e non applicabile al ricorso. Ha poi osservato che il ricorso era carente nell’esposizione sommaria dei fatti di causa ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché la ricostruzione della vicenda processuale non era sufficientemente chiara nell’atto di ricorso. Inoltre, il ricorso era inammissibile nei confronti dei due dirigenti convenuti, perché non conteneva specifiche doglianze avverso la reiezione delle domande proposte nei loro confronti. Nel merito dei motivi, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 2041 c.c. perché la sentenza impugnata non aveva negato il principio secondo cui l’azione di arricchimento non richiede la prova del riconoscimento dell’utilità da parte dell’arricchito; aveva invece accertato, a monte, la mancata prova di uno spostamento patrimoniale dall’impresa alla ASL e la mancanza di prova dell’apporto esclusivo dell’impresa, avendo i lavori riguardato un affiancamento ad altra impresa. Ha inoltre ritenuto che le censure mirassero in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in cassazione. Quanto all’art. 2697 c.c., la Corte ha affermato che la violazione dell’onere della prova è configurabile solo quando il giudice ne attribuisca erroneamente la titolarità a una parte diversa da quella onerata; qui, invece, la critica riguardava la valutazione delle prove, censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale, qui non sussistente. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna anche al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    L’azione di arricchimento senza causa presuppone un indebito spostamento patrimoniale tra impoverito e arricchito; non basta invocare l’utilità della prestazione, e il giudice può negare la domanda se manca la prova del collegamento tra depauperamento dell’attore e arricchimento del convenuto.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’onere della prova è deducibile solo se il giudice attribuisce l’onere a una parte diversa da quella gravata secondo la ripartizione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non quando si contesti la valutazione delle prove.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria ma chiara ed esauriente dei fatti di causa, sufficiente a consentire la comprensione della controversia senza ricorso ad altre fonti.

  • art. 366-bis c.p.c.

    La norma sul quesito di diritto non è applicabile ai ricorsi proposti dopo la sua abrogazione.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Le censure di violazione di legge e di vizio motivazionale non possono essere usate per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    La preclusione del vizio di motivazione in caso di doppia conforme non operava ratione temporis nel giudizio in esame.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nell’azione di indebito arricchimento è necessario allegare e provare uno spostamento patrimoniale univoco tra impoverimento dell’attore e arricchimento del convenuto; la domanda può essere respinta se non è provato che il vantaggio del convenuto derivi dall’apporto dell’attore.
  • La prova dell’arricchimento non coincide con la prova del semplice svolgimento della prestazione o dell’utilità ricevuta: occorre dimostrare il nesso tra la prestazione eseguita e l’incremento patrimoniale del convenuto.
  • Il sindacato di legittimità non consente di riesaminare il merito della valutazione probatoria; le censure che mirino a una nuova lettura delle prove sono inammissibili.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste solo quando il giudice individui erroneamente la parte onerata della prova, non quando si contesti l’apprezzamento delle risultanze istruttorie.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente quanto all’esposizione dei fatti di causa; se la ricostruzione della vicenda è incompleta o confusa, il ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieDanno da prodotto difettosoImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàArricchimento senza causa

Testo integrale

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