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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28505/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallito)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte del Tribunale e poi della Corte d’appello, dell’istanza di esdebitazione proposta da un soggetto dichiarato fallito per ripercussione del fallimento della società di persone di cui era socio. Il diniego era stato fondato sull’assunto che il requisito oggettivo dell’art. 142, comma 2, l.fall. non fosse integrato, perché le percentuali di soddisfacimento dei creditori erano considerate irrisorie. Il ricorrente ha impugnato il decreto di rigetto con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 142, comma 2, l.fall., sostenendo che la Corte d’appello avesse valutato separatamente e in modo meramente percentuale il soddisfacimento delle varie classi di creditori, senza operare una valutazione comparativa complessiva dell’attivo e del passivo e senza considerare che alcuni creditori erano stati pagati oltre il 50% e che sussistevano tutti i requisiti soggettivi di legge; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 142, comma 2, e 148, comma 3, l.fall., per avere il giudice di merito ritenuto irrisorio il soddisfacimento anche considerando separatamente massa sociale e massa personale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, assorbito il secondo, cassando il decreto impugnato. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse applicato in modo erroneo il requisito oggettivo dell’esdebitazione, limitandosi a una lettura meramente aritmetica delle percentuali di soddisfacimento, senza considerare tutte le risultanze della procedura, l’ammontare complessivo distribuito, la copertura integrale dei crediti prededucibili, il numero esiguo dei creditori e il dato aggregato di soddisfacimento. Poiché il tribunale aveva già accertato, con statuizione non censurata, l’assenza di cause soggettive ostative, la Corte ha deciso nel merito e ha concesso al ricorrente il beneficio dell’esdebitazione. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 142, comma 2, l.fall.

    Il beneficio dell’esdebitazione va negato solo quando i creditori concorsuali non siano stati soddisfatti neppure in parte; il giudizio sulla soddisfazione parziale richiede una valutazione complessiva e prudenziale di tutte le risultanze della procedura, non una mera operazione matematica basata sulle singole percentuali.

  • art. 142, comma 1, l.fall.

    Rileva quale requisito soggettivo dell’esdebitazione; se i presupposti soggettivi risultano integrati e non vi sono cause ostative, il beneficio può essere concesso salvo difetto del requisito oggettivo nei termini interpretati dalla Corte.

  • art. 148, comma 3, l.fall.

    È richiamato dal ricorrente per contestare la separazione tra massa sociale e massa personale nella valutazione dell’irrilevanza del soddisfacimento, ma il motivo viene assorbito.

  • art. 1, comma 6, lett. a), n. 13, L. n. 80/2005

    Richiamato quale indice del favor legislativo per l’istituto dell’esdebitazione.

  • art. 280 CCII

    È menzionato come disciplina successiva che ha eliminato il requisito oggettivo dell’esdebitazione, conservando il solo requisito soggettivo.

  • art. 20 direttiva (UE) 2019/1023

    È richiamato per affermare che l’accesso a una procedura di discharge deve essere assicurato e che, se subordinato a pagamento parziale, questo deve essere proporzionato alla concreta situazione patrimoniale del debitore, tenendo conto dell’equo interesse dei creditori.

Massime di principio

  • Il requisito oggettivo dell’esdebitazione non può essere verificato con un criterio meramente percentuale o aritmetico: il giudice deve valutare l’insieme delle risultanze della procedura concorsuale, inclusi attivo acquisito, attivo liquidato, numero dei creditori e incidenza delle prededuzioni.
  • L’esdebitazione va negata solo quando i creditori siano rimasti del tutto insoddisfatti oppure abbiano ricevuto un soddisfacimento talmente simbolico da equivalere sostanzialmente a una mancanza di pagamento, valutazione da compiere in modo prudenziale e non arbitrario.
  • La scarsa consistenza dell’attivo non è di per sé ostativa al beneficio, se non dipende da condotte ostruzionistiche, negligenti, depauperatorie o fraudolente del debitore e se risultano integrati i requisiti soggettivi previsti dalla legge.
  • La distinzione tra masse o categorie di creditori non consente, da sola, di negare l’esdebitazione: occorre una valutazione comparativa complessiva del soddisfacimento effettivo realizzato nella procedura.
  • In presenza di requisiti soggettivi positivi e di una soddisfazione non meramente simbolica dei creditori, l’interpretazione della disciplina dell’esdebitazione deve essere orientata al favor debitoris e alla finalità di fresh start.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudiziale
RamiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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