Cassazione Civile, Ordinanza n. 28508/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato il decreto impugnato e, ritenendo già accertata e non censurata l'assenza di cause soggettive ostative all'esdebitazione, ha deciso nel merito concedendo al ricorrente il beneficio dell'esdebitazione. Ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese, in ragione dell'evoluzione giurisprudenziale sul tema e della particolarità del giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente (fallito)
La controversia
Un soggetto dichiarato fallito per ripercussione del fallimento della società di cui era socio ha chiesto, entro l'anno dalla chiusura della procedura, il beneficio dell'esdebitazione. Il tribunale aveva rigettato l'istanza e la corte d'appello aveva confermato il diniego ritenendo insussistente il requisito oggettivo di cui all'art. 142, comma 2, l.fall., perché le percentuali di soddisfacimento dei creditori erano considerate irrisorie. In particolare, il giudice di merito aveva valorizzato le singole percentuali di pagamento delle diverse categorie di creditori e la distinzione tra massa sociale e massa personale. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 142, comma 2, l.fall., per avere la corte territoriale fondato il diniego su un criterio meramente percentuale e non su una valutazione complessiva delle risultanze della procedura, senza considerare il numero esiguo dei creditori, l'entità complessiva delle somme distribuite e il soddisfacimento di oltre il 50% dei crediti privilegiati; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 142, comma 2, e 148, comma 3, l.fall., per avere la corte d'appello separato artificiosamente massa sociale e massa personale nel giudizio di irrisorietà.
Norme richiamate
contiene il requisito soggettivo e le cause ostative all'esdebitazione; se tali condizioni sono soddisfatte, il beneficio è tendenzialmente concedibile salvo il difetto del requisito oggettivo
il beneficio è escluso solo se i creditori concorsuali non siano stati soddisfatti neppure in parte; la valutazione della parzialità non può ridursi a un mero dato percentuale, ma deve considerare tutte le risultanze della procedura
richiamato come norma asseritamente violata nel motivo relativo alla separata considerazione di massa sociale e massa personale, ma il motivo è rimasto assorbito
art. 1, comma 6, lett. a), n. 13, legge delega n. 80/2005
richiamata quale indice del favor legislativo per l'istituto dell'esdebitazione
richiamato in chiave sistematica come disciplina che ha eliminato il requisito oggettivo, mantenendo solo quello soggettivo
art. 20 direttiva (UE) 2019/1023
evocato per affermare l'esigenza di garantire all'imprenditore persona fisica un accesso a una procedura di discharge e, se subordinato a un parziale pagamento, che questo sia proporzionato alla situazione patrimoniale del debitore e all'equo interesse dei creditori
Massime di principio
- Ai fini dell'esdebitazione, il requisito oggettivo del parziale soddisfacimento dei creditori non va verificato mediante una mera operazione matematica o la sola percentuale di riparto, ma attraverso una valutazione complessiva e comparativa di tutte le risultanze della procedura.
- La nozione di soddisfacimento "neppure in parte" va intesa in senso sostanziale: il beneficio può essere negato solo quando i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti oppure quando il pagamento sia così esiguo da essere meramente simbolico e coincidere, nella sostanza, con l'assenza di soddisfacimento.
- Nel giudizio sul requisito oggettivo devono essere considerati, oltre alle percentuali di pagamento, anche l'entità dell'attivo acquisito e liquidato, il numero dei creditori, i costi prededucibili e ogni altra circostanza idonea a misurare la concreta portata della procedura.
- Il criterio di valutazione del requisito oggettivo deve essere coerente con il favor debitoris e con la funzione dell'esdebitazione quale strumento di fresh start, evitando esclusioni fondate su ragioni meramente quantitative indipendenti dalla condotta del debitore.
- Se il giudice di merito ha già accertato in modo non censurato l'assenza di cause soggettive ostative, la cassazione può decidere nel merito e concedere direttamente l'esdebitazione quando l'erroneità della valutazione sul requisito oggettivo sia evidente dagli atti.
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