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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05317/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento sintetico per l’anno d’imposta 2006 emesso nei confronti di un contribuente poi deceduto, fondato su indagini bancarie, sul possesso di beni di lusso e di numerosi immobili/terreni. L’Ufficio aveva rettificato il reddito dichiarato ritenendo non giustificati molti versamenti su rapporti bancari nella disponibilità del contribuente, determinando un reddito imponibile molto elevato; la CTP aveva solo parzialmente accolto il ricorso del contribuente riducendo il maggior reddito accertato. La CTR aveva poi rigettato sia l’appello principale della parte privata sia quello incidentale dell’Ufficio. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto, con due motivi, nullità della sentenza d’appello per motivazione solo apparente e violazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse illegittimamente superato la presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie mediante un richiamo acritico a una perizia penale. La parte privata, quale erede, ha resistito e proposto ricorso incidentale con tre motivi: omesso esame di documenti prodotti in primo grado, illegittimo diniego di acquisizione documentale e di CTU, e violazione del contraddittorio preventivo per mancata redazione di processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo del ricorso principale perché la motivazione della CTR, pur sintetica, non era apparente: dal testo della sentenza era ricostruibile l’iter logico, essendo stati indicati i versamenti ritenuti giustificati e quelli ritenuti mere evidenze contabili. Ha poi rigettato anche il secondo motivo dell’Agenzia, affermando che in tema di indagini bancarie la presunzione legale di maggior reddito opera per tutti i contribuenti quanto ai versamenti, ma può essere vinta dal contribuente solo con prova analitica della non imponibilità di ciascuna operazione; nel caso concreto la CTR aveva fatto corretta applicazione di tali principi. Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per il limite della doppia conforme; il secondo è stato ritenuto infondato perché il giudice tributario non era tenuto ad acquisire d’ufficio documenti che la parte avrebbe potuto procurarsi dalle banche, e la CTU era rimessa a valutazione discrezionale del giudice; il terzo è stato respinto poiché, trattandosi di accertamento a tavolino senza accesso nei locali del contribuente, non operava il termine dilatorio dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente né l’obbligo di p.v.c. finale. Il ricorso principale e quello incidentale sono stati entrambi rigettati, con compensazione delle spese per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è il veicolo per denunciare, rispettivamente, nullità processuali, violazioni di legge e, nei limiti consentiti, omesso esame di fatti decisivi

  • art. 111, comma 6, Cost.

    impone che la sentenza sia motivata in modo esistente e riconoscibile, secondo il minimo costituzionale

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la sentenza è nulla solo se la motivazione manca, è apparente o è meramente incomprensibile

  • art. 32 d.P.R. 600/1973

    le risultanze dei conti bancari fondano una presunzione legale relativa di maggior reddito; per i versamenti la presunzione vale verso tutti i contribuenti, superabile con prova analitica della non imponibilità

  • art. 38 d.P.R. 600/1973

    consente l’utilizzo delle presunzioni da movimentazioni bancarie anche nell’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche

  • art. 2697 c.c.

    l’onere di provare la non imponibilità delle singole movimentazioni grava sul contribuente

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    non consentono di censurare in cassazione la mera diversa valutazione del materiale istruttorio, salvo uso di prove non dedotte o attribuzione di valore di prova legale a elementi liberamente valutabili

  • art. 7 d.lgs. 546/1992

    il giudice tributario può ordinare esibizione documentale nei limiti consentiti, ma non è tenuto ad acquisire d’ufficio documenti che la parte può procurarsi autonomamente

  • art. 210 c.p.c.

    l’esibizione può essere ordinata solo quando sia altrimenti impossibile acquisire la prova

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    la sentenza tributaria deve essere motivata in modo sufficiente e riconoscibile

  • art. 24 l. 4/1929

    richiamato dalla parte privata a sostegno del contraddittorio procedimentale, ma ritenuto non decisivo nel caso di accertamento senza accesso

  • art. 12, comma 7, l. 212/2000

    il termine dilatorio opera solo in caso di accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente, non negli accertamenti a tavolino

  • art. 52 d.P.R. 633/1972

    il p.v.c. finale è collegato all’accesso nei locali del contribuente

  • art. 33 d.P.R. 600/1973

    richiama la disciplina degli accessi e dei controlli, rilevante per escludere l’obbligo di p.v.c. nel caso di specie

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea

    richiamato in funzione garantista dal ricorrente incidentale, senza incidere sull’esito

  • artt. 3, 53 e 97 Cost.

    richiamati dalla parte privata a sostegno delle censure sull’azione accertativa, ma non accolti

  • art. 6 CEDU

    richiamato dalla parte privata in tema di giusto processo e motivazione, senza esito favorevole

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    non applicato nei confronti dell’Agenzia, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato

Massime di principio

  • In tema di accertamento delle imposte sui redditi, le movimentazioni bancarie costituiscono una presunzione legale relativa di maggior reddito; per i versamenti tale presunzione opera nei confronti di tutti i contribuenti e può essere superata solo con prova contraria specifica e analitica riferita a ciascuna singola operazione.
  • La prova liberatoria offerta dal contribuente in materia di indagini bancarie non può essere generica: il giudice deve verificare puntualmente la riferibilità di ogni movimento a fatti non imponibili e darne conto in motivazione.
  • La censura di motivazione in cassazione è ammissibile solo quando la motivazione manchi, sia apparente, sia obiettivamente incomprensibile o presenti contrasti irriducibili; non è invece denunciabile il mero difetto di sufficienza o di condivisione della valutazione di merito.
  • La doglianza ex artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi nella richiesta di una diversa lettura delle prove compiuta dal giudice di merito, essendo configurabile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, attribuito efficacia di prova legale a elementi non legali o violato i limiti del prudente apprezzamento.
  • Nel processo tributario, l’acquisizione d’ufficio di documenti e la consulenza tecnica d’ufficio restano strumenti discrezionali e non possono sostituire l’onere della parte di procurarsi e produrre i documenti nella propria disponibilità o facilmente acquisibili.
  • Il termine dilatorio e l’obbligo di processo verbale di chiusura operano solo negli accertamenti eseguiti mediante accesso nei locali del contribuente; negli accertamenti a tavolino fondati su dati già acquisiti dall’Amministrazione non è richiesto un previo p.v.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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