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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05229/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un accertamento sintetico e induttivo dei redditi per l'anno d'imposta 2003 emesso nei confronti di un contribuente poi deceduto, basato sia sul possesso di beni ritenuti sintomatici di capacità contributiva (tra cui un'autovettura di elevata potenza fiscale e numerosi immobili e terreni) sia sui risultati di indagini bancarie su rapporti nella sua disponibilità. La CTP aveva ridotto il reddito accertato, e la CTR aveva confermato. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi: 1) denunciava nullità della sentenza d'appello per mancanza o apparenza di motivazione, sostenendo che la CTR si fosse limitata a un richiamo per relationem alla sentenza di primo grado e a una perizia penale senza autonoma valutazione; 2) deduceva violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che la CTR avesse indebitamente superato la presunzione legale derivante dai versamenti bancari senza una prova contraria analitica per ciascuna movimentazione. La controricorrente, erede del contribuente, proponeva ricorso incidentale con tre motivi: 1) vizio motivazionale per omesso esame delle produzioni documentali depositate in primo grado; 2) violazione dell'art. 7 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 210 c.p.c. per mancata acquisizione di documentazione bancaria e mancato espletamento di CTU; 3) ulteriore censura sulla corretta applicazione delle presunzioni bancarie e del contraddittorio/prova liberatoria in materia tributaria.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo del ricorso principale, escludendo la nullità per motivazione apparente perché la sentenza della CTR consentiva di ricostruire l'iter logico seguito, anche attraverso il richiamo alla perizia penale e l'indicazione degli errori di elaborazione dei dati bancari da parte dell'Ufficio. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo dell'Agenzia: ha ribadito che, in tema di accertamenti bancari, la presunzione legale relativa ex art. 32 d.P.R. 600/1973 opera per i versamenti nei confronti di tutti i contribuenti, ma il contribuente può vincerla con prova analitica della non imponibilità; nel caso concreto la CTR aveva motivatamente ritenuto che una parte rilevante delle movimentazioni non fosse imponibile per errori dell'Ufficio. Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per il limite della doppia conforme; il secondo è stato rigettato perché il giudice tributario non era tenuto ad attivare d'ufficio l'acquisizione di documenti che la parte avrebbe potuto procurarsi direttamente presso le banche, e la CTU era rimessa a discrezionalità del giudice; il terzo motivo, come riportato nel testo disponibile, è stato comunque trattato nel novero delle censure incidentali ed è stato respinto insieme agli altri. In dispositivo la Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato come parametro dell'obbligo di motivazione della sentenza; la sua violazione integra nullità solo in presenza di motivazione mancante o meramente apparente

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la sentenza è nulla solo se manca la motivazione o questa è solo apparente

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    mezzo corretto per denunciare in cassazione la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma del 2012 il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale

  • art. 32 d.P.R. 600/1973

    le risultanze dei conti bancari costituiscono presunzione legale relativa di maggior reddito; i versamenti sono presuntivamente imponibili per tutti i contribuenti, salvo prova contraria analitica

  • art. 38 d.P.R. 600/1973

    richiamato per estendere alla generalità dei contribuenti la presunzione derivante dai movimenti bancari

  • art. 41-bis d.P.R. 600/1973

    richiamato tra le norme procedurali utilizzate per l'accertamento

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare la non imponibilità delle operazioni bancarie grava sul contribuente

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    la loro violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove inesistenti o attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo sono; non basta contestare la valutazione del materiale istruttorio

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    opera il filtro della doppia conforme, che rende inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. ove le rationes decidendi di primo e secondo grado coincidano

  • art. 7 d.lgs. 546/1992

    il giudice tributario può disporre acquisizioni istruttorie, ma non è tenuto a supplire all'inerzia della parte che può procurarsi da sé i documenti

  • art. 210 c.p.c.

    l'ordine di esibizione è possibile solo quando la prova non sia altrimenti acquisibile

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    richiamato quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie

  • art. 24 l. n. 4/1929

    richiamato nel terzo motivo incidentale, senza accoglimento della censura

  • art. 12, comma 7, l. n. 112/2000

    richiamato dalla parte ricorrente incidentale nel terzo motivo

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    invocato dalla parte, ma non ritenuto decisivo

  • artt. 3, 53 e 97 Cost.

    invocati come parametri costituzionali nella censura incidentale

Massime di principio

  • La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto, sia solo apparente, presenti contrasti irriducibili o sia obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente una motivazione sintetica o il richiamo ad altre fonti del processo, se consente comunque di ricostruire la ratio decidendi.
  • In materia di accertamenti bancari, la presunzione legale relativa sui versamenti opera nei confronti di tutti i contribuenti e può essere vinta solo mediante prova contraria analitica riferita a ciascuna movimentazione, idonea a dimostrarne l'estraneità a fatti imponibili.
  • Il giudice di merito, quando valuta la prova contraria offerta dal contribuente contro la presunzione bancaria, deve verificare rigorosamente l'efficacia dimostrativa delle giustificazioni rispetto a ogni singola operazione e darne conto in motivazione.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare il mero apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, ma solo se siano state poste a base della decisione prove non dedotte, prove illegittimamente acquisite o attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono.
  • Nel processo tributario, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è misura residuale e non può essere usato per supplire all'inerzia della parte che avrebbe potuto procurarsi i documenti autonomamente presso terzi, come gli istituti di credito.
  • La consulenza tecnica d'ufficio è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, il quale deve però motivare il diniego quando sia specificamente richiesta; il rigetto può risultare logicamente giustificato dal venir meno del presupposto istruttorio su cui si fonda la richiesta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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