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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05233/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda l’impugnazione di un avviso di accertamento sintetico per l’anno d’imposta 2004 emesso nei confronti di un contribuente poi deceduto. L’Ufficio aveva ricostruito un reddito imponibile molto più elevato di quello dichiarato sulla base di indici di capacità contributiva, del possesso di una vettura di elevata potenza fiscale, del patrimonio immobiliare e di numerosi rapporti bancari intestati o nella disponibilità del contribuente, ritenendo non giustificati vari versamenti e altre movimentazioni. La CTP aveva ridotto l’imponibile e la CTR aveva rigettato sia l’appello dell’erede sia quello incidentale dell’Ufficio. In Cassazione l’Agenzia ha proposto due motivi: nullità della sentenza per motivazione solo apparente o per relationem; violazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la CTR ritenuto superata la presunzione sui versamenti bancari con una prova non analitica e sostanzialmente recepito una perizia penale. L’erede ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con tre motivi: omesso esame delle produzioni documentali di primo grado; illegittimo mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi e mancata CTU; violazione delle norme sulle presunzioni bancarie e sul contraddittorio endoprocedimentale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i due motivi del ricorso principale: la motivazione della CTR non era mancante né apparente, perché dal testo della sentenza emergeva un percorso argomentativo comprensibile; inoltre la CTR aveva correttamente applicato la disciplina delle indagini bancarie, distinguendo le movimentazioni giustificate da quelle non giustificate e rilevando anche che parte degli importi qualificati come versamenti erano in realtà mere evidenze contabili. Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per la preclusione della doppia conforme, mentre il secondo è stato ritenuto infondato perché il giudice tributario non è tenuto ad acquisire d’ufficio documenti che la parte avrebbe potuto procurarsi e produrre, e la mancata acquisizione si riflette logicamente sul diniego di CTU; il terzo motivo, per come riportato nel testo, risulta non integralmente sviluppato, ma il dispositivo finale chiarisce che anche il ricorso incidentale è stato rigettato. La Corte ha quindi rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale, con compensazione delle spese, senza applicazione dell’ulteriore contributo unificato nei confronti dell’Agenzia perché difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato come parametro dell’obbligo di motivazione della sentenza, la cui violazione può integrare error in procedendo solo quando la motivazione manchi o sia meramente apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Usato per censurare la nullità della sentenza in caso di motivazione mancante o apparente.

  • art. 360 c.p.c.

    Indicata come norma che consente il controllo di legittimità sulla motivazione solo nei limiti dell’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante e, per gli altri vizi, secondo i relativi numeri del comma 1.

  • art. 32 d.P.R. 600/1973

    Le risultanze dei conti bancari costituiscono presunzione legale relativa di maggior reddito per i versamenti nei confronti di tutti i contribuenti; il contribuente può vincerla solo con prova contraria analitica riferita a ciascuna movimentazione.

  • art. 38 d.P.R. 600/1973

    Richiamato per estendere la presunzione bancaria alla generalità delle persone fisiche nell’accertamento del reddito complessivo.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato a sostegno del riparto dell’onere della prova: spetta al contribuente dimostrare la non imponibilità dei singoli versamenti contestati.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La censura relativa a tali norme è inammissibile se si risolve in una mera contestazione della valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    È stata applicata la preclusione della doppia conforme, che limita il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 7 d.lgs. 546/1992

    Dopo la soppressione del terzo comma, il giudice tributario può ordinare esibizione solo quando la prova non sia altrimenti acquisibile; non sussiste un potere/dovere generale di acquisizione officiosa di documenti che la parte può procurarsi autonomamente.

  • art. 210 c.p.c.

    Richiamato come base per l’ordine di esibizione documentale nei limiti in cui sia impossibile acquisire altrimenti la prova.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    Invocato per il vizio motivazionale della sentenza tributaria.

  • art. 24 l. 4/1929

    Richiamato nel ricorso incidentale in relazione al tema delle presunzioni e dell’accertamento fiscale.

  • art. 12, comma 7, l. 212/2000

    Cita la disciplina dello statuto del contribuente, richiamata dalla parte per sostenere la censura sul procedimento accertativo.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Richiamato dalla parte a sostegno del diritto a un procedimento imparziale e motivato.

  • artt. 3, 53 e 97 Cost.

    Invocati dalla parte per contestare la legittimità costituzionale e la correttezza dell’azione amministrativa e dell’accertamento tributario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato in chiusura ma non applicato nei confronti dell’Agenzia, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è censurabile in cassazione solo quando manchi del tutto, sia meramente apparente, presenti un contrasto irriducibile o risulti oggettivamente incomprensibile; non è invece deducibile il semplice difetto di sufficienza argomentativa.
  • In materia di accertamento bancario, i versamenti sui conti del contribuente integrano una presunzione legale relativa di reddito imponibile, superabile solo mediante prova contraria analitica riferita a ciascuna movimentazione.
  • Il contribuente deve dimostrare in modo specifico l’estraneità di ogni singolo versamento a fatti imponibili; il giudice di merito deve verificare rigorosamente tale prova e darne conto puntualmente in motivazione.
  • Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. sono ammissibili in cassazione solo se il giudice abbia utilizzato prove inesistenti, fuori dai limiti legali o attribuito efficacia di prova legale a elementi liberamente valutabili; non bastano contestazioni sulla diversa lettura del materiale istruttorio.
  • Nel processo tributario, l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è eccezionale e presuppone l’impossibilità di acquisire altrimenti la documentazione; non può sostituire l’onere della parte di procurarsi i documenti presso i terzi o presso la banca.
  • La mancata acquisizione di documenti e la mancata nomina del CTU non sono sindacabili quando il giudice abbia logicamente escluso la necessità dell’istruttoria officiosa alla luce del materiale già disponibile.
  • Il limite della doppia conforme preclude il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi quando le decisioni di primo e secondo grado siano fondate sulle medesime ragioni di fatto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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