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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05234/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un impegno di garanzia/manleva fiscale assunto in un atto del 12 dicembre 2000 da due società nei confronti della società poi incorporata dalla resistente, a tutela di eventuali pretese fiscali connesse a un’operazione di cessione di partecipazioni azionarie. La società resistente aveva ottenuto in primo e secondo grado la condanna delle garanti al pagamento della somma corrispondente alla manleva, dopo che l’Amministrazione finanziaria aveva avanzato pretese per ragioni fiscali. Le ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione dell’art. 652 c.p.p., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso dolo o colpa grave della controparte e si fosse indebitamente basata su un provvedimento di archiviazione penale, mentre avrebbe dovuto procedere a autonoma rivalutazione; 2) omesso esame/travisamento di prove decisive ex art. 360, n. 5, c.p.c., deducendo che documenti fiscali e un precedente giudizio tributario avrebbero dimostrato la sussistenza di condotte dolose o gravemente colpose; 3) violazione dei criteri di interpretazione del contratto ex artt. 1362 e 1371 c.c., perché la Corte territoriale aveva ritenuto che il termine per attivare la manleva decorresse dalla notifica dell’atto impositivo e non da precedenti atti istruttori; 4) violazione degli artt. 1353 o 1418 c.c., per mancato riconoscimento di una presupposizione/condizione implicita legata al permanere dell’assetto societario originario, oppure per nullità dell’impegno di garanzia in ragione di tale collegamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili: il primo perché non colpiva la ratio decidendi, fondata non sull’archiviazione penale ma sulla mancata prova del presupposto di inoperatività della manleva; il secondo perché, sotto la veste del travisamento della prova, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità e comunque limitata dalla doppia conforme. Il terzo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato: l’interpretazione della clausola che ancorava l’obbligo di informazione alla conoscenza di una pretesa idonea a far sorgere la garanzia è stata reputata plausibile e non censurabile, perché non violava il canone letterale e rientrava nel potere del giudice di merito. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché postulava una diversa ricostruzione di fatto sulla presupposizione; la Corte ha osservato che non era stata dimostrata l’esistenza, comune e oggettiva, di un presupposto certo e condiviso circa la permanenza dell’originario assetto societario come condizione dell’impegno di manleva. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti, in solido.

Norme richiamate

  • art. 652 c.p.p.

    La sentenza richiama la norma per escludere che il giudice civile fosse vincolato, nel caso concreto, da un provvedimento penale di archiviazione; il motivo è comunque respinto perché mancava la prova del dolo o della colpa grave posta a fondamento dell'eccezione di inoperatività della manleva.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio; il travisamento della prova, comunque inteso, non consente una revisione del merito e, nel caso di doppia conforme, resta ulteriormente precluso.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme è preclusa la deduzione del vizio di omesso esame dei fatti decisivi nei limiti indicati dalla norma.

  • artt. 1362 e 1371 c.c.

    L'interpretazione del contratto spetta al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo la violazione dei criteri ermeneutici, non una diversa lettura della volontà negoziale proposta dalla parte.

  • art. 1353 c.c.

    Richiamato per la tesi della presupposizione/condizione implicita, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché pretendeva una rivalutazione dei fatti e non dimostrava un presupposto comune, oggettivo e certo.

  • art. 1418 c.c.

    Invocato in alternativa per sostenere la nullità dell'impegno di garanzia, ma la Corte non ha ravvisato alcun profilo di nullità, trattandosi di mera contestazione fattuale della presupposizione.

  • art. 14-quater del contratto

    Richiamato dalle ricorrenti per sostenere l'inoperatività della manleva in caso di fatti di reato commessi con dolo o colpa grave; la Corte rileva che tale presupposto non era stato provato.

  • art. 14quater.1 del contratto

    La clausola è interpretata nel senso che l'obbligo informativo si attiva quando emerga una pretesa di terzi idonea a dar luogo all'obbligo di garanzia, con rilevanza dell'atto impositivo quale manifestazione effettiva della pretesa fiscale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per l'onere del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'eccezione di inoperatività di una manleva o garanzia contrattuale per fatto doloso o gravemente colposo della controparte richiede la prova del relativo presupposto; in mancanza di un accertamento specifico sul punto, la censura non può essere accolta.
  • In cassazione non è consentito trasformare il vizio di travisamento della prova in una richiesta di nuova valutazione del merito; il sindacato di legittimità si arresta dinanzi alla diversa lettura del materiale probatorio, salvo i limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo o della motivazione solo apparente.
  • L'interpretazione del contratto è rimessa al giudice di merito e può essere censurata solo per violazione dei criteri ermeneutici; non basta contrapporre una lettura alternativa di una singola espressione testuale se, nel contesto complessivo della clausola, l'esegesi seguita dal giudice risulta plausibile.
  • Ai fini dell'attivazione di un obbligo di manleva, la decorrenza del termine contrattuale può essere ancorata alla concreta manifestazione della pretesa di terzi, quando ciò sia coerente con il testo negoziale letto nel suo complesso.
  • La presupposizione richiede un fatto oggettivo, certo e comune a entrambe le parti, assunto come fondamento implicito del contratto; non è sufficiente allegare genericamente che l'obbligazione avrebbe dovuto valere solo in presenza di un determinato assetto di fatto o societario.
  • La sola allegazione di un collegamento economico o societario tra le parti non basta a fondare la presupposizione o la nullità dell'impegno: occorre dimostrare che la permanenza di quel presupposto fosse stata condivisa come elemento essenziale del regolamento negoziale.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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