Cassazione Civile, Ordinanza n. 05231/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un avvocato impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010, emesso a seguito di indagini della Guardia di Finanza sui suoi conti correnti bancari. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione compensi non dichiarati, con riprese ai fini IRPEF, IVA, addizionali e irrogazione di sanzioni, ritenendo non giustificate alcune movimentazioni bancarie. In Cassazione il contribuente deduceva, con il primo motivo, omessa pronuncia o omessa motivazione della sentenza di merito sulla doglianza relativa alla sottoscrizione dell'avviso da parte di soggetto non legittimato perché privo della necessaria posizione direttiva/delega. Con il secondo motivo lamentava omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione e falsa applicazione delle norme sulle indagini bancarie, sostenendo di avere documentato che parte delle somme rinvenute sui conti costituivano provvista per l'esecuzione di un mandato senza rappresentanza finalizzato all'acquisto e trasferimento di quote di una società immobiliare, e che altra parte era riferibile a un premio assicurativo avente natura di ristoro di danno e dunque non imponibile.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo solo nel senso dell'omessa pronuncia del giudice di merito sul punto della sottoscrizione dell'atto, ma ha escluso che ciò determinasse la cassazione della sentenza, procedendo alla correzione della motivazione ex art. 384 c.p.c., poiché la mancanza di sottoscrizione da parte di un funzionario non appartenente alla carriera direttiva non integra di per sé un vizio irreversibile dell'atto tributario. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto l'apparente denuncia di vizi motivazionali e di violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Il vizio di omessa pronuncia o di motivazione è censurabile nei limiti propri del giudizio di legittimità; il n. 5, per i provvedimenti pubblicati dopo l'11 settembre 2012, consente il controllo solo nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
La Corte può correggere la motivazione senza cassare la sentenza quando l'errore non incide sulla tenuta decisoria complessiva.
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973
Le risultanze dei conti correnti possono legittimare la ripresa a tassazione se il contribuente non fornisce idonea giustificazione delle movimentazioni.
art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633/1972
Le indagini bancarie consentono di valorizzare i movimenti sui conti ai fini IVA, salvo prova contraria del contribuente.
La nullità dell'atto impositivo è circoscritta alle ipotesi tassative previste dalla legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Ha riformulato il n. 5 dell'art. 360 c.p.c., riducendo il sindacato di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale.
Ha convertito il d.l. n. 83/2012, rendendo applicabile la nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
art. 12 preleggi
Richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riforma del vizio di motivazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la deduzione di un omesso esame o di una motivazione insufficiente non può tradursi in una richiesta di nuovo apprezzamento del materiale probatorio, riservato al giudice di merito.
- Il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta; se invece si contesta l'apprezzamento dei fatti e delle prove, la censura attiene al motivazionale ed è scrutinabile solo nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Dopo la riforma del 2012, il controllo della Cassazione sulla motivazione è circoscritto al 'minimo costituzionale' e resta denunciabile solo l'anomalia motivazionale che equivalga a mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile.
- In materia di accertamento bancario, i movimenti sui conti correnti del professionista possono essere posti a base della ripresa fiscale quando il contribuente non fornisca una prova idonea a giustificarli.
- La nullità di un atto tributario è configurabile solo nei casi espressamente previsti dalla legge; la sottoscrizione dell'avviso da parte di funzionario non dirigenziale non determina automaticamente invalidità irreversibile se il funzionario appartiene alla carriera direttiva.
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