Cassazione Civile, Ordinanza n. 05235/2024 del 28/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
Il consorzio aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di contributi consortili e, dopo la revoca del decreto in primo grado, aveva impugnato la decisione sostenendo che la corte d'appello avesse erroneamente negato efficacia probatoria alla delibera assembleare del 3 maggio 2013 e a quella del c.d.a. del 27 giugno 2013. Secondo il ricorrente, tali deliberazioni, non impugnate, avrebbero dovuto essere considerate valide e idonee a fondare il credito, anche se richiamavano e ricomprendevano quote relative ad annualità pregresse. La corte territoriale, invece, aveva ritenuto insufficiente la delibera di approvazione del rendiconto 2012 perché mancavano le precedenti delibere e i rendiconti annuali, con violazione del principio di annualità della gestione. Il ricorso per cassazione denunciava violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 19 e 35 dello statuto consortile, deducendo che il giudice di merito non potesse sindacare il contenuto delle delibere ma solo prenderne atto in mancanza di impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in un consorzio di urbanizzazione, la delibera assembleare che approva il riparto dei contributi costituisce la fonte dell'obbligo di pagamento pro quota e che, se tale deliberazione non è stata impugnata, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo non può accogliere l'opposizione per contestazioni sulla corretta ripartizione dei contributi contenute nella delibera stessa. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, perché riesamini la causa attenendosi ai principi indicati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamati come parametri ermeneutici dello statuto consortile, ma il punto decisivo non è l'interpretazione letterale delle clausole bensì l'efficacia non impugnata della delibera assembleare posta a base del credito
invocati per censurare la valutazione probatoria del giudice di merito rispetto alle delibere consortili e alla loro efficacia probatoria
artt. 19 e 35 dello statuto consortile
disciplinano, secondo la prospettazione del ricorrente, la convocazione e la validità delle deliberazioni relative ai contributi consortili
artt. 27 e 33 dello statuto
richiamati dalla corte territoriale per il principio di annualità della gestione consortile, ma la Cassazione ha ritenuto che ciò non consenta di disattendere una delibera non impugnata
art. 1137, secondo comma, c.c.
richiamato in tema di impugnazione delle delibere annullabili, che deve essere proposta con apposita domanda nei termini previsti e non solo in via di eccezione
Massime di principio
- Nei consorzi di urbanizzazione, la deliberazione assembleare di approvazione del riparto dei contributi costituisce la fonte immediata dell'obbligo di pagamento pro quota del singolo consorziato.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi consortili, il giudice non può accogliere l'opposizione sulla base di contestazioni sulla correttezza del riparto quando la delibera che lo approva non sia stata impugnata.
- Il controllo del giudice sull'efficacia della delibera assembleare si arresta, in linea generale, alla verifica che essa non sia stata annullata o validamente impugnata; il sindacato incidentale sulla sua validità non può sostituirsi ai rimedi tipici contro le delibere.
- Le questioni attinenti all'annullabilità di una delibera devono essere fatte valere con tempestiva domanda di annullamento e non possono essere introdotte solo come eccezione nel giudizio monitorio-oppositivo.
- Per i consorzi di urbanizzazione la disciplina della riscossione dei contributi presenta analogie con quella condominiale, ma resta decisivo il principio secondo cui la pretesa contributiva si fonda sulla delibera approvativa non caducata.
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