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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05230/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento sintetico relativo all’anno d’imposta 2005, fondato su indagini bancarie e su elementi indiziari di capacità contributiva: acquisto di un’autovettura di elevata potenza, possesso di numerosi fabbricati e terreni, e movimentazioni su vari rapporti bancari intestati al contribuente o comunque nella sua disponibilità. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso introduttivo, riducendo il reddito accertato; la CTR aveva poi rigettato sia l’appello dell’erede contribuente sia l’appello incidentale dell’Ufficio. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, perché la CTR avrebbe motivato solo per relationem; 2) violazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973 e delle regole sull’onere della prova, sostenendo che la presunzione sui versamenti bancari poteva essere vinta solo con prova analitica e non con il richiamo alla perizia penale. L’erede contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con tre censure: omesso esame di documenti prodotti in primo grado; illegittimo diniego di acquisizione di documentazione bancaria e di CTU; violazione delle norme sull’accertamento bancario e sulle garanzie difensive, sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente valorizzato le movimentazioni come imponibili.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate sia il ricorso incidentale della contribuente. Ha ritenuto infondato il primo motivo dell’Ufficio perché la motivazione della CTR non era inesistente né meramente apparente: il giudice di appello aveva indicato le ragioni della propria decisione, condividendo criticamente i rilievi della perizia penale e spiegando quali poste fossero state ritenute giustificate e quali no. Ha respinto anche il secondo motivo dell’Agenzia, affermando che, in tema di accertamenti bancari, la presunzione legale relativa opera sui versamenti per tutti i contribuenti e può essere vinta solo con prova contraria analitica, ma ha comunque giudicato corretta la valutazione della CTR, che aveva operato una verifica specifica delle singole movimentazioni. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile nel primo motivo per il limite della doppia conforme, infondato nel secondo perché il contribuente avrebbe potuto acquisire la documentazione bancaria presso gli istituti di credito e la CTU è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, e infondato nel terzo motivo, poi non esaminato in dettaglio nel dispositivo riportato. È stata altresì disposta la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. 600/1973

    Le risultanze dei conti bancari fondano una presunzione legale relativa di maggior reddito; per i versamenti la presunzione opera nei confronti di tutti i contribuenti e può essere vinta solo con prova contraria analitica e specifica per ciascuna movimentazione.

  • art. 38 d.P.R. 600/1973

    Richiamato come norma che estende l’utilizzabilità delle presunzioni bancarie nell’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche.

  • art. 41 bis d.P.R. 600/1973

    Richiamato nel contesto delle procedure di rettifica dei redditi sulla base delle indagini finanziarie.

  • art. 2697 c.c.

    La prova liberatoria della non imponibilità dei versamenti grava sul contribuente, che deve fornire dimostrazione analitica dell’estraneità di ogni operazione a fatti imponibili.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte o attribuisce efficacia di prova legale a elementi non tali; non basta contestare la mera valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Non è deducibile in cassazione per la sola critica alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo l’uso distorto di prove legali o la considerazione come prove legali di elementi che non lo sono.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione deve superare il minimo costituzionale; sono censurabili solo mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla solo in caso di assenza o apparenza della motivazione, non per insufficienza del ragionamento.

  • art. 360 c.p.c.

    È stato precisato che il vizio di motivazione rilevante in cassazione è solo quello costituzionalmente rilevante; la censura sul merito della valutazione delle prove non è ammissibile come violazione di legge.

  • art. 7 d.lgs. 546/1992

    Il giudice tributario può disporre l’esibizione solo nei limiti in cui la prova non sia altrimenti acquisibile; non può ordinare d’ufficio l’acquisizione di documenti che la parte può procurarsi presso il terzo detentore.

  • art. 210 c.p.c.

    La richiesta di esibizione documentale è ammissibile solo quando la parte non possa altrimenti procurarsi la prova; nel caso concreto il contribuente avrebbe potuto richiedere la documentazione alle banche.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla parte ricorrente incidentale come parametro del vizio motivazionale della sentenza tributaria.

  • art. 62 d.lgs. 546/1992

    Richiamato quale norma sul ricorso per cassazione avverso le sentenze tributarie.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Opera il filtro della doppia conforme, che rende inammissibile il motivo ex art. 360 n. 5 quando la sentenza d’appello conferma la decisione di primo grado sulle stesse ragioni di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato solo in relazione al contributo unificato; la sua applicazione è esclusa nei confronti dell’Agenzia delle Entrate ammessa alla prenotazione a debito.

  • art. 24 l. 4/1929

    Invocato nel ricorso incidentale come parametro delle garanzie difensive nell’accertamento tributario.

  • art. 12, comma 7, l. 212/2000

    Richiamato dalla contribuente a sostegno delle garanzie procedimentali nell’accertamento fiscale.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Invocato dalla contribuente a sostegno del diritto a un buon andamento e a un esame imparziale delle richieste istruttorie.

  • artt. 3, 53 e 97 Cost.

    Richiamati dalla contribuente a sostegno della censura sull’assetto dell’accertamento e dell’istruttoria.

Massime di principio

  • In tema di accertamenti bancari, le movimentazioni in conto corrente costituiscono presunzione legale relativa di maggiore capacità contributiva; per i versamenti la presunzione opera verso tutti i contribuenti, mentre il regime dei prelevamenti è più ristretto.
  • Il contribuente che intenda superare la presunzione bancaria deve fornire una prova contraria analitica, riferita a ciascuna singola operazione, dimostrando la non imponibilità o l’irrilevanza fiscale della specifica movimentazione.
  • Il giudice di merito deve verificare con rigore l’efficacia della prova liberatoria su ogni singola movimentazione e darne conto in motivazione; non è sufficiente un richiamo apodittico o generico alle conclusioni di un altro elaborato.
  • La nullità della sentenza per difetto di motivazione è configurabile solo quando la motivazione manchi in senso materiale o sia meramente apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è deducibile la mera insufficienza o non condivisibilità del ragionamento.
  • In cassazione non è consentito trasformare in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. una semplice contestazione del convincimento probatorio espresso dal giudice di merito.
  • Nel processo tributario il potere di esibizione documentale e il ricorso alla consulenza tecnica sono strumenti discrezionali e sussidiari, utilizzabili nei limiti in cui la parte non possa procurarsi aliunde la prova e il giudice lo ritenga necessario.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNesso di causalità

Testo integrale

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