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Sentenza

Sentenza del 06/02/2026 n. 2625 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Per gli anni d’imposta 2003-2006 l’Agenzia aveva emesso nei confronti della società avvisi Ires, Irap e Iva, basati anche su movimentazioni di conti intestati ai soci e a terzi, nonché atti per omesse ritenute sugli utili extracontabili distribuiti. Aveva inoltre accertato ai soci maggiori redditi Irpef. La CTP di Macerata aveva accolto i ricorsi ritenendo che i conti dei soci non fossero riferibili alla società senza prova della fittizietà dell’intestazione o della loro effettiva riconducibilità all’ente; la CTR delle Marche aveva accolto parzialmente gli appelli. In Cassazione la società ha contestato, tra l’altro, l’uso delle indagini bancarie sui conti di terzi e la valutazione di specifiche operazioni: un prelievo di 40.000 euro, un versamento di 49.000 euro e giroconti per 100.000 euro. L’Agenzia ha contestato la decisione della CTR sulla devoluzione delle questioni in appello, sugli oneri probatori e sul regime fiscale degli utili ai soci. Le posizioni dei soci sono state definite con definizione agevolata.

La decisione

La Cassazione ha riunito i procedimenti e dichiarato estinto il giudizio relativo agli avvisi Irpef dei soci, per definizione agevolata ai sensi della legge n. 197/2022; non ha quindi esaminato i motivi riguardanti tali posizioni. Ha accolto il secondo motivo della società: per estendere le indagini bancarie ai conti intestati a soci o terzi, l’Amministrazione deve allegare e provare elementi ulteriori rispetto al solo rapporto familiare o commerciale, idonei a dimostrare, anche presuntivamente, la riferibilità dei conti alla società. Ha accolto anche il quarto motivo: il prelievo di 40.000 euro era stato ricondotto a un assegno con beneficiaria identificata, e non poteva essere negato per mancata prova dello scopo ultimo del trasferimento. Accolto l’ottavo motivo: dimostrato che i versamenti di complessivi 100.000 euro provenivano da trasferimenti tra conti riconducibili al medesimo soggetto, la presunzione fiscale è superata, salvo prova dell’Amministrazione che le somme siano imponibili. Il terzo e l’undicesimo motivo della società sono stati assorbiti; gli altri motivi societari sono stati dichiarati inammissibili. Il ricorso dell’Agenzia è stato respinto per i motivi residui; il ricorso incidentale della società è stato dichiarato inammissibile. La sentenza della CTR è stata cassata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese. L’esito è quindi favorevole alla società su questioni circoscritte, ma non costituisce una decisione definitiva sull’accertamento.

Norme richiamate

  • Art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 600/1973

    In tema di accertamento fiscale gli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1973 prevedono una presunzione legale relativa per cui l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai rapporti finanziari del contribuente, che deve quindi dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, che vuol dire operazione per operazione e non per masse.

    Le movimentazioni finanziarie del contribuente sono assistite da una presunzione legale relativa di imponibilità. Il contribuente deve fornire una giustificazione analitica, operazione per operazione; tuttavia, quando il conto è intestato a un socio o a un terzo, l’Ufficio deve prima dimostrare elementi ulteriori che ne rendano plausibile la riferibilità alla società.

  • Art. 51, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 633/1972

    In tema di indagini finanziarie di cui agli artt. 32 D.P.R. n. 600/1973 e 51 D.P.R. n. 633/1972, la giurisprudenza di questa Corte è costantemente orientata a ritenere che le disposizioni citate non prevedano alcuna limitazione dell'analisi ai soli conti correnti bancari e postali o ai libretti di deposito intestati esclusivamente al titolare dell'impresa individuale o alla società.

    Le indagini finanziarie possono riguardare anche rapporti intestati a soggetti diversi dal contribuente. L’estensione non rende però automaticamente imputabili alla società le operazioni del terzo: occorre che l’Ufficio dimostri, anche per presunzioni, la riferibilità effettiva dei conti o delle somme.

  • Art. 2697 c.c.

    Vi è quindi l'onere probatorio, a carico del contribuente, di dare specifica giustificazione delle movimentazioni bancarie, oggetto di contestazione, al fine di dimostrare che le stesse non derivano da operazioni imponibili e tale conseguenza, oltre al regime legale, si riconnette altresì a quel principio di vicinanza della prova che è connaturato al disposto dell'art. 2697 c.c. e che attiene alla possibilità di conoscere, in via diretta o indiretta, i fatti materiali e storici che stanno alla base della loro evidenziazione probatoria.

    La ripartizione dell’onere probatorio tiene conto della disponibilità concreta delle informazioni: il contribuente deve spiegare analiticamente le proprie operazioni bancarie, mentre l’Ufficio deve provare i presupposti per attribuire alla società movimenti registrati su conti intestati a terzi.

  • Art. 335 c.p.c.

    Preliminarmente occorre quindi disporre la riunione dei due giudizi, aventi ad oggetto la medesima sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

    I ricorsi per Cassazione contro la stessa sentenza devono essere riuniti per essere trattati congiuntamente.

  • Art. 371 c.p.c. in relazione all’art. 333 c.p.c.

    Tuttavia, dovendo l'inosservanza della forma del ricorso incidentale, in ragione della mancanza di una espressa affermazione da parte della legge circa l'essenzialità dell'osservanza di tale requisito formale, essere apprezzata secondo i principi generali in tema di nullità, la riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c. non impedisce la conversione di detto ricorso in ricorso incidentale, qualora esso risulti proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale, posto che in tale ipotesi si ravvisa l'idoneità del secondo ricorso a raggiungere lo scopo.

    Nei giudizi con più parti, il ricorso autonomo contro la stessa sentenza può essere convertito in ricorso incidentale se, pur non presentato in quella forma, è stato notificato entro il termine previsto e ha raggiunto il proprio scopo.

  • Art. 1, commi 186 e seguenti, legge n. 197/2022

    Pertanto, ai sensi del comma 198 dell'art. 1 cit., il processo si è estinto in relazione agli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci sopra indicati.

    La definizione agevolata regolarmente perfezionata estingue il processo relativo agli atti compresi nella definizione e rende priva di interesse la decisione sui motivi riguardanti quelle posizioni.

  • Art. 57, D.Lgs. n. 546/1992

    La norma è stata invocata dalla società per contestare l’ammissibilità dell’appello erariale, ma la Cassazione ha dichiarato inammissibile il relativo motivo perché non si confrontava adeguatamente con la ratio della decisione impugnata.

  • Art. 56, D.Lgs. n. 546/1992

    La norma è stata richiamata dall’Agenzia in relazione alla devoluzione delle questioni al giudice d’appello; il motivo erariale è stato dichiarato inammissibile per genericità e mancato confronto con la motivazione della CTR.

  • Art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici posti a fondamento di domande ed eccezioni, non le conclusioni ricostruttive tratte dalla valutazione dei documenti. La censura fondata sulla mancata contestazione delle giustificazioni bancarie è stata dichiarata inammissibile e comunque infondata.

  • Art. 12, D.Lgs. n. 472/1997

    La questione dell’applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni per gli anni 2003-2006 è rimasta assorbita dall’accoglimento di altri motivi e non è stata decisa nel merito.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della società ricorrente incidentale, se dovuto; ha precisato che tale aggravio non si applica all’Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Per usare movimenti su conti intestati a soci, familiari o altri terzi contro una società, il Fisco deve prima fornire elementi concreti che colleghino quei conti all’attività societaria. Il solo vincolo familiare o commerciale non basta: possono rilevare, insieme, la disponibilità effettiva del conto, l’incompatibilità tra redditi del titolare e movimenti, la contiguità con l’attività e indizi di gestione extracontabile.
  • Una volta legittimamente riferite al contribuente, le movimentazioni bancarie attivano una presunzione relativa di imponibilità. Il contribuente deve contestarle con spiegazioni e prove specifiche per ciascuna operazione, non con giustificazioni generiche o riferite a masse di movimenti.
  • Per i prelievi, l’indicazione puntuale del beneficiario può costituire prova liberatoria: non è sempre necessario dimostrare anche lo scopo finale del trasferimento, se è identificato il soggetto che ha ricevuto le somme.
  • Un trasferimento dimostrato tra conti riconducibili allo stesso soggetto, anche se uno dei conti non è stato oggetto di verifica, può superare la presunzione di nuovo ricavo; spetta allora al Fisco provare che la somma trasferita è comunque imponibile.
  • In Cassazione, i motivi devono indicare con precisione il fatto processuale, gli atti e i documenti rilevanti e confrontarsi con la motivazione impugnata. La richiesta di rivalutare prove o fatti, o il richiamo generico ad allegati, può comportare l’inammissibilità.
  • La definizione agevolata perfezionata estingue il giudizio limitatamente agli atti e ai contribuenti inclusi; i relativi motivi non vengono esaminati e non incidono necessariamente sulle posizioni di altri soggetti coinvolti nella stessa controversia.

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