Sentenza del 06/02/2026 n. 2629 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda gli accertamenti per il 2007 emessi nei confronti di AA Srl per IRES, IRAP e IVA, fondati su movimentazioni bancarie rilevate anche su conti intestati a soci e familiari, nonché il recupero delle ritenute su utili extracontabili distribuiti e la relativa sanzione. Furono inoltre emessi avvisi IRPEF a carico dei soci per utili presuntivamente distribuiti. La società ha contestato, tra l’altro, che i conti di terzi potessero essere ricondotti all’impresa senza elementi ulteriori rispetto ai legami personali o familiari; ha contestato specifici versamenti di 200.000 e 180.000 euro e un prelevamento di 25.000 euro, sostenendo che fossero giustificati e non imponibili. Ha anche lamentato l’omessa pronuncia sul cumulo giuridico delle sanzioni. L’Agenzia ha contestato l’ambito dell’appello deciso dalla CTR, l’omesso esame di circostanze indicative di irregolarità fiscale e la disciplina fiscale degli utili; società e soci hanno eccepito l’inammissibilità dell’appello erariale e i soci hanno contestato la distribuzione degli utili. Gli avvisi IRPEF dei soci sono stati definiti in via agevolata.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per gli avvisi IRPEF dei soci, in seguito alla definizione agevolata ex legge n. 197/2022, senza esaminare i relativi motivi. Ha accolto il ricorso principale della società quanto al primo, terzo, quarto e quinto motivo: la CTR non ha adeguatamente valutato la necessità che l’Ufficio provasse, anche per presunzioni, elementi ulteriori idonei a collegare all’impresa i conti intestati a terzi; inoltre non ha verificato analiticamente le giustificazioni dei versamenti di 200.000 e 180.000 euro né la deduzione che per il prelevamento di 25.000 euro fossero stati indicati beneficiario e scopo. Il secondo e il sesto motivo della società sono stati assorbiti. Il ricorso incidentale dell’Agenzia è stato dichiarato inammissibile nei motivi residui: il primo era generico e non si confrontava adeguatamente con la motivazione della CTR; il secondo non indicava con la necessaria specificità un fatto storico decisivo omesso. Il terzo motivo erariale, relativo alla tassazione degli utili dei soci, è rimasto assorbito dall’estinzione delle controversie dei soci. È stato dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale della società, per consumazione del diritto d’impugnazione. La sentenza della CTR è stata cassata sui motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese. È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della società ricorrente incidentale, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973 e art. 51, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 633/1972
La sola sussistenza dello stretto vincolo familiare fra il contribuente e il terzo non è un dato sufficiente per assurgere a prova presuntiva qualificata della riferibilità, in tutto o in parte, al contribuente accertato delle movimentazioni del conto corrente intestato al familiare, occorrendo che tale vincolo sia accompagnato dalla indicazione di altri elementi idonei a dimostrare, in via logico-presuntiva, che la situazione reddituale del soggetto terzo intestatario del conto è incompatibile o comunque non può giustificare le movimentazioni riscontrate sul conto.
Per estendere l’indagine bancaria ai conti intestati a soci, amministratori o familiari, l’Ufficio deve prima allegare e provare elementi ulteriori, anche presuntivi, che rendano plausibile la riferibilità effettiva dei rapporti o delle somme all’impresa. Il solo rapporto familiare non basta; solo dopo tale dimostrazione opera la presunzione legale e il contribuente deve fornire una giustificazione analitica delle movimentazioni.
Art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e art. 51 del d.P.R. n. 633/1972
In tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell’erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili con indicazione specifica della riferibilità di ogni singola movimentazione accertata.
Una volta legittimamente applicata la presunzione bancaria, il contribuente deve giustificare ciascuna movimentazione in modo specifico e documentato, collegandola a una fonte non imponibile o ad altra causale estranea a operazioni imponibili. Il giudice deve valutare ogni singola giustificazione e darne conto espressamente in sentenza.
Art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, in materia di prelevamenti
Si tratta di una presunzione a carattere relativo (quindi iuris tantum), e non già assoluto, perché opera solo se il contribuente non offre la prova contraria, potendo in particolare dimostrare, alternativamente [...] che di tali dati ed elementi ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta; o che essi non hanno rilevanza allo stesso fine; oppure che i prelevamenti e gli importi riscossi risultano dalle scritture contabili; o, infine, che gli stessi hanno un determinato soggetto beneficiario, indicato puntualmente dal contribuente.
La presunzione relativa ai prelevamenti può essere superata anche indicando puntualmente il beneficiario delle somme, oltre che dimostrando la rilevanza già attribuita ai dati, la loro irrilevanza fiscale o la loro risultanza contabile. Il giudice deve esaminare concretamente la prova offerta e non può limitarsi ad affermare in modo apodittico che il prelievo non è stato giustificato.
Art. 1, commi 186-200, della legge n. 197/2022
Pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto in relazione agli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci sopra indicati.
La definizione agevolata regolarmente perfezionata, in assenza di diniego, comporta l’estinzione del processo relativo agli atti interessati; i motivi d’impugnazione concernenti tali atti non devono quindi essere esaminati.
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La deduzione del vizio motivazionale di cui al n. 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c. deve avere ad oggetto l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, inteso nel senso di circostanza fattuale o un preciso accadimento in senso storico naturalistico, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo.
Il motivo per omesso esame è ammissibile solo se individua in modo specifico il fatto storico decisivo, gli atti o i dati da cui risulta, quando sia stato discusso e perché il suo esame avrebbe potuto cambiare l’esito. Una critica generica alle prove o alla valutazione di merito non è sufficiente.
Art. 56 del d.lgs. n. 546/1992 e art. 112 c.p.c.
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo erariale relativo alla delimitazione dell’appello perché generico e non adeguatamente confrontato con la complessiva motivazione della CTR; non ha dunque formulato un principio interpretativo autonomo sul merito di queste disposizioni.
Art. 57 del d.lgs. n. 546/1992 e art. 115 c.p.c.
La censura della società e dei soci sull’asserita inammissibilità dell’appello per mancata contestazione delle giustificazioni è stata dichiarata inammissibile, poiché la società aveva già proposto il ricorso principale per cassazione e non poteva introdurre le stesse censure con un successivo ricorso incidentale.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In caso di declaratoria d’inammissibilità del ricorso incidentale, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se effettivamente dovuto.
Massime di principio
- Per utilizzare in un accertamento bancario movimenti su conti intestati a persone diverse dal contribuente, l’Amministrazione deve prima fornire elementi ulteriori rispetto al semplice rapporto familiare o societario, idonei a collegare quei conti o quelle somme all’attività d’impresa.
- Quando la presunzione bancaria opera, la giustificazione deve essere analitica, riferita alle singole operazioni; una ricostruzione complessiva e generica non è sufficiente e il giudice deve spiegare la valutazione compiuta per ciascun movimento contestato.
- Per i versamenti, la prova che la somma proviene da risparmi, titoli smobilizzati o trasferimenti tra familiari deve essere valutata concretamente: il giudice non può respingerla solo perché manca una giustificazione contabile, senza chiarire perché la provenienza indicata non escluda l’imponibilità o sia stata contestata.
- Per i prelevamenti, indicare puntualmente il beneficiario è una possibile prova contraria alla presunzione fiscale. Il contribuente dovrebbe precisare e documentare beneficiario e causale, mentre il giudice deve esaminare tali elementi espressamente.
- La definizione agevolata, se perfezionata e non respinta, estingue il giudizio limitatamente agli atti compresi nella definizione e rende superfluo l’esame dei motivi riferiti a quegli atti.
- In Cassazione, il motivo di omesso esame non può limitarsi a elencare elementi istruttori o a contestare genericamente la ricostruzione del merito: deve identificare un fatto storico decisivo e indicare specificamente dove e come è stato discusso.
- La parte che ha già proposto ricorso per cassazione non può utilizzare un successivo ricorso incidentale per riproporre censure che avrebbe dovuto formulare tempestivamente nel ricorso originario.
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