Sentenza del 06/02/2026 n. 2654 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il recupero dell’IMU per il 2017 su immobili qualificati dalla società come «beni merce», ossia fabbricati costruiti dall’impresa e destinati alla vendita. La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 8743/2021 depositata il 17 dicembre 2021, aveva riformato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente e confermato la pretesa comunale, ritenendo non assolta la dichiarazione richiesta per l’esenzione. In Cassazione Aldebaran ha proposto tre motivi: ha sostenuto che la comunicazione inviata via PEC il 30 giugno 2014, in assenza di un modello ministeriale aggiornato per i beni merce, fosse sufficiente e che dovesse prevalere la sostanza sulla forma, anche in considerazione della conoscenza dei fatti da parte del Comune e dei principi di capacità contributiva ed eguaglianza; ha inoltre invocato il favor rei, assumendo che la disciplina successiva avesse eliminato l’obbligo dichiarativo a pena di decadenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha giudicato infondati i primi due motivi, esaminati congiuntamente: l’esenzione richiedeva la dichiarazione prevista dalla legge, che costituisce un elemento procedimentale imprescindibile e non può essere sostituita da una comunicazione informale né dalla conoscenza aliunde del Comune. La comunicazione del 30 giugno 2014 era inoltre generica e, comunque, non riferita all’annualità 2017; l’onere dichiarativo consente all’ente di verificare i requisiti, che possono variare da un periodo d’imposta all’altro. Ha respinto anche il terzo motivo: la disciplina successiva non ha eliminato l’obbligo dichiarativo né prodotto un’abolitio criminis idonea a rendere applicabile il favor rei. Resta quindi ferma la decisione della CTR favorevole al Comune e il recupero dell’IMU 2017. Aldebaran è stata condannata alle spese di legittimità: 4.300 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5-bis, convertito dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124
la dichiarazione prescritta dall'art. 2, comma 5-bis, cit., integra, pertanto, elemento (procedimentale) di fattispecie imprescindibile ai fini del conseguimento dell'agevolazione, onere formale questo "espressamente previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l'esenzione dal pagamento dell'imposta"
Per ottenere l’agevolazione sui beni merce occorre presentare la dichiarazione prescritta entro il termine previsto. L’adempimento è condizione necessaria e, in caso di omissione, comporta la decadenza dal beneficio: non lo sostituiscono una comunicazione informale, la conoscenza dei fatti da parte del Comune o la presentazione relativa a un’annualità diversa.
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, commi 2 e 9-bis, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214
la finalità perseguita dal legislatore con l'agevolazione è chiaramente volta a non gravare del tributo quelle imprese rispetto alle quali il presupposto impositivo (D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2, conv. in L. n. 214 del 2011, in relazione al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2) si identifica col possesso di "fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita" ("fintanto che permanga tale destinazione")
L’esenzione riguarda i fabbricati costruiti dall’impresa e destinati alla vendita, e opera soltanto finché tale destinazione permane e gli immobili non sono locati. La sussistenza concreta e persistente di tali condizioni giustifica l’obbligo dichiarativo.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, comma 3
La Corte respinge l’invocazione del favor rei: la disciplina successiva non ha abolito l’obbligo dichiarativo né determinato un’abolitio criminis che renda applicabile retroattivamente una disposizione più favorevole.
L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 751 e 769
l'art. 1, comma 769, della L. n. 160 del 2019, vigente dall'anno di imposta 2020 - che ha previsto l'esonero dal pagamento dell'IMU per gli immobili cd. beni-merce, non abrogando l'obbligo dichiarativo di cui all'art. 2, comma 5-bis, del D.L. n. 102 del 2013, conv. con modif. dalla L. n. 124 del 2013 - non ha comportato alcuna abolitio criminis
La disciplina della nuova IMU, applicabile dal 2020, non ha soppresso l’obbligo dichiarativo già previsto per i beni merce. Non costituisce quindi una norma sopravvenuta che elimini retroattivamente l’illecito o le conseguenze dell’omesso versamento.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso proposto, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, se ne ricorrono i presupposti, la parte che lo ha proposto deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, nn. 3 e 4
La disposizione individua i motivi di ricorso per cassazione invocati dalla società: violazione o falsa applicazione di legge e, per il secondo motivo, il vizio indicato ai sensi del n. 4. I motivi sono stati esaminati e respinti.
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
La Corte conferma che la comunicazione informale inviata dalla società non poteva essere considerata una dichiarazione sostitutiva ai sensi di questa disciplina; in ogni caso, l’adempimento alternativo dedotto non soddisfaceva l’obbligo dichiarativo prescritto per l’agevolazione.
Massime di principio
- Quando una norma subordina un’esenzione fiscale alla presentazione di una dichiarazione entro un termine e a pena di decadenza, l’adempimento è una condizione sostanziale per fruire del beneficio: non basta dimostrare che i requisiti esistevano.
- Una comunicazione informale o generica non sostituisce la dichiarazione prevista dalla legge, anche se il Comune conosce già i fatti rilevanti o il modello non è stato tempestivamente aggiornato, quando il modello disponibile consente comunque di indicare gli immobili interessati.
- Per un’agevolazione legata a condizioni che possono cambiare nel tempo, la dichiarazione deve permettere all’ente di verificare i requisiti per ciascun periodo d’imposta; una comunicazione riferita ad anni precedenti non prova automaticamente il diritto all’esenzione per gli anni successivi.
- Una disciplina sopravvenuta che modifica o conferma un’esenzione non comporta da sola l’applicazione retroattiva del favor rei: occorre che abbia effettivamente eliminato l’obbligo o l’illecito, circostanza esclusa in questa decisione per l’obbligo dichiarativo relativo ai beni merce.
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