Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 05/02/2026 n. 2569 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda gli avvisi di accertamento IRES per il 2009 e il 2010 e la deducibilità, da parte di BB Srl, di costi per servizi amministrativi infragruppo fatturati dalla consolidante AA Srl: 202.000 euro per il 2009 e 200.000 euro per il 2010, complessivamente 402.000 euro. La CTP di Torino, con sentenza n. 372/2015, aveva accolto parzialmente i ricorsi, confermando per il 2009 soltanto la ripresa di 8.503 euro per omaggi e manutenzioni e annullando il recupero dei costi infragruppo; la CTR del Piemonte, con sentenza n. 241/2018, aveva respinto l’appello dell’Ufficio. In Cassazione l’Ufficio ha dedotto: 1) violazione degli artt. 109 TUIR, 2704 e 2697 c.c., sostenendo che i costi non fossero adeguatamente provati, considerata l’assenza di data certa del contratto, la mancata analitica indicazione del costo del lavoro, la carenza di documentazione e la registrazione tardiva della fattura; inoltre, l’Ufficio aveva contestato la genericità delle fatture e la concreta capacità di AA di rendere i servizi, anche rispetto a prestazioni pagate da BB a terzi; 2) violazione dell’art. 163 TUIR, contestando la motivazione della CTR sulla presunta duplicazione d’imposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo, senza decidere definitivamente se i costi siano deducibili. Ha stabilito che, per dedurre costi infragruppo, la società che riceve i servizi deve provare l’effettività e l’inerenza della spesa, l’utilità effettiva o potenziale conseguita e gli elementi che consentono di documentarla e determinarla; non bastano il contratto e la fatturazione. La CTR aveva erroneamente posto sull’Amministrazione l’onere di dimostrare l’indeducibilità, capovolgendo l’onere probatorio. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese, comprese quelle del giudizio di Cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    in materia di costi cd. infragruppo, affinché il corrispettivo, riconosciuto alla capogruppo o alla società incaricata del servizio a beneficio di altra consociata, sia deducibile dalla società che lo riceve, occorre che la controllata tragga dal servizio remunerato un'effettiva utilità e che quest'ultima sia obiettivamente determinabile ed adeguatamente documentata, anche se a quei costi non corrispondano direttamente ricavi in senso stretto

    La deduzione dei costi infragruppo richiede la prova che il servizio sia stato effettivamente reso e abbia prodotto un’utilità effettiva o potenziale per la società ricevente, documentabile e oggettivamente determinabile. La fattura o l’accordo contrattuale, da soli, non sono sufficienti.

  • Art. 2697 c.c.

    l'onere della prova in ordine all'esistenza e all'inerenza dei costi sopportati grava sulla contribuente controllata che affermi di aver ricevuto il servizio, tenuta ad una specifica allegazione di quegli elementi necessari per determinare l'utilità effettiva o potenziale conseguita dalla consociata che riceve il servizio.

    È la società che deduce il costo a doverne provare esistenza, inerenza e giustificativi. La violazione della norma è configurabile quando il giudice attribuisce l’onere probatorio alla parte diversa da quella che ne è gravata.

  • Art. 2704 c.c.

    La norma è richiamata nel motivo dell’Ufficio in relazione alla mancanza di data certa del contratto, ma la Corte non ne sviluppa un’autonoma interpretazione: il punto decisivo è l’erronea inversione dell’onere della prova sulla deducibilità dei costi.

  • Art. 163 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    La censura relativa alla presunta duplicazione d’imposta è stata dichiarata assorbita dopo l’accoglimento del primo motivo; la Corte non ha quindi deciso nel merito la questione né formulato un principio interpretativo autonomo.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    si tratta di un vizio che non attiene ad una diversa valutazione del merito del giudizio, ma che è possibile censurare ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c., laddove la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. derivi dal fatto che il giudice ha attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata

    L’erronea attribuzione dell’onere della prova integra una violazione di legge denunciabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e non una mera richiesta di rivalutare i fatti.

Massime di principio

  • Chi deduce costi per servizi infragruppo deve dimostrare che i servizi siano stati realmente prestati, inerenti all’attività e utili, anche solo potenzialmente, alla società che li riceve.
  • Contratto e fatture non bastano da soli: occorre documentazione specifica che descriva le prestazioni e consenta di verificare l’utilità conseguita e la congruità del costo.
  • In caso di contestazione fiscale, spetta al contribuente provare l’esistenza e la natura del costo, i fatti che lo giustificano e la sua concreta destinazione all’attività d’impresa; non spetta all’Amministrazione dimostrare in positivo che il costo sia indeducibile.
  • Se il giudice di merito attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata, la decisione può essere censurata in Cassazione per violazione di legge, senza che ciò equivalga a chiedere una nuova valutazione del merito.
  • La Cassazione ha disposto il rinvio: non ha stabilito in via definitiva che i costi siano indeducibili, ma ha richiesto un nuovo esame secondo la corretta ripartizione dell’onere probatorio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.