Sentenza del 06/02/2026 n. 2653 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’impugnazione di un avviso di intimazione relativo a tre cartelle, tra cui una cartella per ICI dovuta per gli anni 2003-2007. La CTR Lombardia, con sentenza n. 4417/2021, aveva accolto l’appello della società, ritenendo nulla la notifica della cartella ICI per mancato invio della raccomandata informativa prevista dall’art. 140 c.p.c. L’Agenzia ha proposto tre motivi: (1) la notifica sarebbe stata correttamente eseguita secondo il rito dell’irreperibilità assoluta; (2) il ricorso della contribuente sarebbe tardivo e comunque non ammissibile, poiché la cartella era già stata contestata insieme a precedenti intimazioni, in giudizi conclusi; (3) sulla ritualità della notifica si sarebbe formato giudicato esterno.
La decisione
La Cassazione ha accolto il secondo motivo, rigettato il primo e dichiarato inammissibile il terzo. Ha ritenuto inammissibile il motivo sul giudicato esterno perché il giudicato era intervenuto prima della decisione d’appello e avrebbe dovuto essere dedotto tempestivamente in quella sede. Ha invece escluso che la notifica della cartella fosse stata validamente eseguita per irreperibilità assoluta: la relata attestava soltanto una verifica sul posto, senza insegne o soggetti abilitati, insufficiente a dimostrare ricerche effettive presso la sede sociale nel Comune del domicilio fiscale; restava inoltre possibile notificare al legale rappresentante ai sensi dell’art. 145 c.p.c. Il ricorso della contribuente è stato tuttavia dichiarato inammissibile perché l’omessa notifica della stessa cartella era già stata dedotta in precedenti giudizi relativi ad atti di riscossione successivi, definiti con decisioni di merito; la contestazione non poteva essere riproposta in un ulteriore giudizio contro un’altra intimazione. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio e la causa decisa nel merito. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
La norma è richiamata dall’Agenzia a fondamento della deduzione di giudicato esterno; la Corte non decide nel merito tale deduzione, dichiarando il motivo inammissibile per mancata tempestiva allegazione in appello.
Art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La notificazione è ritualmente eseguita, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (e, quanto alla cartella di pagamento, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26), - dunque, con deposito dell'atto nella casa comunale e affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune, e senza necessità di invio al destinatario dell'atto della raccomandata informativa (art. 140 cod. proc. civ.) - nell'ipotesi in cui, nonostante le ricerche che l'agente notificatore deve svolgere nell'ambito del Comune di domicilio fiscale, in esso non si rinvenga l'effettiva abitazione o l'ufficio o l'azienda del contribuente.
Il rito dell’irreperibilità assoluta consente deposito in casa comunale e affissione all’albo, senza raccomandata informativa, soltanto dopo ricerche effettive nel Comune del domicilio fiscale, dirette a verificare che lì non si trovi l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del contribuente. Una mera verifica esterna sul luogo non è sufficiente.
Art. 26 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La notificazione è ritualmente eseguita, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (e, quanto alla cartella di pagamento, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26), - dunque, con deposito dell'atto nella casa comunale e affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune, e senza necessità di invio al destinatario dell'atto della raccomandata informativa (art. 140 cod. proc. civ.) - nell'ipotesi in cui, nonostante le ricerche che l'agente notificatore deve svolgere nell'ambito del Comune di domicilio fiscale, in esso non si rinvenga l'effettiva abitazione o l'ufficio o l'azienda del contribuente.
Per la cartella di pagamento, il procedimento di notifica richiamato consente il rito dell’irreperibilità assoluta solo se preceduto da ricerche adeguate nel Comune del domicilio fiscale e dall’accertamento che lì non sia rinvenibile la sede o l’azienda.
È, poi, appena il caso di rimarcare che - a fronte delle insussistenza di effettive ricerche finalizzate alla verifica della sede legale nel (già indicato) domicilio fiscale della società - nulla precludeva all'amministrazione di eseguire la notifica (sia pur in distinto domicilio fiscale) nei confronti del legale rappresentante della società, ai sensi dell'art. 145 cod. proc. civ.
Se non sono state svolte ricerche effettive presso la sede sociale nel domicilio fiscale, l’amministrazione può notificare l’atto al legale rappresentante secondo le regole dell’art. 145 c.p.c.; la diversità del Comune in cui questi risiede non preclude tale modalità.
Art. 21 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Si soggiunge che, ad ogni modo, e sempre sulla base della ridetta cartella di pagamento, alla contribuente erano stati notificati ulteriori atti di riscossione costituiti da - un avviso di intimazione n. (Omissis) notificato il 12 dicembre 2014, impugnato e definito con giudicato (Cass. n. 7737/2019, cit.); - un preavviso di iscrizione ipotecaria (n. (Omissis)) notificato in data 12 maggio 2015; - ulteriore avviso di intimazione (n. (Omissis)) notificato alla contribuente a mezzo pec (all'indirizzo Omissis il 7 marzo 2018; impugnato e definito da CTR Lombardia, n. 3104/2020 del 22 dicembre 2020. Ne conseguiva, pertanto, che la contribuente era venuta a conoscenza della cartella di pagamento in contestazione (già) con la notifica di detti atti con conseguente onere della loro impugnazione nel citato termine di legge (art. 21, cit.).
L’Agenzia invocava il termine di impugnazione di 60 giorni previsto dall’art. 21, sostenendo che la contribuente avesse già avuto conoscenza della cartella tramite precedenti atti. La Corte accoglie il motivo per la preclusione derivante dalla reiterazione della contestazione in distinti giudizi, non fondando però la decisione sulla sola tardività.
Art. 39, comma 1-bis, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Come anticipato, la questione relativa all'omessa notifica dell'atto presupposto era stata già dedotta, e trattata, in precedenti giudizi (con rigetto dell'eccezione di parte); e la sua riproposizione, in distinto giudizio, poneva quantomeno una questione di sospensione del giudizio pregiudicato dalla preventiva proposizione della medesima domanda (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 39, comma 1-bis).
Quando la medesima questione pregiudiziale è già sottoposta a un giudizio autonomo, la sua riproposizione in un altro processo può richiedere la sospensione di quest’ultimo, per evitare decisioni incompatibili.
Art. 19, comma 3, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Disposizione, questa, dalla quale consegue che, impugnato il primo avviso di intimazione e la presupposta cartella, - con la domanda di annullamento per omessa notifica della cartella di pagamento, - il successivo avviso di intimazione, in quanto atto distinto ad effetti giuridici propri, non poteva essere (ulteriormente) impugnato unitamente alla presupposta cartella di pagamento (già contestata con la deduzione della sua omessa notifica).
Ogni atto autonomamente impugnabile può essere contestato per i propri vizi; la mancata notifica dell’atto presupposto consente di impugnarlo insieme al primo atto successivo, ma non autorizza a riproporre la medesima contestazione della cartella in occasione dell’impugnazione di ulteriori atti successivi, dopo che la questione è già stata dedotta in altri giudizi.
Si è, altresì, rilevato che il principio del ne bis in idem preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito; detto principio, posto dall'art. 39 cod. proc. civ., e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda, e determina l'improcedibilità del processo che nasce dall'indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta.
Il divieto di ne bis in idem impedisce di instaurare una nuova azione tra le stesse parti sul medesimo oggetto quando la prima sia già stata definita nel merito; la reiterazione della controversia compromette l’ordine processuale e non può condurre a una seconda decisione.
Massime di principio
- Per applicare la notifica per irreperibilità assoluta non basta constatare che sul posto non vi siano insegne o persone abilitate a ricevere l’atto: occorrono ricerche concrete e documentate, nel Comune del domicilio fiscale, volte a verificare che lì non esista la sede, l’ufficio o l’azienda del destinatario.
- La notifica della cartella secondo il rito dell’irreperibilità assoluta non richiede la raccomandata informativa dell’art. 140 c.p.c. solo quando sia stato correttamente accertato il presupposto dell’irreperibilità assoluta; in mancanza, la procedura è viziata.
- La contestazione dell’omessa notifica di un atto presupposto va proposta insieme al primo atto successivo che consente di impugnarlo. Non è possibile riproporre la stessa questione in giudizi distinti contro ulteriori atti di riscossione, dopo che è già stata dedotta e decisa.
- Se la medesima domanda o questione è già pendente davanti a un altro giudice, può configurarsi litispendenza o la necessità di sospendere il giudizio successivo; se la precedente azione è stata definita nel merito, opera il divieto di ne bis in idem.
- Il giudicato esterno formatosi prima della decisione d’appello deve essere dedotto tempestivamente in quel grado; non può essere fatto valere per la prima volta in cassazione come se fosse sopravvenuto dopo la conclusione del processo d’appello.
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