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Sentenza

Sentenza del 06/02/2026 n. 2594 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di accertamento per il 2013, emesso dopo che la Guardia di Finanza aveva contestato alla società l’esterovestizione e la sede effettiva in Italia per gli anni 2010-2014. L’Agenzia aveva determinato induttivamente un reddito imponibile di 2.580.047 euro. La CTP di Ancona aveva accolto il ricorso limitatamente alla quantificazione induttiva; la CTR delle Marche, con sentenza depositata il 27 ottobre 2020, aveva poi accolto l’appello della società, ritenendo dimostrata l’inattendibilità dell’accertamento. L’Agenzia ha impugnato tale sentenza lamentando, da un lato, la violazione delle regole sull’onere della prova nell’accertamento induttivo puro e, dall’altro, la carenza di motivazione. La società ha proposto ricorso incidentale su interesse ad agire rispetto all’esterovestizione, omessa pronuncia sul difetto di motivazione dell’avviso, specificità dell’appello dell’Agenzia e compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell’Agenzia perché notificato via PEC il 28 aprile 2021, oltre il termine semestrale che scadeva il 27 aprile 2021. La tardività non è sanata dalla costituzione della società né dalla proposizione del ricorso incidentale: il raggiungimento dello scopo può sanare nullità, non la decadenza da un termine perentorio. In conseguenza dell’inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo della società ha perso efficacia ed è stato dichiarato assorbito, senza esame delle relative censure; sono rimaste assorbite anche le questioni di merito sollevate dall’Agenzia. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 9.103 euro, oltre al 15% per spese forfettarie, esborsi e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Non si applica l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito. La decisione non ha risolto nel merito la questione dell’esterovestizione o della determinazione del reddito.

Norme richiamate

  • Art. 327, comma 1, c.p.c.

    Ai sensi dell' art. 327 , comma 1, c.p.c., il termine lungo, vigente ratione temporis, per proporre ricorso per cassazione è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Tale termine scadeva, pertanto, il 27 aprile 2021.

    Il ricorso per cassazione doveva essere proposto entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Poiché la notifica è stata avviata il giorno successivo alla scadenza, l’impugnazione era tardiva.

  • Art. 334, comma 2, c.p.c.

    Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale discende, ai sensi dell' art. 334 , comma 2, c.p.c., la perdita di efficacia del ricorso incidentale tardivo proposto dalla società contribuente.

    Quando il ricorso incidentale è tardivo e quello principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale perde efficacia; le relative censure non vengono quindi esaminate.

  • Art. 156 c.p.c.

    Sul precipuo punto, la Corte di cassazione ha chiarito che il principio del contraddittorio o la costituzione della controparte non possono mai sanare il superamento dei termini perentori di impugnazione.

    Il principio del raggiungimento dello scopo riguarda la sanatoria delle nullità processuali, ad esempio di un vizio formale della notificazione; non può rimediare alla tardività dell’impugnazione, che determina decadenza.

  • Art. 93 c.p.c.

    Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario, avv. Paolo Faldella, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell' art. 93 cod. proc. civ.

    Su richiesta, le spese liquidate possono essere distratte in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.

  • Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Rilevato che risulta soccombente la parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale, non si applica l' art. 13 , comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

    Nel caso deciso non è dovuto l’ulteriore contributo unificato previsto da questa disposizione, poiché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • I termini per impugnare sono perentori: la notifica effettuata anche un solo giorno dopo la scadenza comporta l’inammissibilità dell’impugnazione.
  • La costituzione della controparte o la proposizione, da parte sua, di un ricorso incidentale non sana la tardività del ricorso principale e non equivale a rinuncia all’eccezione di decadenza.
  • Il ricorso incidentale tardivo può perdere efficacia quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile; in tal caso le questioni dedotte in via incidentale restano assorbite.
  • Una pronuncia in rito che dichiara inammissibile il ricorso impedisce l’esame dei motivi di merito: in questo caso non si forma una decisione della Cassazione sull’esterovestizione né sulla prova e quantificazione del reddito accertato.

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