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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34181/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Lazio che, nel contenzioso su un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, aveva rigettato l'appello dell'Ufficio e accolto solo parzialmente quello del contribuente, annullando integralmente le sanzioni. La lite nasceva da un accertamento emesso a seguito di verifica richiesta dallo stesso consorzio per ottenere il riconoscimento di detrazioni IVA: l'Ufficio aveva ricostruito componenti positivi di reddito non dichiarati e aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi sia ai fini IRES e IRAP sia ai fini IVA, riconoscendo però in parte i costi. Il contribuente aveva sostenuto che l'omessa presentazione della dichiarazione fosse dipesa dal commercialista incaricato. In Cassazione l'Ufficio ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente, per avere la CTR riconosciuto ulteriori costi senza adeguata spiegazione; 2) e 3) violazione delle norme sull'accertamento d'ufficio e sul riparto dell'onere probatorio, assumendo che la CTR avesse illegittimamente limitato la pretesa fiscale senza considerare che, in caso di omessa dichiarazione, l'Ufficio può ricorrere a presunzioni e il contribuente deve provare i costi; 4) violazione delle norme sulle sanzioni tributarie, per avere escluso le sanzioni sulla sola base della negligenza del consulente fiscale.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR non fosse apparente perché il giudice di merito aveva esposto, sia pure sinteticamente, le ragioni della propria decisione sui costi. Ha invece accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo: ha affermato che, in caso di omessa dichiarazione, l'Ufficio procede con accertamento d'ufficio ex art. 41 d.P.R. 600/1973 e può utilizzare presunzioni anche supersemplici, ma deve comunque determinare anche i costi, seppure induttivamente, per evitare di tassare il profitto lordo; inoltre la CTR aveva errato nel ritenere non dovute le sanzioni solo perché l'omissione era stata imputata al consulente, senza verificare l'assenza di qualsiasi colpa del contribuente, anche sotto il profilo della vigilanza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    richiamato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte precisa i limiti del vizio motivazionale rilevante in cassazione

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992

    norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, invocata per censurare l'apparato argomentativo della CTR

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    mezzo di impugnazione per nullità della sentenza

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per delimitare il sindacato sulla motivazione ai casi di anomalia motivazionale o omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 54 D.L. 83/2012 conv. in L. 134/2012

    ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., restringendo il vizio motivazionale deducibile

  • art. 38 D.P.R. 600/1973

    richiamato solo per contrasto; la Corte esclude che sia la base dell'accertamento in caso di omessa dichiarazione

  • art. 39 D.P.R. 600/1973

    richiamato solo per contrasto; la Corte chiarisce che nell'omessa dichiarazione opera invece l'art. 41

  • art. 41 D.P.R. 600/1973

    base dell'accertamento d'ufficio in caso di omessa dichiarazione, con possibilità di presunzioni supersemplici e inversione dell'onere della prova

  • art. 55, comma 1, D.P.R. 633/1972

    richiamato in relazione all'accertamento IVA in presenza di omessa dichiarazione

  • art. 109 D.P.R. 917/1986

    non applicabile alla fattispecie di omessa dichiarazione; opera invece quando una dichiarazione esiste ma è infedele

  • art. 19 D.P.R. 633/1972

    richiamato con riferimento alla detrazione IVA e alla ricostruzione dei costi

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell'onere della prova, che in caso di accertamento d'ufficio grava sul contribuente per la prova contraria

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    mezzo di impugnazione per violazione di legge

  • art. 5 D.Lgs. 472/1997

    richiamato per escludere l'assenza di colpevolezza del contribuente in presenza della sola omissione del consulente

  • art. 6 D.Lgs. 472/1997

    l'esimente per fatti di terzi si applica solo se il contribuente è del tutto incolpevole e ha denunciato il fatto all'autorità giudiziaria

  • art. 53 Cost.

    evocato come parametro che impone di tassare il reddito netto e non il profitto lordo

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è configurabile solo nei casi di anomalia motivazionale che rendano incomprensibile l'iter logico della decisione, non per il semplice dissenso sulla sufficienza o persuasività della motivazione.
  • In caso di omessa dichiarazione dei redditi, l'accertamento d'ufficio consente all'Amministrazione finanziaria di fondarsi anche su presunzioni prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza; tuttavia l'Ufficio deve comunque ricostruire anche i costi, sia sulla base degli elementi emersi sia induttivamente, perché la tassazione deve colpire il reddito netto e non il lordo.
  • Quando il contribuente non ha presentato la dichiarazione, la disciplina limitativa sulla deduzione dei costi prevista per le dichiarazioni esistenti ma infedeli non è direttamente applicabile.
  • L'esimente da sanzioni per fatto del terzo non opera automaticamente per la sola negligenza dell'intermediario o del consulente fiscale: occorre verificare che il contribuente sia privo di colpa anche sotto il profilo della vigilanza e che abbia dato prova di aver posto in essere condotte concrete di controllo o denuncia, ove richieste.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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