Cassazione Civile, Ordinanza n. 37981/2022 del 28/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Ufficio aveva rettificato i ricavi dichiarati per l'anno d'imposta 2007 di una società di persone operante nel settore degli impianti elettrici, facendo applicazione di studi di settore e di ulteriori presunzioni, dopo contraddittorio preventivo con la contribuente, che aveva invocato un diverso e più favorevole studio di settore, la crisi del settore e uno stato di liquidazione di fatto. La CTP aveva confermato in linea di principio l'accertamento riducendo però i maggiori ricavi; la CTR aveva poi accolto integralmente l'appello della società ritenendo che l'Ufficio non avesse considerato le giustificazioni addotte in contraddittorio e che vi fosse stata violazione del giusto procedimento, valorizzando il divieto di automatismo dell'accertamento da studi di settore. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione delle norme sugli studi di settore e sull'accertamento analitico-induttivo, sostenendo che l'avviso fosse fondato non su un automatismo ma su un complesso di presunzioni gravi, precise e concordanti, che le giustificazioni della società erano state già considerate e che la CTR aveva omesso l'esame di fatti decisivi, tra cui il grave scostamento, l'antieconomicità della gestione e la carenza di prova delle allegazioni difensive. La Corte ha tuttavia rilevato d'ufficio che il ricorso introduttivo era stato proposto solo dalla società, senza integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci di società di persone, e ha ritenuto sussistente un litisconsorzio necessario originario; perciò ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio, cassato le sentenze di merito e rinviato al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio con integrazione del contraddittorio.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei due motivi di ricorso perché ha rilevato una nullità processuale originaria: la controversia riguardava una società di persone e i suoi soci, ma il giudizio era stato introdotto solo dalla società senza chiamare tutti i soci. In applicazione del principio del litisconsorzio necessario originario nelle controversie relative all'accertamento dei redditi delle società di persone, la Corte ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio, ha cassato sia la sentenza di primo grado sia quella d'appello e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Massa Carrara per la rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio con tutti i litisconsorti necessari. Il ricorso dell'Agenzia è quindi stato accolto sul piano processuale, con cassazione e rinvio.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione di legge in relazione alla disciplina degli studi di settore e dell'accertamento analitico-induttivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma invocata per denunciare omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
artt. 62-bis e 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331 del 1993
richiamati come base normativa degli studi di settore e della metodologia accertativa presuntiva.
richiamato in combinato disposto nella disciplina degli studi di settore e del contraddittorio con il contribuente.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale base dell'accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni.
richiamati per il riparto dell'onere della prova e per i requisiti delle presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
art. 53 Cost.
richiamato dalla CTR come fondamento della capacità contributiva e limite all'automatismo accertativo.
art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917
richiamato nel principio sull'unitarietà dell'accertamento dei redditi delle società di persone e dei soci.
richiamato per l'integrazione del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario.
richiamato solo incidentalmente in relazione alla possibilità di riunione dei giudizi.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie relative alla rettifica dei redditi delle società di persone e dei soci, l'accertamento è unitario e comporta litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci, salvo che siano dedotte questioni personali; la mancata partecipazione di tutti i litisconsorti determina nullità assoluta dell'intero giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- L'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci impone la cassazione delle sentenze di merito e la rimessione della causa al primo giudice per la rinnovazione del giudizio.
- L'accertamento fondato su studi di settore non può risolversi in un automatismo: esso deve inserirsi in una valutazione complessiva che tenga conto anche di ulteriori elementi presuntivi e delle eventuali giustificazioni offerte dal contribuente nel contraddittorio.
- Quando l'Ufficio ha già considerato in sede amministrativa le allegazioni del contribuente, un'eventuale carenza di motivazione dell'avviso non comporta di per sé l'illegittimità dell'atto, dovendosi verificare nel merito se lo scostamento sia comunque giustificato.
- Le contestazioni su scostamenti significativi tra ricavi dichiarati e ricavi presunti, antieconomicità della gestione e incoerenze interne alla compagine sociale devono essere sostenute da allegazioni e prova adeguate, non essendo sufficiente una mera deduzione difensiva.
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