Cassazione Civile, Ordinanza n. 29889/2023 del 27/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica della rendita catastale di una centrale geotermica, presentato a seguito di Docfa. La società contribuente contestava che nell’avviso fossero stati considerati, ai fini della stima catastale, alcuni beni e componenti dell’impianto, in particolare i pozzi di produzione e reiniezione, i carriponte e la resede, ritenuti invece dalla società non valutabili o comunque non correttamente stimati. In primo grado la CTP accolse solo in parte il ricorso, escludendo dalla valutazione pozzi, carriponte e resede. In appello la CTR accolse parzialmente l’impugnazione dell’Ufficio e rigettò quella della società, affermando che i pozzi produttivi e di reiniezione, in quanto inerenti all’in sé della miniera, non avevano rilievo catastale, mentre i carriponte sì, perché funzionali all’autonomia funzionale e reddituale della centrale; inoltre ritenne generiche le contestazioni della società sui costi e sul deprezzamento per vetustà. In cassazione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso principale con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 10 r.d.l. n. 652/1939, dell’art. 1-quinquies d.l. n. 44/2005 conv. in l. n. 88/2005 e dell’art. 1, comma 244, l. n. 190/2014, per avere la CTR escluso dalla stima i pozzi geotermici sulla base dell’erronea assimilazione alle miniere. La società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale con due motivi: il primo per ultrapetizione e violazione del giudicato interno, sostenendo che l’Agenzia non avesse specificamente censurato la parte relativa ai carriponte; il secondo per violazione dell’art. 115 c.p.c., lamentando che la CTR non avesse esaminato una perizia tecnica di parte relativa alla sovrastima dei costi e al deprezzamento per vetustà dei beni.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Quanto al ricorso dell’Agenzia, ha ritenuto corretta nel dispositivo la conclusione della CTR, pur correggendone la motivazione: i pozzi geotermici, dal 1° gennaio 2016, non concorrono alla rendita catastale perché sono componenti impiantistiche funzionali ed essenziali al processo produttivo dell’energia elettrica e quindi esclusi dalla stima diretta ai sensi dell’art. 1, comma 21, l. n. 208/2015; pertanto il rilievo della CTR sui pozzi come non pertinenti alla miniera era giuridicamente impreciso ma il risultato finale era conforme a diritto. Quanto al primo motivo del ricorso incidentale, la Corte lo ha ritenuto infondato perché l’appello dell’Agenzia investiva anche il tema delle componenti impiantistiche, carriponte inclusi, sicché non vi era ultrapetizione né violazione dell’art. 112 c.p.c. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile: la perizia di parte è una semplice allegazione difensiva priva di autonomo valore probatorio e la doglianza non poteva tradursi in una censura di violazione dell’art. 115 c.p.c.; inoltre, la critica mirava in sostanza a rivalutare il merito, operazione non consentita in cassazione. La Corte ha compensato integralmente le spese, richiamando il consolidamento solo recente dell’orientamento sulla questione principale.
Norme richiamate
art. 4 r.d.l. n. 652/1939
richiamato dall’Ufficio come norma sulla rendita catastale, ma non ritenuto decisivo alla luce della disciplina sopravvenuta del 2015
art. 10 r.d.l. n. 652/1939
richiamato dall’Ufficio come norma catastale, ma superato dalla disciplina introdotta dalla legge n. 208/2015 per il caso concreto
art. 1-quinquies d.l. n. 44/2005 conv. in l. n. 88/2005
richiamato nel motivo dell’Agenzia come base normativa della pretesa catastale
art. 1, comma 244, l. n. 190/2014
richiamato nel motivo dell’Agenzia come disposizione rilevante in materia catastale
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
consente il rigetto del ricorso quando la sentenza impugnata è erroneamente motivata in diritto ma il dispositivo è conforme a diritto
art. 1, comma 21, l. n. 208/2015
norma decisiva: esclude dalla stima catastale macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo degli immobili speciali e particolari, dal 1° gennaio 2016
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso principale per violazione o falsa applicazione di legge
richiamato nel motivo incidentale per sostenere il giudicato interno
richiamato nel motivo incidentale per sostenere l’efficacia del giudicato interno
richiamato nel motivo incidentale per dedurre ultrapetizione
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
parametro del motivo incidentale per nullità della sentenza
l’onere di specificità dell’appello in materia tributaria è assolto anche mediante la riproposizione delle stesse ragioni già poste a fondamento dell’atto impugnato
non è violato per il solo mancato esame di una perizia di parte, che non ha autonoma forza probatoria
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
non consente di censurare il mero cattivo apprezzamento delle prove o di rimettere in discussione il merito
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In tema di rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, dal 1° gennaio 2016 vanno esclusi dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, anche se strutturalmente connessi al bene e anche se infissi al suolo.
- I pozzi geotermici inseriti in una centrale per la produzione di energia elettrica, quando sono parte del ciclo produttivo e non dello sfruttamento minerario in senso proprio, sono componenti impiantistiche non rilevanti ai fini della rendita catastale secondo la disciplina introdotta dalla legge n. 208/2015.
- Il rigetto del ricorso per cassazione è possibile anche quando la sentenza impugnata contenga una motivazione giuridicamente erronea, purché il dispositivo sia conforme a diritto.
- Nel processo tributario l’onere di specificità dell’appello è soddisfatto anche se la parte ripropone le medesime ragioni difensive e le stesse argomentazioni già svolte in primo grado, quando tali ragioni siano idonee a sostenere la legittimità dell’atto impugnato.
- La perizia stragiudiziale è una semplice allegazione difensiva tecnica, priva di autonomo valore probatorio; la sua mancata considerazione non integra di per sé violazione dell’art. 115 c.p.c., né consente in cassazione una rivalutazione del merito o delle prove.
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