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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29808/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Il liquidatore di una società dichiarata fallita ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d'appello che aveva respinto il suo reclamo avverso la dichiarazione di fallimento. La controversia nasce dalla notificazione della sentenza dichiarativa di fallimento eseguita direttamente presso la residenza anagrafica del liquidatore, a mani di un familiare convivente, senza previo tentativo di notifica presso la sede sociale. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 145 e 160 c.p.c., sostenendo la nullità della notifica della sentenza di primo grado e, in conseguenza, della sentenza di appello e del procedimento di reclamo. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 156 c.p.c., assumendo che la nullità non potesse considerarsi sanata dalla proposizione del reclamo, ritenuto tardivo proprio in base a quella notificazione. Con il terzo motivo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi del reclamo. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, affermando la validità della notificazione ai sensi dell'art. 145 c.p.c. come riformato, la conseguente tardività del reclamo e l'infondatezza del secondo motivo; il terzo motivo è stato ritenuto assorbito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la notificazione della sentenza dichiarativa di fallimento direttamente alla persona fisica del legale rappresentante indicato in atti, presso la sua residenza anagrafica, senza necessità di un previo tentativo di notifica presso la sede sociale. Da ciò ha fatto discendere la tardività del reclamo proposto oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 18 l.fall. Il secondo motivo è stato respinto perché diretto contro una motivazione ritenuta svolta ad abundantiam; il terzo motivo è stato assorbito. Nessuna statuizione sulle spese, e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 145 c.p.c.

    La notificazione di un atto destinato a un ente può essere eseguita alternativamente anche direttamente alla persona fisica che lo rappresenta, purché nell'atto siano indicati la qualità del destinatario e i dati di residenza, domicilio o dimora; non è necessario un previo tentativo di notifica presso la sede dell'ente.

  • art. 160 c.p.c.

    Richiamato come parametro di nullità della notificazione, ma ritenuto non violato perché la notificazione è stata considerata valida.

  • art. 156 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta infondata perché la questione di eventuale nullità della notificazione era comunque superata dalla validità dell'atto; la Corte richiama la sanatoria della nullità ma in via assorbita rispetto alla ritualità della notificazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo di omessa pronuncia è stato dichiarato assorbito, non essendo decisivo una volta accertata la tardività del reclamo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato quale vizio dedotto per nullità del procedimento e della sentenza.

  • art. 18 legge fallimentare

    Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento deve essere proposto entro 30 giorni dalla notificazione; una notificazione valida rende tardivo il reclamo successivo.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La notificazione della sentenza dichiarativa di fallimento può essere validamente eseguita, ai sensi dell'art. 145 c.p.c. come modificato, direttamente alla persona fisica che rappresenta l'ente, quando nell'atto siano indicati la qualità del destinatario e i dati necessari per individuarne residenza, domicilio o dimora.
  • Per la validità della notificazione ex art. 145 c.p.c. non è richiesto un previo tentativo di notifica presso la sede legale dell'ente, poiché la notificazione alla persona del legale rappresentante è oggi modalità alternativa e non più residuale.
  • Se la notificazione della sentenza dichiarativa di fallimento è valida, il reclamo proposto oltre il termine di 30 giorni è tardivo e deve essere dichiarato inammissibile.
  • Un motivo di ricorso che censuri una questione non dedotta tempestivamente nel reclamo non può ampliare successivamente l'oggetto dell'impugnazione, che resta circoscritto alle questioni ritualmente dedotte nell'atto introduttivo.
  • La censura di nullità della notificazione può risultare infondata o assorbita quando il giudice di legittimità accerti che la notificazione era pienamente rituale; in tal caso, l'eventuale tema di sanatoria ex art. 156 c.p.c. diviene non decisivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizioneLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenza

Testo integrale

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