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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29799/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a precetto proposta da soggetti esecutati contro l’azione esecutiva intrapresa sulla base di un mutuo fondiario stipulato nel 2003 con un istituto di credito e poi ceduto a terzi. Gli opponenti chiedevano di accertare la nullità, inefficacia o risoluzione del contratto di mutuo per grave inadempimento della banca, sostenendo che il finanziamento fosse in realtà privo di causa o collegato a un’asserita transazione non validamente provata per iscritto, e che la banca avesse distratto le somme mutuate senza autorizzazione del mutuatario, impiegandole per estinguere debiti di soggetti terzi o di un asserito gruppo familiare/aziendale. In appello lamentavano, tra l’altro, l’erronea qualificazione del contratto, l’insussistenza del gruppo beneficiario, la mancanza di prova scritta della transazione, la nullità dell’asserito accollo per difetto di causa concreta, l’inadempimento della banca per mancata consegna delle somme e indebita utilizzazione delle stesse, oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c. Con il ricorso per cassazione articolavano tre motivi: 1) violazione degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. per avere la Corte d’appello dichiarato inammissibile la censura sull’inadempimento bancario; 2) violazione degli artt. 1350, 1967, 1218 e 1453 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, per aver ritenuto provata per iscritto una transazione sulla base di una lettera della banca e del movimento delle somme; 3) violazione degli artt. 1325, 1418, 1421 e 2033 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, per non avere rilevato d’ufficio la nullità dell’asserito patto di accollo per mancanza di causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché i ricorrenti si erano limitati a riproporre le difese di merito senza confrontarsi con la ratio della declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Corte d’appello, così violando l’onere di specificità del ricorso ex art. 366 c.p.c. Ha giudicato inammissibile il secondo motivo sia nella parte relativa al vizio motivazionale, perché non era stato dedotto un fatto storico decisivo omesso ma solo una diversa valutazione delle risultanze, sia nella parte relativa alla violazione di legge, perché la censura investiva una valutazione di merito circa la sufficienza della lettera della banca, insieme alle circostanze del caso, a integrare la prova ad probationem della transazione. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo per genericità, in quanto privo di concreti riferimenti alle allegazioni e alle prove che avrebbero imposto un rilievo officioso della nullità dell’accollo. Conseguentemente, ha confermato la soccombenza dei ricorrenti sulle spese e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Per contestare l’inammissibilità di un motivo di appello occorre confrontarsi specificamente con la ratio della decisione di merito e non limitarsi a riproporre le stesse difese.

  • art. 348-bis c.p.c.

    La censura in cassazione contro la declaratoria di inammissibilità dell’appello deve essere specifica e autosufficiente.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La violazione del requisito di specificità dell’impugnazione si traduce in inammissibilità del motivo di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio denunciabile è solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, non la mera critica della motivazione o la diversa lettura delle prove.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara parte argomentativa che confuti le ragioni della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle difese di merito integra un "non motivo".

  • art. 1350 c.c.

    Richiamato in relazione alla pretesa necessità di forma scritta dell’accordo asseritamente transattivo.

  • art. 1967 c.c.

    La Corte d’appello ha ritenuto che la prova ad probationem della transazione potesse risultare anche da un documento sottoscritto da una sola parte, purché emerga il consenso univoco dell’altra.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato per la dedotta responsabilità della banca per inadempimento al contratto di mutuo.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato per la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato in relazione alla pretesa nullità dell’asserito accordo di accollo per difetto di elemento essenziale e di causa.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato per far valere la nullità del patto di accollo o del negozio dedotto in giudizio.

  • art. 1421 c.c.

    Richiamato per sostenere il potere-dovere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato in relazione alla prospettata indebita percezione/utilizzazione di somme e alla conseguente ripetizione dell’indebito.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte d’appello aveva applicato la condanna per responsabilità aggravata; il relativo capo è stato impugnato ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro la declaratoria di inammissibilità di un motivo di appello deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, indicando in modo specifico perché il motivo di gravame fosse invece sufficientemente specifico; la mera riproposizione delle difese di merito non è sufficiente.
  • Ai fini del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il "fatto" omesso deve essere un accadimento storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti; non sono denunciabili come omesso esame le argomentazioni difensive, le questioni giuridiche o una diversa valutazione delle prove.
  • La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere in cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio o per contestare l’apprezzamento del giudice di merito sulla sufficienza degli indizi o documenti acquisiti.
  • La prova ad probationem della transazione può risultare anche da un documento proveniente da una sola parte, quando dal complesso delle circostanze emerga in modo univoco il consenso dell’altra parte.
  • La denuncia di nullità di un negozio o di un accordo deve essere supportata da censure specifiche e da riferimenti concreti alle allegazioni e alle prove; affermazioni generiche o meramente assertive non consentono il rilievo officioso in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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