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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29805/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (occupanti)

La controversia

Un ente comunale aveva agito per ottenere l'accertamento della propria piena ed esclusiva proprietà di un immobile e di un terreno in catasto individuati, sostenendo che il compendio facesse parte di un più ampio complesso storico già appartenuto a enti pubblici e poi acquistato dal Comune con vincolo di destinazione a usi pubblici. I convenuti avevano proposto domanda riconvenzionale di usucapione, chiedendo fosse dichiarata la loro proprietà per possesso ultraventennale. Il Tribunale aveva accolto l'usucapione, e la Corte d'appello aveva confermato respingendo l'impugnazione del Comune. Nel ricorso per cassazione il Comune ha dedotto, con tre motivi, la violazione di norme sui beni culturali e sul regime dei beni pubblici, lamentando che la Corte territoriale avesse escluso l'inalienabilità del bene ex d.lgs. 42/2004 e la sua appartenenza al patrimonio indisponibile ex art. 826 c.c.; ha inoltre censurato l'esclusione della destinazione a uso pubblico, richiamando vincoli urbanistici e la realizzazione di opere pubbliche nell'area; infine ha contestato l'accertamento del possesso utile all'usucapione, sostenendo che mancasse prova rigorosa di possesso e animus possidendi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non specifico: il ricorrente non ha chiarito in quale delle diverse categorie normative dei beni culturali o pubblici dovesse essere sussunto il bene, né ha allegato i presupposti normativi pertinenti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la destinazione di un bene al pubblico servizio richiede, oltre alla previsione urbanistica, un atto amministrativo espresso di destinazione e un'effettiva e attuale utilizzazione pubblica; nel caso non risultava l'atto di destinazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava sostanzialmente a una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Il Comune è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La censura di violazione di legge e quella di nullità della sentenza devono essere specificamente argomentate; non è consentito affidare alla Corte la ricerca esplorativa della norma asseritamente violata o del vizio processuale denunciato.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'onere di specificità dei motivi impone di indicare le norme violate, confrontarne il contenuto precettivo con le affermazioni della sentenza impugnata e spiegare il contrasto, a pena di inammissibilità.

  • d.lgs. 42/2004, art. 54

    La disposizione individua diverse categorie di beni immobili culturali inalienabili; la loro invocazione richiede di indicare con precisione quale categoria si assuma pertinente e quali relativi presupposti ricorrano.

  • d.lgs. 42/2004, art. 10

    La nozione di bene culturale richiede, per alcune categorie, una specifica dichiarazione di interesse culturale secondo la disciplina del codice dei beni culturali.

  • d.lgs. 42/2004, art. 12

    Per alcuni beni appartenenti a enti pubblici la verifica della qualificazione culturale avviene secondo il procedimento previsto dalla norma.

  • d.lgs. 42/2004, art. 13

    La dichiarazione di interesse culturale è necessaria per accertare la sussistenza dell'interesse richiesto per determinate categorie di beni.

  • art. 822, comma 2, c.c.

    È richiamato in relazione al demanio e al regime dei beni pubblici, ma la Corte rileva che la doglianza non era specificamente sviluppata nei suoi presupposti.

  • art. 824 c.c.

    È richiamato in tema di beni pubblici; tuttavia il motivo è stato ritenuto privo della necessaria specificità.

  • art. 826, commi 2 e 3, c.c.

    Un bene non demaniale può appartenere al patrimonio indisponibile solo se destinato a un pubblico servizio; occorrono un atto amministrativo di destinazione e un'effettiva e attuale utilizzazione pubblica.

  • art. 828 c.c.

    È richiamato per la disciplina dei beni patrimoniali pubblici, ma il motivo non supera il vaglio di inammissibilità.

  • art. 2697 c.c.

    È invocato in tema di riparto dell'onere della prova, ma il ricorso non supera il difetto di specificità e, quanto al terzo motivo, tende a contestare l'accertamento di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La doglianza di nullità per motivazione apparente è esclusa, perché la sentenza impugnata non presenta tale vizio.

  • art. 115 c.p.c.

    È evocato in relazione alla valutazione delle prove, ma la censura viene ritenuta inammissibile perché sollecita una rivalutazione del merito.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato nel contesto delle difese e della prova, senza che la censura superi il vaglio di specificità.

  • art. 1140 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare il possesso utile all'usucapione; la censura è però inammissibile perché mira a rivalutare il fatto.

  • art. 1141 c.c.

    Richiamato in relazione all'accertamento del possesso, ma senza che la Corte entri nel merito per difetto di ammissibilità.

  • art. 1158 c.c.

    È evocato per l'usucapione, ma il motivo è dichiarato inammissibile perché propone una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

  • art. 1164 c.c.

    Richiamato in materia di interversione/possesso utile, senza superare il giudizio di inammissibilità.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate, ma senza specifica correlazione alla decisione impugnata.

  • art. 194, comma 2, c.p.c.

    Censura processuale non idonea a superare il vaglio di ammissibilità.

  • art. 195 c.p.c.

    Censura processuale non idonea a superare il vaglio di ammissibilità.

  • art. 342 c.p.c.

    La doglianza sull'appello non è sviluppata in modo specifico e rimane inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione per violazione di legge è inammissibile se non indica in modo specifico la norma asseritamente violata, il contenuto precettivo della disposizione e il puntuale contrasto con la sentenza impugnata.
  • Quando si invoca la disciplina dei beni culturali o dei beni pubblici, occorre individuare con precisione la categoria normativa applicabile e allegare i presupposti richiesti da quella specifica fattispecie; non basta un richiamo generico alla pubblicità del bene o alla sua storia proprietaria.
  • La mera previsione urbanistica o la mera programmazione di interventi pubblici non bastano, di per sé, a trasformare un bene in patrimonio indisponibile: serve un espresso atto amministrativo di destinazione a pubblico servizio e una concreta ed attuale utilizzazione pubblica.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove e del merito della controversia; la censura deve denunciare soltanto errori di diritto o vizi logico-formali della motivazione.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi del tutto l'effettiva esplicitazione del percorso argomentativo; non ricorre se la sentenza dia conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàPossessoCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileDiritti realiImmobiliareResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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