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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29804/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da un conflitto di confini e di titolarità di porzioni di terreno in Comune di Taormina, con sovrapposizioni tra dati catastali e situazione reale dei luoghi. Un soggetto aveva convenuto in giudizio più vicini chiedendo che fosse accertato che il terreno confinante con una stradella in terra battuta fosse di sua esclusiva proprietà, con conseguente correzione dei dati catastali; in subordine, chiedeva l'accertamento dell'usucapione di alcune porzioni e la declaratoria di illegittimità di vedute esercitate dagli immobili vicini. In primo grado il giudice aveva ricostruito il confine in modo favorevole alla parte attrice; in appello la decisione era stata riformata solo in parte, riconoscendo l'usucapione delle particelle 440 e 480 e rigettando la domanda sulle vedute. I soccombenti in cassazione hanno denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale avesse fatto decorrere il ventennio dell'usucapione dal 1965 senza considerare che nel 1971 era stato necessario acquistare altro terreno per edificare, sicché prima di tale data non vi sarebbe stata certezza sul confine; hanno inoltre dedotto che la costruzione sarebbe iniziata solo dopo il picchettamento e che, pertanto, la citazione del 1989 avrebbe interrotto il possesso prima del maturare del ventennio. È stato proposto anche ricorso incidentale condizionato da alcune resistenti, rimasto però assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile la censura principale perché diretta, in sostanza, a contestare la ricostruzione del materiale probatorio e la valutazione delle testimonianze compiute dal giudice di merito, attività non sindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale oggi consentito. Ha richiamato i principi sulla denunciabilità della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., precisando che essi non consentono di rimettere in discussione il prudente apprezzamento delle prove, e ha escluso anche il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, osservando che la circostanza invocata non integrava un "fatto storico" omesso, né era stata adeguatamente allegata la sua discussione processuale e decisività. Ha inoltre escluso che la motivazione della sentenza impugnata presentasse anomalie radicali tali da integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorso principale è stato quindi rigettato; conseguentemente, il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. I ricorrenti principali sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità in favore delle controparti costituite, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è denunciabile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o prove disposte d'ufficio fuori dei poteri riconosciuti; non quando si contesti la diversa valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o non abbia rispettato una regola legale di valutazione; non consente di sindacare il prudente apprezzamento delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è oggi limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo le sole anomalie motivazionali radicali.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Per denunciare l'omesso esame il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il quando e il come della sua deduzione processuale.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Il ricorrente deve rispettare gli oneri di deposito e indicazione degli atti rilevanti a sostegno del vizio denunciato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Essendo il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013, ricorrono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 12 preleggi

    La riformulazione del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. va letta secondo i canoni ermeneutici generali, in senso restrittivo del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di merito sulla valutazione delle prove in una deduzione di violazione degli artt. 115 o 116 c.p.c.; tali norme sono violate solo quando il giudice utilizzi prove inesistenti o attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo, non singoli elementi istruttori; il ricorrente deve specificare il fatto, il suo riscontro negli atti, la sua deduzione in giudizio e la sua decisività.
  • La motivazione è censurabile in cassazione solo entro il minimo costituzionale: sono rilevanti esclusivamente mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
  • Ai fini dell'usucapione il possesso può essere desunto anche da comportamenti compatibili con l'esercizio di fatto del diritto di proprietà, senza che sia necessario il compimento dell'opera edificatoria in ogni suo stadio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazioneUsucapione e azioni possessorie
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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