Cassazione Civile, Ordinanza n. 29807/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda di accertamento del diritto di comproprietà su una sorgente, sul bevaio e sullo spiazzo antistante ubicati nel fondo dei convenuti, con richiesta di ripristino dello stato dei luoghi e risarcimento danni. I convenuti sostenevano invece di essere proprietari esclusivi in base ai titoli di acquisto e proponevano, in via riconvenzionale subordinata, l'estinzione del diritto azionato per non uso ventennale. Il tribunale aveva accolto la domanda, la corte d'appello aveva confermato. Nel ricorso per cassazione i convenuti hanno dedotto: 1) violazione delle norme sulla demanialità delle acque, sostenendo che la natura pubblica della sorgente dovesse essere rilevata d'ufficio e che non fosse necessario provarla; 2) violazione degli artt. 832 e 934 c.c. e vizio motivazionale per erronea valutazione dei titoli di acquisto che avrebbero trasferito la piena proprietà del fondo; 3) violazione dell'art. 948 c.c. e vizio di motivazione per l'interpretazione dei titoli; 4) violazione dell'art. 342 c.p.c., dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 183 c.p.c. e delle regole sulla prova documentale, per l'asserita inammissibilità e/o mancato esame delle doglianze sull'operato del c.t.u. e sull'utilizzo di documenti; 5) omesso esame della relazione peritale e delle fotografie, sostenendo che l'area attorno al bevaio fosse incolta e che l'accesso alla sorgente non fosse ostruito, con conseguente non fondatezza delle statuizioni di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inconferente perché il giudizio non aveva ad oggetto la proprietà dell'acqua sorgiva in sé, ma la proprietà dell'area e delle opere necessarie alla derivazione e utilizzazione dell'acqua; ha inoltre richiamato il principio per cui la dichiarazione di demanialità delle acque non coinvolge automaticamente la proprietà delle opere e attrezzature. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati inammissibili perché i ricorrenti miravano in sostanza a una rivalutazione del merito e dei titoli, mentre il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al solo "minimo costituzionale" e non consente una diversa lettura degli atti. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché le censure sull'operato del c.t.u. e sulla prova documentale non chiarivano in che modo avrebbero inciso sulla decisione, che si fondava anche su titoli e testimonianze; inoltre l'appello deve comunque consentire di comprendere con precisione le censure. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non conferente rispetto alla ratio decidendi: la lite riguardava la comproprietà della vasca-bevaio e non una servitù di passaggio o l'accessibilità materiale alla sorgente. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 822 c.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere la demanialità delle acque, ma la Corte ha ritenuto inconferente la questione rispetto all'oggetto del giudizio
art. 823 c.c.
richiamato dai ricorrenti in tema di beni demaniali, senza incidere sulla proprietà delle opere connesse alla sorgente
art. 1 L. 5 gennaio 1994, n. 36
invocato per affermare la pubblicità di tutte le acque superficiali e sotterranee; la Corte ha precisato che ciò non muta l'oggetto del contendere, riferito all'area e alle opere
art. 144 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
richiamato dai ricorrenti a sostegno della natura pubblica dell'acqua
art. 143 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
richiamato dai ricorrenti a sostegno della natura pubblica dell'acqua
art. 948 c.c.
invocato sia in relazione alla rivendica sia nel confronto sui titoli; la Corte ha escluso che le censure fossero formulate in modo idoneo a scalfire la motivazione di merito
art. 2697 c.c.
richiamato nei motivi, senza che la Corte ravvisasse una concreta violazione del riparto dell'onere probatorio
art. 360 c.p.c.
la Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità sulla motivazione, dopo la riforma del 2012, è limitato al minimo costituzionale e non consente rivalutazioni di merito
art. 832 c.c.
richiamato per sostenere il trasferimento della piena proprietà del fondo, ma le doglianze sono state reputate inammissibili
art. 934 c.c.
richiamato dai ricorrenti senza esito decisivo
art. 342 c.p.c.
la Corte ha confermato che l'appello deve indicare chiaramente la parte di sentenza impugnata e le censure, altrimenti il motivo è inammissibile
art. 112 c.p.c.
invocato per omessa pronuncia, ma la censura è stata ritenuta non decisiva e comunque inammissibile
art. 183 c.p.c.
richiamato per contestare la produzione tardiva di un aerofotogrammetria; la Corte non ha ravvisato utilità decisiva della doglianza
art. 111 Cost.
richiamato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro di calcolo del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nel giudizio di rivendica o di accertamento petitorio la qualificazione dell'oggetto della domanda è decisiva: se la controversia riguarda la proprietà dell'area e delle opere destinate all'uso dell'acqua, la disciplina sulla demanialità delle acque non è automaticamente pertinente alla decisione.
- La dichiarazione di pubblicità/demanialità delle acque concerne l'acqua in sé e non si estende di per sé alle opere, attrezzature e manufatti privati eventualmente destinati alla derivazione o al convogliamento.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al solo minimo costituzionale: sono denunciabili solo mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasti irriducibili o incomprensibilità oggettiva.
- In sede di legittimità non è consentita una mera rivalutazione del contenuto dei titoli o delle prove per sostituire una diversa lettura del merito a quella compiuta dal giudice di appello.
- L'appello, per essere specifico, deve consentire di comprendere con precisione quale capo della decisione si intenda censurare e per quali ragioni; doglianze generiche sull'operato del consulente tecnico o sull'uso delle prove possono essere dichiarate inammissibili.
- Le censure devono essere pertinenti alla ratio decidendi: è inammissibile il motivo che colpisce un accertamento diverso da quello effettivamente compiuto dal giudice di merito, come nel caso in cui la lite riguardi la comproprietà di un bene e non il diritto di passaggio per accedervi.
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