Cassazione Civile, Ordinanza n. 29806/2023 del 27/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (comproprietaria)
La controversia
Le ricorrenti avevano chiesto l'accertamento dell'usucapione della quota residua di proprietà di un'autorimessa compresa in un edificio condominiale, sostenendo di aver posseduto il bene per oltre vent'anni in via esclusiva in forza di una scrittura privata del 25 agosto 1973 con cui i danti causa si erano accordati per lo scambio di alcune quote di proprietà e per la consegna anticipata del possesso esclusivo dell'immobile. La controparte aveva contestato la domanda e proposto domanda riconvenzionale di restituzione delle chiavi dell'autorimessa, deducendo la revoca del consenso al loro utilizzo. In cassazione le ricorrenti hanno denunciato: 1) violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. in relazione agli artt. 1362 e 2697 c.c., per omessa qualificazione del contratto del 1973 e per non averne riconosciuto l'effetto traslativo reale voluto dalle parti; 2) violazione dell'art. 2 r.d. n. 499/1929 e, conseguentemente, degli artt. 1140 e 1158 c.c., per avere la sentenza d'appello ritenuto che il contratto non intavolato producesse solo effetti obbligatori e non fosse idoneo a trasferire un possesso utile all'usucapione; 3) violazione degli artt. 115, 116 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in relazione agli artt. 1144, 1158 e 2944 c.c., per avere considerato le trattative degli anni 2000 finalizzate a un rogito da intavolare come riconoscimento del diritto altrui e quindi come fatto interruttivo dell'usucapione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la decisione della Corte d'appello era conforme alla giurisprudenza consolidata: nel sistema tavolare l'acquisto di diritti reali immobiliari avviene solo con l'intavolazione, sicché un accordo non intavolato genera al più un diritto personale e non è idoneo a dimostrare un possesso esclusivo utile all'usucapione; inoltre, in caso di comproprietà, chi invoca l'usucapione deve provare un possesso esclusivo corrispondente alla proprietà dell'intero. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per difetto di interesse, perché la sentenza impugnata era sorretta da una autonoma seconda ratio non specificamente censurata. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Norma utilizzata per introdurre il giudizio di primo grado in forma sommaria.
n. 3 e n. 5 del comma 1; art. 360-bis n. 1
Sono richiamati i vizi denunciabili in cassazione; la Corte applica l'art. 360-bis, n. 1, per dichiarare inammissibili motivi contrari a principi già consolidati.
Richiamati dalle ricorrenti come norme sulla valutazione delle prove; la Corte non ravvisa violazioni idonee a sovvertire l'accertamento di merito.
Invocato per asserita mancanza di motivazione; la censura non viene accolta.
Richiamato in relazione alla pretesa errata qualificazione del contratto del 1973.
Richiamato sul riparto dell'onere della prova dell'usucapione e del possesso esclusivo.
art. 2 r.d. n. 499 del 1929
Nel sistema tavolare il trasferimento di proprietà e di altri diritti reali immobiliari tra vivi avviene solo con l'iscrizione nel libro fondiario; il consenso negoziale da solo è necessario ma non sufficiente e genera soltanto un diritto personale.
art. 12 r.d. n. 499 del 1929
Richiamato nel ragionamento sulla rilevanza del sistema tavolare e dell'atto da intavolare.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non conduce a ritenere sufficiente il mero accordo non intavolato ai fini del trasferimento reale.
Richiamato per sostenere l'esistenza del possesso; la Corte esclude che il titolo dedotto provi un possesso utile all'usucapione.
Richiamato in tema di usucapione; la Corte ribadisce la necessità del possesso esclusivo e dell'animus possidendi.
Richiamato con riguardo alla distinzione tra detenzione e possesso e agli effetti del riconoscimento dell'altruità del diritto.
Richiamato per la tesi del riconoscimento del diritto altrui con effetti interruttivi.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nel sistema tavolare, l'atto tra vivi avente ad oggetto diritti reali immobiliari non produce il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale se non con l'intavolazione nel libro fondiario; il solo consenso negoziale, pur valido tra le parti, genera al più un diritto personale verso l'alienante.
- Quando l'usucapione è invocata da un comproprietario contro l'altro, l'attore deve provare un possesso esclusivo, inequivoco e corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà sull'intero bene, non essendo sufficiente il mero godimento della cosa comune.
- Per stabilire se la relazione di fatto con il bene sia possesso utile all'usucapione o mera detenzione, occorre accertare l'animus del soggetto e la natura del titolo da cui deriva il godimento; un titolo che attribuisca solo un diritto personale non basta, di per sé, a dimostrare animus possidendi.
- In cassazione, quando la sentenza impugnata è sorretta da una ratio autonoma e non specificamente censurata, il motivo che colpisce solo un'altra argomentazione è inammissibile per difetto di interesse, perché la decisione resterebbe comunque ferma sull'altra base decisoria.
- La censura di violazione di legge o di vizio motivazionale non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito quando la decisione impugnata si colloca entro un orientamento giurisprudenziale consolidato e correttamente applicato.
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