Cassazione Civile, Ordinanza n. 19426/2023 del 10/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall’ente previdenziale nei confronti della società committente, in via di responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, per contributi previdenziali, somme aggiuntive e sanzioni civili riferiti a omissioni dell’appaltatore nel periodo 2008-2011. Il tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo; la corte d’appello ha invece ritenuto che il termine biennale di decadenza previsto dalla norma non si applicasse all’azione dell’ente previdenziale, soggetta solo a prescrizione, e ha riconosciuto in parte il credito contributivo, limitandolo per prescrizione quinquennale. La società ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell’art. 12 disp. prel. c.c. e dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, sostenendo che il termine biennale dalla cessazione dell’appalto dovesse operare anche per l’INPS; 2) violazione delle norme fiscali sul trattamento dei trasfertisti, lamentando che la corte territoriale avesse erroneamente negato la qualifica di trasfertisti a taluni lavoratori, con conseguente ricaduta sulla contribuzione dovuta; 3) violazione dell’art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, deducendo che la solidarietà non si estendesse alle sanzioni civili e somme aggiuntive. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché il termine di decadenza biennale non si applica all’azione dell’ente previdenziale contro il committente; ha dichiarato inammissibile il secondo perché mirava a una rivalutazione del fatto e delle risultanze istruttorie; ha rigettato il terzo, affermando che per i crediti maturati nel vigore della disciplina previgente la solidarietà comprende anche le sanzioni civili, mentre la novella del 2012 non opera retroattivamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società committente. Ha confermato che, per le pretese contributive maturate sino al 30 novembre 2011, l’azione dell’INPS nei confronti del committente non è soggetta al termine di decadenza biennale previsto dall’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, ma solo alla prescrizione; ha inoltre ritenuto non censurabile in cassazione la valutazione di merito sulla qualifica di trasfertisti di alcuni lavoratori; infine ha confermato che, nel regime applicabile ratione temporis, la responsabilità solidale per i contributi comprende anche le sanzioni civili e le somme aggiuntive, non essendo applicabile retroattivamente la disciplina introdotta nel 2012 che le esclude espressamente. La ricorrente è stata condannata anche alle spese di lite.
Norme richiamate
viene richiamato per contestare l’interpretazione della norma sulla solidarietà negli appalti, ma la Corte non accoglie la tesi della ricorrente
art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003
nella versione applicabile ratione temporis, non prevede per l’azione dell’ente previdenziale un termine di decadenza biennale, che si applica invece al rapporto con i lavoratori; la solidarietà include, nel regime previgente, anche sanzioni civili e somme aggiuntive
art. 21 d.l. n. 5 del 2012, conv. in L. n. 35 del 2012
ha natura innovativa e non interpretativa; si applica solo alle vicende successive alla sua entrata in vigore e non retroattivamente
art. 1, comma 911, L. n. 296 del 2006
richiamato nel testo del motivo per la successione delle modifiche dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003
art. 4, comma 31, lett. b), L. n. 92 del 2012
richiamato nel testo del motivo per la successione delle modifiche dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003
art. 28, comma 02, d.lgs. n. 175 del 2014
richiamato nel testo del motivo per la successione delle modifiche dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003
art. 2, comma 1, lett. a) e b), d.l. n. 25 del 2017, conv. in L. n. 49 del 2017
richiamato nel testo del motivo per la successione delle modifiche dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003
richiamato come parametro per la qualifica fiscale di trasfertisti, ma la censura è stata dichiarata inammissibile in quanto diretta a rivalutare il merito
art. 35, comma 28, d.l. n. 233 del 2006, conv. in L. n. 248 del 2006
richiamato dalla Corte per affermare la solidarietà dell’appaltatore con il subappaltatore e l’estensione alle sanzioni civili in regime previgente
indica la trattazione camerale e il termine per il deposito dell’ordinanza
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per i presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel regime previgente dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, il termine di decadenza biennale opera nei rapporti tra lavoratori e soggetti obbligati, ma non si estende all’azione dell’ente previdenziale, che resta soggetta al solo termine di prescrizione.
- Quando il ricorso per cassazione, sotto la veste formale della violazione di legge o del vizio motivazionale, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio e dei fatti accertati dal giudice di merito, esso è inammissibile.
- Nel regime normativo anteriore alla riforma del 2012, la responsabilità solidale negli appalti per omissioni contributive comprende anche sanzioni civili e somme aggiuntive, in ragione del vincolo di interdipendenza funzionale tra contributo omesso e conseguenze accessorie.
- Una modifica legislativa che escluda espressamente l’estensione della solidarietà alle sanzioni civili ha natura innovativa, non interpretativa, e non si applica retroattivamente alle obbligazioni contributive già maturate.
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