Cassazione Civile, Ordinanza n. 19433/2023 del 10/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dirigente pubblico aveva agito contro la Regione chiedendo, in via principale, l'accertamento della nullità del termine finale apposto al contratto di incarico di direttore di un'agenzia regionale e la condanna dell'ente al pagamento della retribuzione fino alla scadenza contrattuale originaria. In via subordinata chiedeva di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma regionale che aveva inciso sull'incarico e di dichiarare illegittima la revoca di un precedente incarico di segretario generale. La Regione aveva proposto domanda riconvenzionale per far dichiarare la risoluzione del contratto di lavoro per impossibilità sopravvenuta (factum principis) in conseguenza della legge regionale sopravvenuta. Il dirigente, a sua volta, aveva proposto una domanda riconvenzionale condizionata per ottenere indennità sostitutiva del preavviso e ferie non godute, ove fosse stata dichiarata la risoluzione anticipata. Il tribunale aveva rigettato le domande, e la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo non sindacabile la risoluzione anticipata del rapporto, già accettata e regolata tra le parti, e dichiarando inammissibili le nuove domande economiche formulate per la prima volta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. Dalla motivazione riportata emerge che la Corte ha condiviso l'impostazione della decisione di merito, secondo cui la cessazione anticipata del contratto, disposta in applicazione della legge regionale e concordemente recepita negli effetti tra le parti, non era sindacabile nei termini prospettati dal ricorrente. Sono quindi rimaste ferme sia la reiezione della domanda principale di nullità del termine sia la mancata accoglienza delle domande economiche e subordinate.
Norme richiamate
art. 2 legge reg. Molise 21 luglio 2010, n. 14
La norma è stata letta come legge-provvedimento che ha inciso sulla sorte dell'incarico dirigenziale; la sua applicazione ha determinato la risoluzione anticipata del rapporto, ritenuta non irragionevole né arbitraria in quanto espressione di poteri riorganizzativi regionali finalizzati al risparmio di spesa.
artt. 3, 24, comma 1, 111, comma 2, 113, comma 2, 117, comma 7 Cost.
Erano i parametri costituzionali evocati per censurare la disciplina regionale; la questione era stata già scrutinata dalla Corte costituzionale, che ne aveva dichiarato l'infondatezza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando una legge regionale sopravvenuta incide sull'assetto di un incarico pubblico e la sua applicazione determina la cessazione anticipata del rapporto, la relativa vicenda non è sindacabile come nullità del termine se la risoluzione è stata recepita e regolata dalle parti nei suoi effetti contrattuali.
- La riproposizione in sede di merito o di legittimità di una questione di costituzionalità già decisa dalla Corte costituzionale non può essere utilizzata per rimettere in discussione un assetto normativo già scrutinato, specie se la censura investe gli stessi profili già esaminati.
- Le domande economiche fondate sulla prosecuzione del rapporto o sulla sua cessazione anticipata non possono essere accolte quando presuppongono l'illegittimità della cessazione stessa e questa sia stata esclusa; le nuove domande introdotte per la prima volta in appello sono inoltre inammissibili.
- In presenza di una cessazione anticipata dell'incarico regolata in modo concorde tra le parti, il giudice non può sovrapporre una diversa ricostruzione della vicenda negoziale per affermare la persistenza del rapporto oltre la data di risoluzione riconosciuta.
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