Cassazione Civile, Ordinanza n. 19429/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento, in primo e secondo grado, della مسئولità solidale della società committente per crediti contributivi dovuti da una società formalmente qualificata come subfornitrice, incaricata del confezionamento di abiti su progetti esecutivi e modelli forniti dalla committente. La ricorrente ha censurato la sentenza d'appello per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, nonché degli artt. 12 e 14 delle preleggi, contestando l'applicazione analogica di tale norma al contratto di subfornitura. Ha sostenuto che la motivazione della Corte territoriale, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 254 del 2017, sarebbe in contrasto con la giurisprudenza di legittimità in materia di subfornitura.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha dato continuità ai precedenti di legittimità che hanno affermato la responsabilità solidale del committente anche per i crediti dei lavoratori del subfornitore, valorizzando un'interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003, idonea a ricomprendere tutte le ipotesi di dissociazione tra titolarità del rapporto di lavoro e utilizzazione della prestazione. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza costituzionale che consente l'estensione analogica della disciplina alla subfornitura per evitare che i meccanismi di decentramento pregiudichino i lavoratori. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29
La disposizione sulla responsabilità solidale del committente è stata letta in modo estensivo e costituzionalmente orientato, tale da coprire anche le ipotesi di subfornitura e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione.
artt. 12 e 14 disp. prel. c.c.
Sono stati evocati dal ricorrente per negare l'applicazione analogica, ma la Corte ha ritenuto legittima l'estensione interpretativa della disciplina.
D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, come modificato dal D.Lgs. n. 251 del 2004, art. 6, commi 1 e 2
La norma, nel testo modificato, è stata considerata applicabile anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 911
È richiamata quale fonte che si coordina con la disciplina della responsabilità solidale nell'ambito del decentramento produttivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.
È richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Fondamento della condanna all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La responsabilità solidale del committente ex art. 29 D.Lgs. n. 276 del 2003 può essere letta in modo estensivo e costituzionalmente orientato, così da comprendere anche rapporti di subfornitura quando ricorrano meccanismi di decentramento e dissociazione tra titolarità del rapporto di lavoro e utilizzazione della prestazione.
- La tutela dei lavoratori nei rapporti di appalto e nelle figure contrattuali analoghe non dipende solo dalla qualificazione formale del contratto, ma dalla funzione economico-sociale del decentramento produttivo e dal rischio di inadempimento del soggetto interposto.
- L'applicazione analogica della disciplina della responsabilità solidale è ammissibile quando la ratio protettiva della norma ricorra in modo identico o sostanzialmente equivalente anche in fattispecie non espressamente nominate dal legislatore.
- In materia di crediti retributivi e contributivi dei lavoratori impiegati in esecuzione di rapporti decentrati, il committente può rispondere solidalmente anche per il debito del subfornitore o subappaltatore, al fine di garantire una tutela omogenea a chi svolge attività lavorativa indiretta.
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