Cassazione Civile, Ordinanza n. 19431/2023 del 10/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento economico spettante a una dipendente ANAS transitata nei ruoli del Ministero, in applicazione dell'art. 36, comma 5, del d.l. n. 98/2011, convertito nella l. n. 111/2011. La lavoratrice chiedeva la conservazione, nell'assegno personale riassorbibile, di alcune voci retributive percepite presso ANAS, in particolare premio di produzione, indennità di funzione e indennità di rischio. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda; la Corte d'appello di Roma aveva confermato il diritto alla conservazione di tali emolumenti, ritenendoli voci fisse e continuative ricomprese nella garanzia prevista dalla norma e dalla contrattazione collettiva ANAS 2002/2005. Il Ministero ricorreva per cassazione con un unico motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c., deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.l. n. 98/2011, degli artt. 85, 88 e 91 CCNL ANAS 2002/2005, dell'art. 1, comma 226, l. n. 266/2005, dell'art. 3, comma 57, l. n. 537/1993 e dell'art. 3 Cost., sostenendo che le voci in questione, essendo qualificate dall'art. 77 del CCNL come retribuzione variabile, non potevano concorrere alla base di calcolo dell'assegno personale. La Corte di legittimità ha ritenuto il motivo infondato nella parte in cui contestava l'interpretazione della norma di legge e inammissibile nella parte in cui pretendeva una diversa lettura della disciplina contrattuale senza specifiche censure puntuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha ritenuto corretta l'interpretazione della Corte d'appello: la garanzia dell'art. 36, comma 5, d.l. n. 98/2011 si estende alle voci del trattamento economico che, pur collocate dalla contrattazione nel perimetro accessorio o variabile, risultino in concreto fisse e continuative per il dipendente, dovendosi verificare la certezza nell'an e nel quantum della singola voce. Ha inoltre escluso che la sola classificazione contrattuale come retribuzione variabile sia dirimente per escluderne la computabilità nell'assegno ad personam. Quanto al dedotto vizio di violazione della disciplina contrattuale, il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché il Ministero non aveva articolato specifiche censure sulla disciplina delle singole voci, limitandosi a contestare in generale la qualificazione operata dal giudice di merito. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 36, comma 5, d.l. n. 98/2011
richiama le voci fisse e continuative del trattamento economico fondamentale ed accessorio; la tutela di conservazione si estende agli emolumenti che abbiano, in concreto, carattere di fissità e continuità.
norma di conversione del d.l. n. 98/2011, rilevante per il quadro applicativo della disciplina del trasferimento di personale.
è richiamato per distinguere nel pubblico impiego contrattualizzato tra trattamento fondamentale e trattamento accessorio.
art. 45, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
il trattamento accessorio remunera performance individuale, organizzativa e attività particolarmente disagiate, pericolose o dannose per la salute.
art. 77 CCNL ANAS 2002/2005
la classificazione in retribuzione fissa e variabile non è di per sé decisiva; occorre verificare la disciplina concreta di ciascuna voce retributiva.
art. 85 CCNL ANAS 2002/2005
richiamato nel quadro della disciplina collettiva delle voci retributive, ai fini della loro qualificazione concreta.
art. 88 CCNL ANAS 2002/2005
richiamato dal ricorrente tra le disposizioni collettive asseritamente violate.
art. 91 CCNL ANAS 2002/2005
richiamato dal ricorrente tra le disposizioni collettive asseritamente violate.
art. 1, comma 226, l. n. 266/2005
richiamato dal ricorrente nel quadro del dedotto contrasto normativo.
art. 3, comma 57, l. n. 537/1993
richiamato dal ricorrente nel quadro del dedotto contrasto normativo.
art. 3 Cost.
invocato dal ricorrente, ma la Corte non fonda su di esso la decisione.
la doglianza è stata proposta come violazione e falsa applicazione di legge.
richiamato per aderire alle motivazioni di precedenti ordinanze della Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato alle Amministrazioni dello Stato che operano tramite prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, quando una norma di legge assicura la conservazione di voci retributive fisse e continuative, la verifica non può arrestarsi alla qualificazione formale della voce nella contrattazione collettiva, ma deve accertare in concreto se l'emolumento sia certo nell'an e nel quantum per il singolo dipendente.
- La distinzione tra trattamento fondamentale e trattamento accessorio non coincide automaticamente con quella tra retribuzione fissa e variabile: anche voci collocate nell'area accessoria possono essere conservate se, per la disciplina concreta e per la posizione lavorativa, presentano caratteri di stabilità e continuità.
- Nelle controversie sulla computabilità di specifiche voci retributive in un assegno personale riassorbibile, la censura di violazione della contrattazione collettiva deve confrontarsi puntualmente con la disciplina di ciascuna voce; una contestazione generica della classificazione non è sufficiente.
- La sola etichetta contrattuale di 'retribuzione variabile' non esclude, di per sé, la riconducibilità della voce alla garanzia di conservazione economica, se la voce è di fatto corrisposta con carattere costante e predeterminato.
- Quando il ricorso è proposto da un'Amministrazione dello Stato che opera mediante prenotazione a debito, non trova applicazione il meccanismo del raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione respinta.
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