Cassazione Civile, Ordinanza n. 19435/2023 del 10/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguardava alcuni dirigenti scolastici, già appartenenti alla carriera docente, che avevano agito contro il Ministero chiedendo l'equiparazione del trattamento retributivo a quello riconosciuto ad altri dirigenti scolastici: in particolare, ai soggetti provenienti dal ruolo dei presidi e direttori scolastici o a coloro che avevano svolto, prima dell'acquisizione della qualifica dirigenziale, un incarico direttivo annuale. La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado favorevole ai lavoratori, aveva rigettato le domande. In cassazione i ricorrenti proponevano due motivi, ma prima della decisione depositavano atto di rinuncia al ricorso, notificato al Ministero. La questione processuale centrale esaminata dalla Corte riguardava la validità di tale rinuncia, poiché risultava sottoscritta dal solo difensore senza espressa procura speciale a rinunciare al ricorso; la Corte ha quindi verificato se potesse dichiararsi l'estinzione del giudizio oppure se la rinuncia, pur irrituale, dovesse essere valorizzata come sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
La Corte ha escluso la declaratoria di estinzione del giudizio perché la rinuncia al ricorso non era stata validamente formulata ai sensi dell'art. 390 c.p.c., mancando la sottoscrizione della parte o un mandato speciale espresso al difensore per rinunciare agli atti. Tuttavia ha ritenuto che la rinuncia, pur irrituale, fosse espressione del venir meno dell'interesse alla decisione e ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ha inoltre compensato integralmente le spese di cassazione per la complessità della questione e per il comportamento processuale dei ricorrenti. Ha escluso anche l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la sanzione non opera in caso di inammissibilità derivante da sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
la rinuncia al ricorso per cassazione deve essere fatta con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato, oppure dal solo avvocato solo se munito di mandato speciale a tal fine; un richiamo generico alle facoltà di legge non è sufficiente a conferire il potere di rinunciare.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato si applica per scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose e quindi per l'inammissibilità originaria del gravame, non per l'inammissibilità derivante da sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, per essere processualmente efficace come atto estintivo, deve rispettare le forme dell'art. 390 c.p.c. e richiede una procura speciale espressa quando sia sottoscritta dal solo difensore.
- Se la rinuncia al ricorso è irrituale ma manifesta in modo univoco la cessazione dell'interesse a coltivare l'impugnazione, la Corte può dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse anziché l'estinzione del giudizio.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando l'inammissibilità dell'impugnazione dipende da una sopravvenuta carenza di interesse e non da una originaria inammissibilità del gravame.
- Quando la questione processuale presenta particolare complessità e la parte ha tenuto un comportamento processuale non incompatibile con tale complessità, è possibile la compensazione integrale delle spese di legittimità.
Come è indicizzato
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