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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19427/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da una cartella esattoriale emessa per il mancato pagamento di premi assicurativi dovuti a un ente previdenziale pubblico. Il giudice di primo grado aveva accertato la prescrizione del credito, ma aveva compensato le spese di lite per gravi ed eccezionali ragioni; la corte d'appello aveva confermato la decisione e compensato a sua volta le spese del grado di appello, richiamando il recente mutamento dell'orientamento giurisprudenziale sulla durata della prescrizione in materia previdenziale. In cassazione la parte soccombente sul capo spese ha denunciato, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 111, comma 6, Cost. e dell'art. 24, comma 1, Cost., sostenendo che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente motivato la sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni richieste per derogare al principio di soccombenza e che, essendo risultata vittoriosa, avrebbe avuto diritto alla rifusione integrale delle spese. A sostegno della censura ha anche contestato la rilevanza del precedente delle Sezioni Unite richiamato dalla corte territoriale, ma senza trascrivere o localizzare gli atti necessari a dimostrarne la tesi.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la compensazione delle spese, disposta in ragione dell'oscillazione giurisprudenziale sulla durata della prescrizione previdenziale, fosse conforme all'orientamento di legittimità secondo cui l'oggettiva opinabilità della questione e l'oscillante soluzione giurisprudenziale possono integrare le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. Inoltre, la doglianza relativa all'irrilevanza della sentenza delle Sezioni Unite è stata giudicata generica e non autosufficiente, perché priva della trascrizione, produzione o localizzazione degli atti dai quali ricavare la fondatezza della tesi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'ente controricorrente, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    viene invocato come parametro del motivo di ricorso per dedurre la violazione di norme di diritto

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere il principio di soccombenza nella liquidazione delle spese

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    la Corte ribadisce che la compensazione è ammessa in presenza di gravi ed eccezionali ragioni; tali ragioni possono essere integrate dall'oggettiva opinabilità della questione o dall'oscillante soluzione giurisprudenziale

  • art. 111, comma 6, Cost.

    invocato dal ricorrente come parametro di doverosa motivazione del provvedimento sulle spese

  • art. 24, comma 1, Cost.

    invocato dal ricorrente a sostegno della pretesa violazione del diritto di difesa

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato nel procedimento camerale di decisione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato

  • Cass. n. 7992 del 2022

    richiamata come precedente che qualifica l'art. 92, comma 2, c.p.c. come norma elastica e conferma la rilevanza dell'oscillazione giurisprudenziale

  • Cass. n. 2883 del 2014

    richiamata a sostegno del principio secondo cui l'oggettiva opinabilità delle questioni o l'oscillante soluzione giurisprudenziale integra le gravi ed eccezionali ragioni

  • Sezioni Unite n. 22397 del 2016

    richiamata per indicare la successiva ricomposizione dell'oscillazione giurisprudenziale sulla durata della prescrizione in materia previdenziale

Massime di principio

  • La compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2, c.p.c. è legittima quando il giudice di merito, con valutazione discrezionale censurabile in cassazione solo nei limiti della violazione di legge, ritenga sussistenti gravi ed eccezionali ragioni desumibili anche dall'oggettiva opinabilità della questione controversa o da un effettivo contrasto giurisprudenziale.
  • Le gravi ed eccezionali ragioni vanno apprezzate con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha generato le spese, soprattutto se la parte abbia agito o resistito in un contesto di incertezza interpretativa reale e non meramente apparente.
  • Quando il ricorso per cassazione contesta la valutazione compiuta dal giudice di merito sul capo spese, la censura deve essere specifica e autosufficiente: se si fonda su documenti o atti processuali, questi devono essere trascritti, prodotti o comunque localizzati in modo da consentire il controllo di legittimità.
  • La mera contestazione della motivazione sulle spese non basta a superare una decisione di compensazione se la corte territoriale abbia fatto corretta applicazione di un consolidato orientamento che riconosce rilevanza all'oscillazione della giurisprudenza.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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