Cassazione Civile, Ordinanza n. 19424/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un pensionato aveva agito per ottenere la riliquidazione della pensione sulla base di 35 anni di contribuzione, invocando una determinata disciplina normativa. Il Tribunale aveva però dichiarato la domanda decaduta ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, senza esaminare il merito. In appello, il ricorrente aveva contestato la declaratoria di decadenza, sostenendo l'erronea applicazione della normativa richiamata dal primo giudice e chiedendo la riforma integrale della sentenza. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c., ritenendo che l'atto non riproponesse in modo sufficiente la causa petendi, le conclusioni di merito e il petitum della domanda originaria. Con il ricorso per cassazione il pensionato deduceva nullità del procedimento e violazione/falsa applicazione degli artt. 342, 346 e 434 c.p.c., sostenendo che la contestazione della decadenza e la richiesta di riforma totale della sentenza implicassero anche la riproposizione della domanda di merito non esaminata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla asserita violazione degli artt. 342, 346 e 434 c.p.c., chiarendo che, quando il primo giudice abbia deciso solo una questione preliminare di rito senza esaminare il merito, l'appellante deve comunque riproporre espressamente la domanda di merito non decisa, in modo idoneo a evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. Nel caso concreto, l'atto di appello conteneva soltanto la critica alla decadenza e richieste processuali/di riforma della sentenza, ma non riproponeva neppure implicitamente la domanda di ricalcolo della pensione. La sentenza impugnata è stata quindi confermata e il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità, oltre agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970
norma di decadenza richiamata come base della declaratoria del primo giudice; la sua applicazione è stata oggetto di contestazione in appello e in cassazione.
art. 4, comma 1, d.l. n. 501 del 1995 conv. in l. n. 11 del 1996
disciplina invocata per fondare la richiesta di riliquidazione della pensione sulla base di 35 anni di contribuzione.
art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, d.l. n. 98 del 2011
norma la cui applicazione era stata denunciata come erronea nell'atto d'appello e la cui rilevanza era collegata alla questione della decadenza; il ricorrente richiamava anche la successiva declaratoria di incostituzionalità.
l'atto di appello deve contenere censure specifiche; la Corte ha ritenuto che, nel caso di impugnazione di una decisione che ha definito solo una questione preliminare di rito, la critica debba comunque essere correlata alla statuizione impugnata, ma la riproposizione del merito non può dirsi automatica se non espressamente o implicitamente svolta.
richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità del procedimento; la Corte ha ribadito che i motivi di appello devono indicare la parte del provvedimento impugnato e le ragioni della censura.
la domanda non esaminata in primo grado deve essere riproposta per evitare la presunzione di rinuncia; è sufficiente una riproposizione idonea a manifestare la volontà di riaprire la discussione sul merito.
richiamato solo per la trattazione camerale e il termine per il deposito dell'ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
artt. 3, 38 e 117 Cost.
richiamati dal ricorrente come parametri costituzionali in relazione alla questione sollevata sulla disciplina applicata.
art. 6 CEDU
invocato dal ricorrente per chiedere la disapplicazione della norma interna richiamata.
sentenza Corte cost. n. 69 del 2014
richiamata dal ricorrente per sostenere l'illegittimità costituzionale della disciplina invocata.
Cass. n. 20064 del 2013
precedente richiamato dalla Corte d'appello a sostegno dell'inammissibilità dell'appello, ma ritenuto non decisivo in questa fattispecie.
Cass. n. 33580 del 2019
utilizzata dalla Corte per affermare che, quando il primo giudice decide solo una questione di rito, il merito non deve essere riprodotto nei motivi di appello se la domanda non era stata esaminata, ma deve comunque essere riproposto il thema decidendum non deciso.
Cass. n. 22954 del 2011
richiamata per lo stesso principio sulla riproposizione della domanda non esaminata.
Cass. n. 6481 del 2010
richiamata per il principio della totale devoluzione al giudice d'appello delle questioni dedotte nel primo grado quando l'impugnazione è accolta.
Cass. n. 5031 del 2005
richiamata per il principio della devoluzione al giudice d'appello delle questioni di merito non esaminate in primo grado.
Cass. n. 12092 del 2004
richiamata per affermare che la riproposizione delle domande e eccezioni non accolte può avvenire in qualsiasi forma idonea a manifestare la volontà di riaprire la discussione.
Cass. n. 13768 del 2018
richiamata per il medesimo principio sulla sufficienza di un richiamo anche soltanto alle domande formulate in primo grado.
Sezioni Unite n. 907 del 2022
richiamate per distinguere la fattispecie dell'opposizione a decreto ingiuntivo da quella esaminata, escludendo l'applicabilità del relativo principio al giudizio di impugnazione in esame.
Massime di principio
- Quando la sentenza di primo grado si sia arrestata a una questione preliminare di rito e non abbia esaminato il merito, l'appellante deve impugnare la statuizione di rito e, al tempo stesso, riproporre la domanda di merito non decisa in modo idoneo a manifestare la volontà di sottoporla nuovamente al giudice d'appello.
- La riproposizione ex art. 346 c.p.c. delle domande non esaminate non è soggetta a forme sacramentali, ma deve essere effettiva e riconoscibile; la sola critica alla decisione processuale non vale, di per sé, a devolvere il merito.
- La richiesta di riforma integrale della sentenza impugnata non implica automaticamente la riproposizione della domanda di merito quando dall'atto non emerga alcun richiamo, nemmeno implicito, al petitum e alla causa petendi originari.
- Nei casi in cui il primo giudice abbia definito la causa solo con una pronuncia processuale, il controllo di ammissibilità dell'appello deve verificare se l'atto contenga una chiara devoluzione della questione preliminare e una manifesta riproposizione del merito non trattato.
- I precedenti relativi a fattispecie diverse, come l'opposizione a decreto ingiuntivo, non sono automaticamente estensibili ai giudizi di impugnazione se la struttura processuale del caso esaminato è differente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 10 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19426/2023 del 10/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 10 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19427/2023 del 10/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 10 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19429/2023 del 10/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 10 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19431/2023 del 10/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 10 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19433/2023 del 10/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 10 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19435/2023 del 10/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →