Cassazione Civile, Ordinanza n. 07959/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un’istanza di rimborso presentata da un contribuente colpito dal sisma del 1990 nelle province siciliane indicate dalla legge, volta a ottenere la restituzione del 90% delle imposte IRPEF relative agli anni 1990, 1991 e 1992, già versate tramite il sostituto d’imposta. Dopo il silenzio-rifiuto dell’Ufficio, il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado e in appello. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) violazione dell’art. 9, comma 17, l. 289/2002, delle preleggi, dello Statuto del contribuente, del d.lgs. 472/1997 e dell’art. 2033 c.c., sostenendo che la disciplina agevolativa non consentirebbe il rimborso a chi avesse già pagato le imposte; 2) violazione della normativa sul rimborso e dell’art. 112 c.p.c., contestando la legittimazione del contribuente-sostituito a chiedere il rimborso delle ritenute subite; 3) violazione delle norme sul termine di decadenza per la domanda di rimborso, deducendo che il biennio dovesse decorrere dalla legge del 2002 e non dalle successive proroghe/riaperture, con conseguente tardività dell’istanza.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi del ricorso. Ha ribadito che la disciplina speciale sul sisma del 1990 consente, in alternativa al pagamento del 10% per chi non ha ancora pagato, il rimborso del 90% per chi abbia già versato le imposte, attribuendo al contribuente un diritto al recupero di quanto indebitamente pagato. Ha inoltre confermato che la legittimazione al rimborso spetta al soggetto passivo d’imposta in senso sostanziale, cioè al contribuente sostituito, e non al solo sostituto d’imposta. Infine, ha reputato corretta la decorrenza del termine biennale dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 248/2007, come chiarito dalla legge 190/2014, norma di interpretazione autentica. Il ricorso è stato quindi rigettato e l’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289
definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992
La norma speciale è letta come disciplina derogatoria e favorevole ai contribuenti colpiti dal sisma del 1990, che consente sia la definizione mediante versamento del 10% per chi non ha pagato, sia il rimborso del 90% per chi abbia già versato le imposte.
art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190
termine biennale di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso
È qualificata come norma di interpretazione autentica: i contribuenti aventi diritto al rimborso devono presentare l’istanza entro due anni decorrenti dall’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 248/2007, cioè dal 31 marzo 2008, come prorogato.
art. 16-octies, comma 1, lett. b), l. 3 agosto 2017, n. 123
compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite
Il legislatore ha recepito l’orientamento giurisprudenziale che riconosce ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, in quanto sostituiti d’imposta, la legittimazione al rimborso delle ritenute subite.
art. 3, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dall’Agenzia tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne faccia un’autonoma applicazione decisiva.
art. 3, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato dall’Agenzia nel primo motivo, ma non ritenuto idoneo a scardinare l’interpretazione favorevole al contribuente della disciplina speciale.
Richiamato quale norma generale sull’indebito oggettivo, ma la Corte privilegia la disciplina speciale di rimborso prevista dalla normativa sul sisma del 1990.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato come parametro formale di impugnazione per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 21, comma 2, secondo periodo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel terzo motivo per sostenere la tardività dell’istanza, ma la Corte esclude tale lettura alla luce della norma di interpretazione autentica.
Invocato dall’Agenzia, ma non rilevante ai fini dell’accoglimento del ricorso; la CTR è stata ritenuta coerente con il thema decidendum.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude la sua applicazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate soccombente, in quanto amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di agevolazioni tributarie collegate a eventi calamitosi, una disposizione speciale può riconoscere al contribuente che abbia già pagato il tributo il diritto al rimborso di una percentuale di quanto versato, se la ratio della disciplina è compensativa e non meramente premiale.
- Quando la disciplina agevolativa riguarda imposte trattenute alla fonte, la legittimazione a domandare il rimborso spetta al soggetto passivo d’imposta in senso sostanziale, cioè al contribuente che ha subito la ritenuta, e non al solo sostituto che l’ha materialmente versata.
- Se interviene una norma di interpretazione autentica, essa chiarisce retroattivamente il significato della disciplina originaria e può fissare il dies a quo del termine decadenziale per l’istanza di rimborso in modo vincolante per i giudizi pendenti.
- La decorrenza del termine per richiedere un rimborso tributario va determinata secondo la disciplina speciale applicabile e secondo le eventuali proroghe normative espressamente intervenute, non secondo una lettura isolata della prima legge che ha introdotto l’agevolazione.
- Nel giudizio di cassazione, la censura di violazione di legge è infondata se la decisione impugnata si conforma a un orientamento consolidato della Corte successivamente recepito o confermato dal legislatore.
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