Cassazione Civile, Ordinanza n. 07853/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
Quattro soggetti agivano per ottenere il risarcimento dei danni subiti dai propri immobili a causa di infiltrazioni provenienti da unità immobiliari riferibili ai convenuti e dal condominio coinvolto, nonché il rimborso delle spese di consulenza tecnica d'ufficio e di parte sostenute nel procedimento di accertamento tecnico preventivo svolto prima del giudizio. Il giudice di pace aveva rigettato la domanda ritenendo prescritto il diritto, considerando come dies a quo il primo manifestarsi del fenomeno nel 2003 e la proposizione della causa nel 2013. In appello il tribunale aveva confermato il rigetto, pur correggendo la qualificazione dell'illecito come permanente anziché istantaneo con effetti permanenti, ma aveva ritenuto tardiva la deduzione della natura permanente, perché svolta solo con le note ex art. 320 c.p.c. e non già alla prima udienza. I ricorrenti in cassazione hanno censurato tale preclusione, sostenendo che il tribunale aveva erroneamente negato loro la possibilità di replicare all'eccezione di prescrizione e di svolgere le conseguenti difese, e hanno inoltre proposto ulteriori censure sul mancato rilievo della tardiva costituzione dei convenuti, sulla genericità e temporalità della domanda risarcitoria e sulla motivazione della decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che nel procedimento davanti al giudice di pace, quando l'eccezione o la domanda del convenuto impone all'attore di svolgere ulteriori difese anche solo assertive, deve essere concesso un rinvio a nuova udienza per rispettare il contraddittorio. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla censura accolta e ha rinviato la causa al Tribunale di Prato in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Tutti gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti, poiché il giudice del rinvio dovrà riesaminare il merito della controversia tenendo conto delle difese depositate dagli attori con la memoria ex art. 320 c.p.c.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata, in combinato con l'art. 320 c.p.c., per sostenere la possibilità di ulteriori difese dell'attore; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nei motivi assorbiti per contestare la valutazione delle prove e delle allegazioni; non è oggetto di una autonoma ratio decidendi.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo per lamentare omessa pronuncia/ultrapetizione; assorbito.
art. 132 c.p.c.
Richiamato nel quinto motivo per censurare la motivazione del Tribunale; assorbito.
art. 167 c.p.c.
Richiamato nei motivi assorbiti con riferimento alle preclusioni difensive e alla tardiva costituzione del convenuto; assorbito.
art. 311 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo in relazione al rito davanti al giudice di pace; assorbito.
art. 319 c.p.c.
Richiamato dal Tribunale e dai ricorrenti in relazione alle preclusioni nel rito davanti al giudice di pace; la Corte, alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata, ne esclude una lettura tale da comprimere il contraddittorio.
art. 320 c.p.c.
"quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova"
Va interpretato in senso conforme al principio del contraddittorio: il rinvio a nuova udienza è dovuto non solo per ulteriori attività probatorie, ma anche quando l'attore abbia necessità di svolgere ulteriori attività assertive per replicare a domande o eccezioni del convenuto, compresa l'eccezione di prescrizione o la domanda riconvenzionale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge; i motivi fondati su tale norma sono stati assorbiti salvo il primo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per denunciare nullità della sentenza e violazioni processuali; la Corte accoglie il primo motivo anche sotto questo profilo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo per omesso esame di un fatto decisivo; motivo assorbito.
art. 2697 c.c.
Non espressamente citato nel testo come norma applicata, ma non rilevante ai fini della decisione.
Massime di principio
- Nel rito davanti al giudice di pace, il principio del contraddittorio impone che l'attore sia posto in condizione di replicare alle difese nuove del convenuto; se ciò richiede ulteriori attività assertive o probatorie, il giudice deve fissare una nuova udienza ai sensi dell'art. 320, comma 4, c.p.c.
- La previsione del rinvio a nuova udienza prevista per le ulteriori produzioni e richieste di prova non va letta in senso meramente letterale e restrittivo: la stessa opera anche quando l'evoluzione del thema decidendum renda necessarie difese assertive dell'attore.
- La qualificazione giuridica della natura dell'illecito appartiene al giudice di merito e può essere effettuata anche in difetto di specifica allegazione di parte; non può essere trattata come questione soggetta a preclusione processuale se attiene alla mera difesa.
- Nel giudizio di opposizione o di merito instaurato davanti al giudice di pace, la tardività di una difesa dell'attore va valutata tenendo conto delle esigenze effettive di contraddittorio e non in modo da comprimere il diritto di replica a eccezioni nuove del convenuto.
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