Cassazione Civile, Ordinanza n. 07855/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La lite nasceva dalla denuncia di immissioni rumorose provenienti dal motore dell'ascensore a servizio del fabbricato condominiale. La società proprietaria dell'appartamento e altri soggetti intervenuti avevano chiesto l'accertamento del superamento della soglia di tollerabilità, la condanna del condominio all'esecuzione delle opere necessarie per eliminare il fenomeno e il risarcimento dei danni. In primo grado la domanda era stata rigettata per la società per asserita carenza di legittimazione attiva. In appello il Tribunale aveva invece accertato l'esistenza delle immissioni illegittime e condannato il condominio al pagamento di una somma in favore degli appellanti, escludendo però la società dal risarcimento del danno non patrimoniale. I ricorrenti hanno censurato la sentenza di appello perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che gli interventi eseguiti dal condominio avessero definitivamente eliminato le immissioni, senza verificare se tali opere fossero state realmente idonee ed efficienti; hanno inoltre lamentato l'omessa pronuncia su interessi, rivalutazione e sulla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la decisione d'appello nella parte in cui aveva dato per cessate le immissioni sulla sola base dell'esecuzione di un intervento manutentivo, senza accertare in concreto se il fenomeno molesto fosse stato realmente eliminato. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, perché proceda a un nuovo esame dei fatti, verifichi l'effettiva idoneità delle opere eseguite dal condominio a eliminare le immissioni e si pronunci anche su eventuale risarcimento, interessi, rivalutazione monetaria e domanda ex art. 96, sesto comma, c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 844 c.c.
rileva quale norma sostanziale sulla tollerabilità delle immissioni; il giudice di merito deve accertare in concreto se il fenomeno rumoroso superi la soglia tollerabile e se sia stato eliminato
art. 100 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione all'interesse ad agire e alla persistenza della domanda inibitoria
art. 24 Cost.
richiamato a supporto della tutela giurisdizionale della parte che subisce le immissioni
art. 111 Cost.
richiamato a supporto dei principi del giusto processo e della decisione non meramente apparente
art. 19 del Trattato sull'Unione europea
richiamato dal ricorrente nel motivo, ma non decisivo nella ratio decidendi
art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato dal ricorrente nel motivo, ma non decisivo nella ratio decidendi
art. 13 della Convenzione E.D.U.
richiamato dal ricorrente nel motivo, ma non decisivo nella ratio decidendi
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
indicato quale parametro di impugnazione del primo motivo
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
indicato quale parametro di impugnazione del secondo motivo
art. 112 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo per omessa pronuncia
art. 96 c.p.c.
la Corte rileva che il giudice di rinvio dovrà pronunciarsi anche sulla domanda di condanna aggravata non esaminata
art. 1224 c.c.
richiamato nel secondo motivo in tema di interessi e rivalutazione sulle somme liquidate
Massime di principio
- Nei giudizi aventi ad oggetto immissioni ex art. 844 c.c., il superamento della soglia di tollerabilità e la persistenza del fenomeno devono essere accertati in concreto dal giudice di merito, non potendosi presumere che qualsiasi intervento eseguito dal responsabile abbia automaticamente eliminato la lesione.
- Quando il consulente tecnico d'ufficio abbia indicato gli interventi necessari per eliminare le immissioni, il giudice deve verificare se le opere effettivamente realizzate siano conformi alle indicazioni peritali e se abbiano prodotto l'effetto eliminativo del pregiudizio; in caso di dubbio, può e deve disporre ulteriori accertamenti.
- La domanda inibitoria relativa a immissioni illecite non si esaurisce con il singolo fatto storico dell'opera rumorosa, ma riguarda una situazione di disagio persistente nel tempo; perciò, il giudice deve decidere se la situazione dannosa sia cessata o continui a produrre effetti.
- L'accertamento dell'esecuzione di lavori non basta, da solo, a escludere la responsabilità del soggetto che immette il rumore, se non è provata l'effettiva idoneità delle opere a rimuovere il fenomeno nocivo.
- L'omessa verifica della permanenza o meno delle immissioni, a fronte di una domanda inibitoria e risarcitoria, integra un vizio decisorio che può comportare la cassazione con rinvio per nuovo esame del merito.
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