Cassazione Civile, Ordinanza n. 07850/2025 del 25/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
Due soggetti avevano convenuto in giudizio un altro comproprietario per ottenere l’accertamento dell’usucapione della metà dell’immobile comune, sostenendo di avere posseduto il bene in modo esclusivo per il tempo utile. Il convenuto aveva aderito alla domanda, richiamando anche un accordo intervenuto in mediazione con cui aveva riconosciuto il diritto vantato dagli attori. Nel corso del giudizio di primo grado era intervenuto un terzo, creditore procedente nei confronti di una comproprietaria originaria, in relazione a un pignoramento immobiliare su parte della quota di sua proprietà, chiedendo il rigetto della domanda di usucapione perché il possesso degli attori sarebbe stato illegittimo, clandestino e comunque non opponibile al creditore. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello aveva confermato il rigetto, ritenendo non provata l’interversione del possesso e l’intenzione manifesta di escludere il comproprietario. Con il ricorso per cassazione erano stati proposti quattro motivi; tuttavia, nelle more, le eredi del creditore intervenuto hanno rinunciato all’intervento spiegato dal loro dante causa per avvenuto soddisfacimento del credito e il convenuto non si è opposto alla pretesa di usucapione, con richiamo all’accordo di mediazione omologato. I ricorrenti hanno quindi insistito per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, cui ha aderito anche il controparte rimasta nel processo.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei quattro motivi di ricorso, perché ha ritenuto sopravvenuta la cessazione della materia del contendere. Ha valorizzato, da un lato, l’accordo negoziale raggiunto in mediazione e omologato, reiterato successivamente, e, dall’altro, la rinuncia degli eredi del creditore intervenuto a tutte le difese e all’intervento del loro dante causa, per intervenuto soddisfacimento del credito. In tale situazione è stato escluso ogni residuo contrasto tra le parti. La Corte ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e ha compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione tra tutte le parti. È stato inoltre escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato per la definizione camerale del ricorso e per l’ipotesi di decisione sulla base della proposta del consigliere delegato.
È il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.
È utilizzato per la concessione del termine alle parti al fine di depositare osservazioni sulla questione rilevata d’ufficio della cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte afferma che, in ragione della pronuncia di cessazione della materia del contendere, non trova applicazione l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, sopravvengono fatti idonei a eliminare integralmente il contrasto tra le parti, la Corte può dichiarare cessata la materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso.
- L’accordo negoziale raggiunto tra le parti, specie se formalizzato in mediazione e successivamente omologato, può comportare la definizione della lite quando venga meno ogni interesse contrastante alla decisione.
- La rinuncia del terzo intervenuto o dei suoi eredi alle difese e all’intervento, per avvenuto soddisfacimento del credito, può concorrere a determinare la cessazione della materia del contendere se elimina la ragione della persistente resistenza in giudizio.
- In presenza di cessazione della materia del contendere determinata dalla concorde volontà delle parti o da eventi sopravvenuti che spengano il conflitto, è legittima la compensazione integrale delle spese processuali.
Come è indicizzato
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