Cassazione Civile, Ordinanza n. 07859/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (prestatrice di servizi)
La controversia
Una società calzaturiera aveva convenuto in giudizio la controparte con cui aveva stipulato un contratto avente ad oggetto attività di ricerca di potenziali clienti, sviluppo di rapporti commerciali, assistenza nelle trattative, organizzazione di incontri ed eventi e favorimento di contatti internazionali. La committente chiedeva l'accertamento negativo del proprio preteso debito residuo e la risoluzione del contratto per inadempimento, sostenendo che la controparte non avesse adempiuto alle obbligazioni contrattuali e, in particolare, non avesse reperito il numero minimo di distributori richiesto per ciascuno Stato. La controparte, costituendosi, domandava in via riconvenzionale il pagamento dell'ultima tranche contrattuale. Nei gradi di merito la domanda principale era stata rigettata e quella riconvenzionale accolta, ritenendosi che la prestatrice avesse adempiuto agli obblighi contrattuali, inclusa l'individuazione di almeno dieci distributori per Stato. Con il ricorso per cassazione la società committente articolava quattro censure: omessa pronuncia sull'inadempimento riferito a tutte le obbligazioni contrattuali; violazione dei criteri ermeneutici per non avere interpretato unitariamente il contratto; motivazione apparente sulla prova testimoniale relativa all'idoneità dei distributori presentati; motivazione apparente e contraddittoria sul rilievo della documentazione prodotta circa la mancata partecipazione dei clienti ai meeting e sui presunti deficit organizzativi, incluso l'annullamento di un evento a Londra.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti e quattro i motivi, esaminati congiuntamente per connessione. Ha affermato che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e vizi processuali, miravano in realtà a contestare l'interpretazione del contratto e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. La sentenza impugnata aveva infatti esaminato tutte le clausole contrattuali, applicato i canoni ermeneutici e accertato, sulla base delle risultanze istruttorie, che la società resistente aveva reperito il numero minimo di potenziali distributori previsto dall'accordo e che le ulteriori circostanze addotte dalla ricorrente non erano imputabili alla resistente. La Cassazione ha escluso sia l'omessa pronuncia sia il vizio di motivazione apparente, rilevando che la motivazione della corte territoriale superava il minimo costituzionale e non presentava anomalie tali da consentire il sindacato di legittimità. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
la doglianza di omessa pronuncia è esclusa quando il giudice di merito abbia effettivamente statuito sulla domanda e sull'eccezione rilevante, anche se non in adesione alla prospettazione della parte.
l'interpretazione del contratto deve essere complessiva e sistematica, ma la censura in cassazione deve indicare in concreto quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo.
il sindacato di legittimità sull'interpretazione contrattuale è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e non consente una diversa ricostruzione della volontà negoziale sulla base dei medesimi fatti.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
il vizio di motivazione è configurabile solo in presenza di anomalie motivazionali radicali, non quando la parte contesti la ricostruzione fattuale o la valutazione delle prove.
la motivazione deve rendere percepibile il percorso logico del निर्णयice; non è censurabile se consente di comprendere il fondamento della decisione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
la nullità della sentenza può essere denunciata solo per vizi processuali effettivi, non per dissenso sulla valutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
la violazione di legge non può risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione proposta dalla parte e quella accolta nella sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale, essendo denunciabili solo mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.
il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, che devono essere specificamente indicati e illustrati nel punto di discostamento del giudice.
- Quando una clausola o l'intero regolamento negoziale sono suscettibili di più letture plausibili, la scelta dell'una o dell'altra interpretazione da parte del giudice di merito non è sindacabile in cassazione come mera alternativa ricostruttiva dei fatti.
- La denuncia di omessa pronuncia è infondata se la sentenza abbia comunque deciso sulla domanda o sull'eccezione dedotta, anche implicitamente, affrontando il nucleo della questione controversa.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo se la motivazione non consenta di comprendere il fondamento logico della decisione; non basta che la parte ritenga erronea o insufficiente la valutazione delle prove.
- Il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un terzo grado di merito per rimettere in discussione la ponderazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di appello.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07850/2025 del 25/03/2025
- ordinanza_civile · 25 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07853/2025 del 25/03/2025
- ordinanza_civile · 25 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07855/2025 del 25/03/2025
- ordinanza_civile · 25 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07869/2025 del 25/03/2025
- ordinanza_civile · 25 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07870/2025 del 25/03/2025
- ordinanza_civile · 25 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07871/2025 del 25/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →