Cassazione Civile, Ordinanza n. 07870/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rilevato che la revoca, da parte della Corte d'appello, della sentenza impugnata con il ricorso per cassazione ha fatto venir meno l'oggetto del giudizio e l'interesse ad impugnare. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Ha inoltre compensato le spese del giudizio in ragione del fatto sopravvenuto e non ha disposto il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La Corte d'appello aveva rigettato il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto avverso la sentenza del Tribunale che, su istanza di una società creditrice, aveva dichiarato il fallimento di una società in liquidazione. L'imprenditore, che aveva agito anche nella qualità di liquidatore della società fallita, ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi contro la sentenza di reclamo. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, è stata prodotta una sopravvenienza decisiva: la stessa Corte d'appello, pronunciando sulla revocazione ex art. 395, comma 4, c.p.c. della sentenza impugnata, ha revocato la dichiarazione di fallimento. Le parti hanno quindi chiesto declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
Indica il rimedio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, oggetto della precedente fase di merito.
È richiamato come base della revocazione proposta contro la sentenza d'appello, che ha poi revocato la dichiarazione di fallimento.
Consente il deposito di memoria in prossimità dell'udienza/camera di consiglio; la controricorrente vi ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La revoca della sentenza impugnata in cassazione fa venir meno l'oggetto del ricorso e determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
- L'interesse ad impugnare deve persistere fino al momento della decisione della Corte di cassazione; se la pronuncia oggetto di ricorso viene eliminata prima della decisione, il ricorso non è più coltivabile.
- La possibilità che la sentenza di revocazione sia a sua volta impugnata non impedisce la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, poiché tale evenienza è solo eventuale e non riattiva l'interesse attuale alla decisione.
- In presenza di un fatto sopravvenuto che elimina la controversia, le spese possono essere compensate e non viene disposto il raddoppio del contributo unificato.
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