Cassazione Civile, Ordinanza n. 07869/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente di riscossione)
La controversia
L’ente di riscossione aveva chiesto l’ammissione al passivo per euro 43.481,72 oltre interessi, fondando il credito su un contratto di fideiussione sottoscritto nel 2009 dalla società poi fallita a garanzia del pagamento dei debiti derivanti da cartelle di pagamento emesse nei confronti dei soci. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo ritenendo nulle le fideiussioni perché rilasciate da un confidi non abilitato, in quanto non iscritto contemporaneamente negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 T.U.B. L’ente ricorrente ha censurato tale decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 106 e 107 d.lgs. n. 385/1993, sostenendo che la disciplina tributaria applicabile ratione temporis consentiva ai confidi iscritti nell’elenco di cui all’art. 106 di prestare garanzie a favore dell’Amministrazione finanziaria; ha richiamato la modifica dell’art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972, nonché degli artt. 8 d.lgs. n. 218/1997, 19 d.P.R. n. 602/1973, 48 d.lgs. n. 546/1992 e 3-bis d.lgs. n. 462/1997, e la disciplina transitoria del d.lgs. n. 141/2010.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la fideiussione prestata da un confidi minore iscritto nell’elenco di cui all’art. 155, comma 4, T.U.B., nel testo vigente ratione temporis, non è nulla per violazione di norma imperativa, poiché la nullità non è prevista espressamente né desumibile in via indiretta dal regime legale dell’attività del confidi. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato e rinviato al tribunale di Messina, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
viene richiamato come parametro del vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge.
artt. 106 e 107 d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.)
sono le norme invocate per contestare la pretesa invalidità della garanzia e per delimitare l’operatività dei confidi abilitati a prestare garanzie.
art. 155, comma 4, d.lgs. n. 385/1993
richiamato nel principio di diritto delle Sezioni Unite quale elenco di iscrizione del cd. confidi minore, la cui fideiussione non è nulla per mancanza di specifica previsione.
art. 155, comma 4-bis, d.lgs. n. 385/1993
menzionato nel ricorso come disposizione non immediatamente applicabile nel caso concreto.
art. 155, comma 4-quater, lett. a), d.lgs. n. 385/1993
richiamato nel ricorso quale base della disciplina che consentiva garanzie in favore dell’Amministrazione finanziaria da parte dei confidi iscritti nell’elenco speciale.
art. 1, comma 124, l. n. 244/2007
ha modificato l’art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972 ampliando i soggetti legittimati a rilasciare garanzie a favore dei crediti tributari.
art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972
richiamato come disposizione che, nel testo modificato, consente garanzie rilasciate da confidi iscritti negli elenchi previsti dagli artt. 106 e 107 T.U.B.
art. 8, comma 2, d.lgs. n. 218/1997
richiamato come norma fiscale modificata per consentire fideiussioni rilasciate da confidi iscritti negli elenchi previsti dagli artt. 106 e 107 T.U.B.
art. 19, comma 1, d.P.R. n. 602/1973
richiamato come disposizione emendata in senso analogo per le garanzie a favore dell’Erario.
art. 48, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
richiamato come norma emendata per disciplinare le fideiussioni prestate dai confidi nei rapporti tributari.
richiamato come disciplina dei pagamenti rateali a seguito di controlli automatizzati e formali, applicabile alla garanzia prestata nel caso concreto.
art. 1, comma 144, l. n. 244/2007
richiamato come fonte dell’inserimento della previsione sull’operatività dei confidi nella disciplina dell’art. 3-bis d.lgs. n. 462/1997.
richiamato per la riforma della disciplina degli intermediari finanziari e per la previsione transitoria relativa ai confidi iscritti al momento dell’entrata in vigore.
richiamato come disciplina transitoria che consentiva ai confidi già iscritti di continuare a operare per un periodo successivo all’attuazione della riforma.
Massime di principio
- La fideiussione rilasciata da un confidi minore iscritto nell’elenco previsto dalla disciplina bancaria non è nulla per violazione di norma imperativa se la nullità non è espressamente prevista dalla legge e non può essere ricavata in via indiretta dal solo regime di attività dell’ente.
- Quando la normativa tributaria vigente ratione temporis consente espressamente ai contribuenti di prestare garanzie tramite confidi iscritti negli elenchi previsti dagli artt. 106 e 107 T.U.B., non può essere affermata la nullità della garanzia solo perché il soggetto garante non risulta iscritto in entrambe le categorie di elenchi.
- In sede di impugnazione dello stato passivo, il giudice deve verificare la validità della garanzia alla luce della disciplina speciale applicabile al momento del rilascio, evitando di applicare restrizioni non desumibili dal testo normativo.
- L’attività di rilascio di fideiussioni non è riservata in via esclusiva ai soli intermediari autorizzati, ove l’ordinamento non abbia previsto un espresso divieto per i soggetti che operano coerentemente con il proprio oggetto sociale.
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