Cassazione Civile, Ordinanza n. 12715/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da una serie di rapporti di somministrazione a tempo determinato e di contratti a termine stipulati da alcuni lavoratori con una società a partecipazione pubblica operante nel settore dei servizi pubblici, nell’ambito del servizio ispettivo e vigilanza concessioni autostradali. I lavoratori hanno dedotto che i contratti fossero illegittimi per genericità delle causali, violazione del protocollo interno del 26.7.2007, superamento dei limiti di durata e delle clausole di contingentamento, chiedendo la conversione dei rapporti a tempo indeterminato, il ripristino del rapporto e il risarcimento. Il Tribunale aveva accolto in larga parte tali domande; la Corte d’appello aveva confermato solo in parte, riconoscendo la conversione per alcuni lavoratori e negandola per uno di essi, oltre a escludere la decadenza ex art. 32 l. n. 183/2010 per le domande relative ai contratti anteriori al 1.7.2009. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (i) violazione delle norme sulla somministrazione e sull’onere della prova, sostenendo che il ricorso alla somministrazione era giustificato da ragioni organizzative e che la Corte di merito aveva rivalutato il fatto; (ii) violazione delle norme sul reclutamento nelle società partecipate e del principio del pubblico concorso, deducendo che la conversione era comunque preclusa per nullità genetica del contratto; (iii) omessa pronuncia e erronea individuazione della legittimazione passiva e degli effetti del ripristino nei confronti del Ministero. La società ha proposto ricorso incidentale, sostenendo in sintesi: (a) che la disciplina applicabile fosse quella del comma 2 e non del comma 2-bis dell’art. 18 d.l. n. 112/2008; (b) che i lavoratori fossero decaduti dall’impugnazione ex art. 32 l. n. 183/2010; (c) che i contratti fossero comunque legittimi perché sorretti da ragioni organizzative reali e che il protocollo non prevedesse nullità per il superamento dei 120 giorni; (d) che la clausola di contingentamento non comportasse conversione. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi che miravano a una nuova valutazione del materiale fattuale e documentale, ha rigettato il motivo sulla decadenza e ha accolto il motivo centrale sulla nullità/conversione nei rapporti con società a totale partecipazione pubblica, affermando che, per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della disciplina sul reclutamento, la violazione delle regole selettive imposte dall’art. 18 d.l. n. 112/2008 rende nullo il contratto e impedisce la conversione a tempo indeterminato. Quanto alla clausola di contingentamento, ha ritenuto inammissibile il motivo incidentale perché non confrontato con la reale statuizione impugnata e, comunque, ha ribadito che grava sul datore di lavoro la prova del rispetto dei limiti percentuali. Decidendo nel merito, la Corte ha cassato la sentenza d’appello limitatamente ai punti accolti e ha rigettato le domande di conversione dei rapporti proposte da alcuni lavoratori; ha compensato integralmente le spese.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso principale del Ministero e il primo motivo del ricorso incidentale della società, ha dichiarato inammissibili il primo motivo del ricorso principale e il terzo motivo del ricorso incidentale, ha rigettato il secondo motivo del ricorso incidentale, ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando le domande di conversione del rapporto proposte da alcuni lavoratori. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per la complessità della ricostruzione normativa e per il diverso esito dei gradi di merito.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla somministrazione di lavoro; la sua violazione, unitamente alle altre disposizioni del decreto, è stata invocata per contestare l’illegittimità dei contratti, ma il motivo che la chiamava in causa è stato dichiarato inammissibile perché diretto alla rivalutazione del fatto.
richiamato tra le norme sulla somministrazione di lavoro.
richiamato tra le norme sulla somministrazione di lavoro.
richiamato tra le norme sulla somministrazione di lavoro; rileva, nel quadro del motivo incidentale, quanto alle conseguenze della somministrazione irregolare.
richiamato in tema di riparto dell’onere della prova; la Corte ribadisce che grava sul datore di lavoro la prova del rispetto del limite percentuale previsto dalla clausola di contingentamento.
art. 97 Cost.
la Corte afferma che i principi di buon andamento e imparzialità impongono, per le società a totale partecipazione pubblica, procedure selettive conformi alla regola del concorso pubblico, e che la loro violazione incide sulla validità del contratto.
art. 18 d.l. n. 112/2008, conv. dalla l. n. 133/2008
è interpretato come norma imperativa che impone alle società a partecipazione pubblica totale procedure selettive rispettose dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità; la sua violazione comporta nullità del contratto e impedisce la conversione del rapporto.
la violazione delle regole imperative di reclutamento nelle società partecipate determina nullità genetica del contratto di lavoro.
art. 19, comma 4, d.lgs. n. 175/2016
richiamato nel motivo sul principio del concorso e sulle assunzioni nelle società partecipate.
richiamato nel secondo motivo del ricorso principale a sostegno della censura sul reclutamento nelle società partecipate.
artt. 35 e 36 d.lgs. n. 165/2001
richiamati per analogia e per il tema delle assunzioni nel settore pubblico e nelle società partecipate.
richiamato nel motivo sul preteso difetto di pronuncia, ma il relativo motivo incidentale è stato ritenuto inammissibile perché non coglieva la reale statuizione impugnata.
art. 36, comma 5, d.l. n. 98/2011, conv. dalla l. n. 111/2011
richiamato per sostenere la pretesa imputazione del rapporto al Ministero dopo il transito del personale; la Corte non vi fonda la decisione finale sulla conversione, che viene invece negata per il diverso profilo della nullità del reclutamento.
art. 11, comma 5, d.l. n. 216/2011, conv. dalla l. n. 14/2012
richiamato nella disciplina del transito del personale e nella questione del rapporto con il Ministero.
richiamato nel motivo sul trasferimento del rapporto e sui suoi effetti.
richiamato in relazione al trasferimento di personale e alle conseguenze sul rapporto di lavoro.
la Corte ribadisce che il termine di decadenza per impugnare la successione di contratti decorre dall’ultimo contratto della sequenza; nel caso concreto ha confermato l’assenza di decadenza per alcuni lavoratori quanto ai contratti anteriori al 1.7.2009.
richiamato nel terzo motivo del ricorso principale in relazione alle conseguenze del rapporto e alla tutela economica.
distinguendo tra i diversi commi, la Corte afferma che per le società a totale partecipazione pubblica il reclutamento deve avvenire nel rispetto dei principi del concorso pubblico; la violazione rende nullo il contratto e non consente la conversione.
consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito.
art. 10, comma 7, d.lgs. n. 368/2001
richiamato nel motivo incidentale sulla clausola di contingentamento e sulla conseguente somministrazione irregolare.
Massime di principio
- Nei rapporti di lavoro instaurati da società a totale partecipazione pubblica, le regole legali sul reclutamento del personale, espressione dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, hanno natura imperativa: la loro violazione determina nullità del contratto di lavoro ex art. 1418 c.c. e impedisce la conversione del rapporto a tempo indeterminato.
- In presenza di una successione di contratti a termine o di somministrazione abusiva, il termine di decadenza per l’impugnazione decorre dall’ultimo contratto della sequenza; i contratti precedenti possono essere valutati come antecedenti storici della pretesa abusiva, ma non determinano una diversa decorrenza del termine.
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che, pur formalmente veicolate come violazione di legge o omesso esame, mirano in realtà a una nuova valutazione dei contratti, del protocollo di intesa e degli ordini di servizio, cioè a un terzo grado di merito non consentito.
- Quando è dedotta la violazione di una clausola di contingentamento o di limiti quantitativi all’uso del lavoro flessibile, l’onere di provare il rispetto del limite grava sul datore di lavoro.
- La violazione dei limiti quantitativi nella somministrazione può integrare somministrazione irregolare e legittimare la costituzione del rapporto in capo all’utilizzatore, ma la concreta applicazione di tale principio dipende dal decisum di merito e dalla corretta deduzione delle censure in cassazione.
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