Cassazione Civile, Ordinanza n. 12681/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda il pagamento dei saldi per attività di collaudo svolte da un professionista in relazione a tre incarichi conferiti da ANAS. In primo grado il Tribunale aveva condannato ANAS al pagamento di circa 298 mila euro, oltre accessori, ritenendo dovuti i compensi secondo il Regolamento ANAS del 2001 richiamato nelle deleghe di collaudo e secondo la disciplina applicabile agli incarichi. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, valorizzando che: per i primi due incarichi la pattuizione iniziale con rinvio al regolamento del 2001 prevaleva sulla successiva regolazione; per gli incarichi non completati, gli acconti del 2016 erano comunque successivi alla revoca; il compenso per incarichi anteriori al 2006 andava ricondotto all’art. 18 L. 109/1994 e non all’art. 92 d.lgs. 163/2006; le successive disposizioni interne del 2011 e del 2016 non potevano modificare unilateralmente il rapporto; l’eccezione di compensazione proposta da ANAS, fondata su un preteso danno all’immagine derivante da reati ascritti al professionista, era infondata. In Cassazione ANAS ha dedotto quattro motivi: (1) falsa applicazione dell’art. 92 d.lgs. 163/2006 e dell’art. 18 L. 109/1994, sostenendo che i compensi dovessero essere determinati secondo il Regolamento ANAS 2011, vigente al momento della presentazione delle parcelle; (2) violazione delle regole di interpretazione contrattuale, lamentando che la Corte d’appello avesse dato rilievo solo al dato letterale delle deleghe senza considerare gli altri criteri ermeneutici; (3) violazione degli artt. 1374 e 1339 c.c., sostenendo l’inserzione automatica nel contratto della disciplina legale e regolamentare sopravvenuta; (4) falsa applicazione dell’art. 1, comma 1-sexies, L. 20/1994 e dell’art. 1241 c.c., per avere negato la compensazione con il preteso credito risarcitorio dell’ANAS per danno all’immagine.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché il momento rilevante per individuare la disciplina del compenso del collaudatore è quello del conferimento dell’incarico, non quello della presentazione della parcella o del completamento del collaudo; inoltre la ricorrente non aveva trascritto il contenuto delle deleghe di collaudo, con conseguente inammissibilità o comunque insussistenza della censura sull’interpretazione del contratto; infine non operava l’inserzione automatica di norme sopravvenute ex artt. 1339 e 1374 c.c. nei termini prospettati. Ha rigettato anche il quarto motivo, chiarendo che la presunzione legale di cui all’art. 1, comma 1-sexies, L. 20/1994 riguarda il giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti e non è utilizzabile nel giudizio civile ordinario; nel processo civile, il preteso credito risarcitorio da danno all’immagine doveva essere allegato e provato secondo le regole ordinarie e, nella specie, non risultava certo, liquido ed esigibile, né adeguatamente dimostrato. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 92 d.lgs. 163/2006
Per la Corte, la disciplina del compenso del collaudatore non si determina in base al momento della liquidazione della parcella, ma al momento del conferimento dell'incarico, secondo la disciplina speciale applicabile e la regolazione pattizia richiamata dalle parti.
art. 18 L. 109/1994
È la norma ritenuta applicabile agli incarichi anteriori al 2006, in luogo dell'art. 92 d.lgs. 163/2006.
artt. 1372 e 2233 c.c.
Il titolo contrattuale si perfeziona con lo scambio di proposta e accettazione e vincola le parti secondo la disciplina pattuita e quella applicabile al momento del conferimento dell'incarico.
art. 1374 c.c.
La Corte esclude che possa operare, nel caso concreto, una integrazione automatica del contratto tale da sostituire ex post la fonte pattizia e normativa inizialmente richiamata.
art. 1339 c.c.
Non trova applicazione il meccanismo di inserzione automatica delle clausole di legge per sovrapporre al rapporto una disciplina sopravvenuta diversa da quella originariamente pattuita.
art. 253 d.lgs. 163/2006
Le norme del codice dei contratti pubblici si applicano secondo il regime transitorio previsto; la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che le opere rientravano in contratti assoggettabili al codice.
art. 1, comma 1-sexies, L. 20/1994
La presunzione legale del danno all'immagine opera nel giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti e non nel giudizio civile ordinario.
art. 1241 c.c.
La compensazione presuppone crediti reciproci certi, liquidi ed esigibili; nel caso concreto tale requisito mancava per il preteso danno all'immagine.
art. 1243 c.c.
La compensazione non può operare in difetto di credito certo, liquido ed esigibile o di facile e pronta liquidazione.
art. 416 c.p.c.
L'eccezione di compensazione in giudizio del lavoro resta soggetta agli oneri di allegazione e prova imposti alla parte convenuta.
art. 445, comma 1-bis, c.p.c.
La sentenza di patteggiamento non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi, ma può essere solo valutata come elemento di prova.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte osserva che alcune censure di violazione di legge celavano in realtà richieste di nuova valutazione del fatto e delle allegazioni, non consentita in sede di legittimità.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La doglianza sull'interpretazione delle deleghe è stata ritenuta carente perché il ricorso non trascriveva il contenuto degli atti di cui si denunciava la falsa interpretazione.
Massime di principio
- In tema di compensi professionali derivanti da incarichi conferiti da una pubblica amministrazione, la disciplina applicabile va individuata con riferimento al momento del conferimento dell'incarico e non al momento della presentazione della parcella o del completamento dell'attività, salvo diversa e specifica pattuizione valida e rilevante.
- Quando una parte censura in cassazione l'interpretazione di un atto contrattuale o di conferimento di incarico, deve riportarne nel ricorso il contenuto essenziale, perché senza la trascrizione del testo l'onere di specificità del motivo non è assolto.
- Le norme sopravvenute non si inseriscono automaticamente nel rapporto per sostituire ex post una disciplina pattizia e normativa già cristallizzata al momento genetico del rapporto, se non nei limiti in cui il sistema transitorio o la clausola contrattuale lo consentano.
- La presunzione legale del danno all'immagine prevista per il giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti non è automaticamente estensibile al giudizio civile ordinario; in quest'ultimo il credito risarcitorio deve essere provato secondo le regole ordinarie.
- L'eccezione di compensazione richiede un credito opposto certo, liquido ed esigibile o comunque di pronta liquidazione; se il credito è solo eventuale o non adeguatamente allegato e provato, la compensazione non può operare.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto, delle prove o della sufficienza delle allegazioni di merito.
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